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REGOLAMENTO DI ISTITUTO P R E M E S S A In conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, specie e tra l’altro: - dalle norme sull’autonomia scolastica art.21 della Legge 59/97 D.P.R. 275/99, o regolamento sull’autonomia D.M. 251/98 sulla sperimentazione dell’autonomia; - dalle norme sulle scuole aperte e le attività extracurricolari D.P.R. 567/96, modificato e integrato dal D.P.R.156/99; - dalle norme sull’accoglienza Legge 9/99 D.M. 323/99, o Regolamento sull’attuazione dell’art. 1 della Legge 9/99; - dalle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti- D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.7.1998 (art6 – comma 1); - del vigente CCNL Comparto Scuola e del Contratto decentrato IL CONSIGLIO DI ISTITUTO - sentito il Collegio Docenti; - sentite le rappresentanze delle famiglie, delle studenti e del personale ATA; - su proposta del Dirigente Scolastico; ADOTTA il presente Regolamento che vuole testimoniare una volontà rispettosa delle libertà costituzionali. TITOLO I - NORME GENERALI Art.1 – VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA La scuola è il luogo in cui si esercita il diritto allo studio, si sviluppano le capacità individuali, anche attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio. Nella scuola ognuno collabora, pur nella diversità del proprio ruolo, alla crescita della persona, in tutte le sue dimensioni, al fine di preparare l’allievo all’inserimento consapevole nella società. L’Istituto elabora un progetto educativo ispirato a criteri di efficienza ed efficacia attraverso forme di interazione con il territorio nel quale opera, la flessibilità organizzativa dei servizi amministrativi, dell’offerta formativa integrata con le Istituzioni, gli Enti culturali, le relazioni insegnante-studente, la cura con la quale si persegue il fine di sviluppare l’identità, il senso di responsabilità e l’autonomia individuale di ciascuna alunno. L’Istituto persegue altresì l’obiettivo di fornire alle studenti conoscenze culturali e professionali sempre più aggiornate e spendibili nel mondo del lavoro, con il quale collabora attivamente, tra l’altro attraverso proficue iniziative di stage. La comunità scolastica è ispirata ai valori di democrazia e pertanto assicura alle studenti libertà di espressione in tutte le sue forme, un’educazione che miri al rispetto di sé e degli altri, al raggiungimento dell’autocontrollo, nonché al pluralismo delle idee. A tal fine l’Istituto favorisce una gestione partecipata della Scuola nell’ambito delle funzioni e dei compiti degli Organi Collegiale e delle attività extra scolastiche. Nella scuola operano quattro componenti: studenti/studentesse, docenti, personale non docente e genitori. Art.2 - MEZZI DI ESPRESSIONE E COMUNICAZIONI Ogni componente dispone di appositi spazi murali per l’affissione di manifesti, comunicati, giornali, inerenti ad ogni aspetto della vita della scuola. La distribuzione agli studenti di ciclostilati o di altro materiale di informazione può essere effettuato prima dell’inizio e dopo il termine delle lezioni. Il personale docente e non docente e le RSU potranno disporre degli strumenti di riproduzione secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. Le comunicazioni ufficiali della scuola al personale docente sono trasmesse mediante circolari inserite in un apposito registro a disposizione in "vicepresidenza". Sarà cura dei docenti prenderne giornalmente visione. Gli ordini di servizio al personale ATA sono pubblicati mediante affissione nell’apposito spazio murale. E’ fatto obbligo al predetto personale di prenderne visione. Le comunicazioni della scuola al pubblico sono affisse all’Albo di Istituto Art.3 – AGIBILITÀ / SALUBRITA’ DEI LOCALI DELL’ISTITUTO Nei limiti delle concrete possibilità della struttura, l’Istituto recepisce lo spirito delle normative vigenti circa l’adeguamento degli ambienti per l’accoglimento di portatori di handicap e per la tutela della salute fisica e psicologica degli utenti e si impegna ad attuare progressivamente ogni misura idonea a garantire la salubrità e la sicurezza dei locali. Al fine di garantire il rispetto del diritto individuale alla salubrità degli ambienti, viene tutelato il diritto di protezione dal fumo passivo attraverso il divieto, rivolto a tutte le componenti scolastiche, di fumare in luoghi pubblici o aperti al pubblico . E’ compito dei collaboratori scolastici, nei limiti delle proprie mansioni, sorvegliare affinché gli alunni non fumino nei locali dell’Istituto. La violazione del divieto di fumare ad opera dei soggetti della comunità scolastica comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Nel merito il Dirigente Scolastico ha i poteri e i doveri di cui alle normative vigenti. Art.4 – UTILIZZAZIONE DEI LOCALI DELL’ISTITUTO PER FINI EXTRA SCOLASTICI Tutte le componenti possono riunirsi nella scuola, al di fuori dell’orario scolastico, concordando con il Dirigente Scolastico il periodo di utilizzazione dei locali. Dovranno essere comunicati, inoltre, il nome del promotore o dei promotori , che si assumono la responsabilità dell’assemblea, e l’ordine del giorno posto in discussione. Per gli studenti è necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. Art.5- DOVERI DI TUTTE LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO Il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale non docente e gli Studenti sono tenuti a mantenere nei loro rapporti un atteggiamento di rispetto reciproco. Ogni espressione fisica o verbale violenta o che leda comunque la dignità del prossimo, è considerata grave trasgressione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. Tutti i lavoratori della scuola sono tenuti a rispettare il codice deontologico della rispettiva categoria di appartenenza, le norme e i regolamenti degli impiegati dello Stato, le norme delle contrattazioni collettive. In ogni caso, al fine di rendere concretamente operante il diritto di partecipazione di tutte le componenti della Comunità scolastica alla vita dell’Istituto, il Dirigente Scolastico favorirà i momenti di incontro (informativi e/o propositivi) cui saranno invitati a partecipare i rappresentanti di ciascuna categoria componente il Consiglio di Istituto e tutti coloro che svolgono incarichi e rivestano funzioni all’interno dell’Istituto. Studenti, docenti, non docenti avranno cura delle attrezzature della scuola. Eventuali danneggiamenti daranno origine a procedimenti disciplinari e/o giurisdizionali anche per il risarcimento del relativo danno. La puntualità nel rispetto degli orari è posta come norma nell’espletamento dell’attività scolastica e deve essere pertanto rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola. In particolare è compito preciso degli insegnanti sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti al rispetto degli orari di ingresso. E’ consentito l’uso dei telefoni cellulari nei corridoi e nelle sale comuni dell’Istituto. Per contro è vietato a tutte le componenti della scuola l’uso dei telefoni cellulari nell’aula dove si svolgono le lezioni , nei laboratori, nella palestra, nella biblioteca e in generale in tutti i locali ove si svolgono attività didattiche. Art. 6 - DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE. IL CONTRATTO FORMATIVO Al fine di garantire e rendere effettiva la partecipazione di tutti gli allievi al dialogo formativo, