Dalla monarchia alla repubblica
La società romana, che pure chiamava lo Stato
«patrimonio di tutti» (res publica), non conobbe mai un regime
democratico. Quando le ancora limitate dimensioni territoriali
avrebbero consentito una diretta partecipazione alla gestione del
potere, questo fu retto da un istituto monarchico e monopolizzato da
poche famiglie aristocratiche (gentes).
Il sistema elettorale
Quando poi l’espansionismo militare estese i
confini dello Stato fino a rendere impraticabile per i cittadini
ogni forma di democrazia diretta, il sistema elettorale con il quale
si delegavano ai magistrati le responsabilità di governo non fu mai
ispirato a criteri di uguaglianza e rappresentatività. I comizi
centuriati, le assemblee a cui in età repubblicana era affidata
l’approvazione delle leggi, erano però privi della facoltà di
proporle o di modificarle. Procedevano invece alle annuali elezioni
dei magistrati, ma il corpo elettorale – da cui erano esclusi, come
in tutte le società antiche, donne, stranieri e minori – era
ulteriormente ridotto per la naturale diserzione di coloro che non
potevano raggiungere la capitale a causa della lontananza delle
rispettive residenze. Inoltre, nei procedimenti elettorali, maggior
peso era riservato ai ceti più elevati, che originariamente
sostenevano l’onere della difesa; quanto al favore dell’elettorato,
esso si indirizzava preferibilmente verso quei candidati (così detti
dalla toga candida che portavano), che ai meriti personali potevano
unire il prestigio della famiglia di appartenenza e il sostegno
delle sue vaste clientele.
Il cursus honorum
Le cariche, di durata annuale, cui essi
aspiravano, erano accessibili secondo un ordine graduale (cursus
honorum) di crescente responsabilità, al cui vertice era il
consolato (consulatus). Solo in caso di estremo pericolo, e fino ad
un massimo di sei mesi, si ricorse fino al III secolo a.C. ad un
magistrato straordinario, il dittatore (dictator), cui venivano
conferiti il comando militare e i pieni poteri, ordinariamente
affidati ai due consoli. Questi costituivano di norma i più
rappresentativi e autorevoli magistrati dello Stato, ma la
collegialità (che comportava il ius intercessionis, diritto di veto
sulle azioni del collega), la durata limitata della loro carica,
l’impossibilità di un’immediata rielezione, nonché l’obbligo del
rendiconto al Senato, ne limitarono notevolmente l’azione di
governo.
Il Senato
Vero organo decisionale dello Stato romano ed
espressione dell’élite politico-economica si affermò allora, in età
repubblicana, l’assemblea senatoriale (Senatus), composta da consoli
ed altri magistrati usciti di carica. Istituzionalmente limitato a
una funzione consultiva, il Senato, per il rango elevato e la
stabilità dei componenti, per la frequenza delle sedute e
l’importanza delle varie questioni discusse, assunse un ruolo
direzionale nella politica romana, cui impresse un indirizzo
conservatore, svolgendo tuttavia una funzione stabilizzatrice e
garantendo una continuità di governo e di gestione amministrativa.
Le principali magistrature di Roma
Diamo qui (in ordine ascendente di importanza) un
breve prospetto delle principali magistrature romane, ricordando,
peraltro, che il numero dei magistrati e le loro funzioni mutarono
nel corso del tempo.
Aediles: in numero di 4 (2 patrizi e 2 plebei)
sino al tempo di Cesare, diventano poi 6. Principalmente si occupano
dell’annona (mercato del grano; poi, mercato in generale), della
circolazione e della sicurezza in Roma, della manutenzione degli
edifici pubblici e degli spettacoli (ludi).
Quaestores: dapprima 4, giungono ad essere anche
20; in origine coadiuvano i consoli, anche in mansioni giudiziarie;
poi svolgono essenzialmente compiti finanziari, custodendo il tesoro
pubblico e sorvegliando entrate ed uscite.
Praetores: dapprima esiste un praetor, collega
minor (urbanus) dei consoli, che sostituisce nelle varie funzioni in
loro assenza; poi si affianca un praetor peregrinus (per le
controversie fra Romani e stranieri); infine si giunge fino al
numero di 8, per il governo delle province, per impieghi militari,
per l’amministrazione della giustizia, che diventa l’incarico
pretorile fondamentale.
Consules: sono i due magistrati supremi; essi
danno nome all’anno e governano a turno (di un mese in pace, di un
giorno in guerra), con diritto di veto reciproco; hanno l’imperium
sovrano, in virtù del quale convocano e presiedono Senato e
assemblee popolari, indicono leve militari, comandano l’esercito.
Sono preceduti dai lictores, che portano, come emblema dell’imperium,
fasci di verghe in pace, fasci di verghe con scuri in guerra.
Censores: 2 magistrati eletti ogni cinque anni
con un incarico della durata di 18 mesi: hanno soprattutto il
compito di redigere le liste dei cittadini (census), su cui basarsi
per le tassazioni e il servizio militare. Nell’ambito di questa
mansione, possono rimuovere per motivi economici o morali dalle
singole categorie (anche dalla classe senatoria) i cittadini
indegni. Al culmine delle magistrature, essi soli hanno il
privilegio di essere sepolti col manto di porpora.
Tribuni plebis: questa magistratura (giunta a
comprendere sino a 10 membri), creata a difesa della plebe, non è
tappa obbligatoria del cursus honorum: acquista via via potere più
ampio, ma affermabile solo entro le mura di Roma e prevalentemente
in termini di opposizione (intercessio tribunicia: diritto di veto
contro le deliberazioni degli altri magistrati).
L’organizzazione delle province
Tale assetto costituzionale, per la sua agilità e
funzionalità, si impose come modello ispiratore anche per quei
centri urbani, municipi o colonie, sparsi in tutto il territorio
romano e a cui la capitale lasciò a lungo ampi margini di autonomia
nella gestione dell’amministrazione cittadina.
Con accortezza e lungimiranza poi, parallelamente
all’acquisizione di nuovi territori, la dirigenza romana sperimentò
nei confronti dei popoli sottomessi diverse strategie
amministrative, più o meno flessibili a seconda delle differenti
situazioni politiche.
Peraltro, dopo una prima fase di sfrenata
esazione di imposte e sistematico sfruttamento delle risorse,
l’amministrazione romana apprese, nel rispetto delle religioni e
delle usanze locali, a valorizzare anche le potenzialità economiche
delle province, affidate al governatorato di ex-consoli o ex-pretori
(proconsules o propraetores).
Il principato
L’avvento al potere, dopo un lungo periodo di
lotte e di guerre civili, di un imperatore (imperator, princeps),
nel 27 a.C., se formalmente lasciò in vita il vecchio assetto
costituzionale repubblicano, in realtà modificò radicalmente i
rapporti di forza nel mondo romano. Egli infatti riassunse nella sua
persona il supremo comando militare dei consoli, il potere civile
dei tribuni della plebe e l’autorità religiosa dei pontefici. I
magistrati, compresi i consoli, furono da allora prescelti su sua
segnalazione, fino a quando i comizi, privati di ogni autonomia
decisionale, cessarono di riunirsi. Anche il Senato, di conseguenza,
accolse personaggi graditi all’imperatore, ma dal suo interno i
rappresentanti delle antiche famiglie nobiliari, a capo di clientele
ancora potenti, continuarono a lungo ad opporglisi, difendendo ad
oltranza i propri privilegi. Se il potere decisionale del Senato
andò gradualmente riducendosi, esso tuttavia, come istituzione,
conservò il suo prestigio e, ospitando sempre più numerosi membri di
estrazione provinciale, alti funzionari della burocrazia imperiale,
autorevoli capi militari, si trasformò in organismo rappresentativo
dei nuovi ceti dirigenti dell’impero.
Funzionari e burocrati
I territori soggetti al dominio romano, che in
età traianea (98-117 d.C.) raggiunsero la massima estensione,
necessitarono per la loro amministrazione di un personale
burocratico sempre più numeroso e preparato. Così, alle dipendenze
dell’imperatore, si andò progressivamente costituendo una gerarchia
di funzionari addetti alla gestione sia del suo patrimonio privato
sia dell’erario pubblico. Nel II secolo d.C. si manifestò poi la
tendenza, sempre più accentuata nei secoli successivi, ad accentrare
presso l’amministrazione imperiale ogni compito di gestione; ne fece
le spese l’autonomia dell’amministrazione municipale. Municipi e
colonie si videro infatti imporre dal potere centrale commissari
governativi con l’incarico di controllare le finanze cittadine, di
gestire lasciti pubblici, di sovrintendere ad ogni minuta incombenza
fiscale.
Gli incarichi dell’amministrazione imperiale,
numerosi e ben retribuiti, se da un lato costituirono una cospicua
fonte di reddito per un ceto medio sia italico sia provinciale,
fornito della necessaria istruzione, d’altro lato rappresentarono,
insieme con le spese militari, un grave problema finanziario per il
bilancio statale, non più compensato dai proventi delle guerre di
conquista.
Primordi della repubblica romana
(Cicerone, De re publica II, 32, 56)
Dopo la cacciata dei re, il funzionamento delle
magistrature repubblicane via via istituite fu fortemente
condizionato dall’ingerenza del Senato, che favoriva apertamente il
potere nobiliare.
Il Senato tenne adunque lo Stato in quell’epoca
in tali condizioni, che, pur in un popolo libero, poche fossero le
cose regolate per mezzo del popolo, e le più secondo l’autorità, la
tradizione e gli usi del Senato, e che i consoli avessero un potere
limitato nel tempo all’anno soltanto, sebbene di carattere regio per
la sua stessa natura e sotto l’aspetto giuridico. Quello poi, che
era essenziale a conservare la potenza dei nobili, era mantenuto con
estrema energia, che cioè le deliberazioni dei comizi non fossero
valide se non approvate dall’autorità del Senato. Proprio in questi
tempi fu istituito anche il dittatore, dieci anni circa dopo i primi
consoli, nella persona di T. Larcio, e questa forma di potere
supremo sembrò una novità ed assai vicino per simiglianza a quello
regio. Tuttavia tutto era nelle mani degli ottimati con somma
autorità, mentre il popolo non faceva opposizione, e grandi imprese
guerresche venivano condotte in quei tempi da personaggi di
fortissimo animo ed investiti di sommi poteri, dittatori e consoli.
(trad. di L. Ferrero)
Quando si prende la parola in Senato
(Aulo Gellio, Noctes Atticae 4, 10)
Prima dei tempi di Gellio (II secolo d.C.)
l’ordine secondo cui i senatori esprimevano il loro parere non era
regolamentato in modo univoco, anche se esistevano delle
consuetudini.
Prima della norma che ora è in vigore nel
regolamento del Senato, l'ordine seguito nel chiedere l'opinione dei
senatori non fu sempre lo stesso; a volte si chiamava per primo
quegli che era stato ammesso per primo in Senato dai censori, altre
volte quelli che erano consoli designati; alcuni consoli, spinti da
amicizia o da relazioni personali, chiamavano per primo a esprimere
il proprio parere chi sembrava loro opportuno, come segno di
deferenza e senza rispettare l'ordine stabilito. Tuttavia, quando
non si seguiva l’ordine, si badò a non chiamare per primo uno che
non fosse stato console.
Si dice che Caio Cesare, durante il consolato che
resse unitamente a Marco Bibulo (59 a.C.), facesse solo quattro
volte la chiamata in modo non regolare. Una di queste chiamate
irregolari fu quella di Marco Crasso; ma dopo che Cesare ebbe
sposata la figlia di Gneo Pompeo, cominciò a chiamare per primo
Pompeo.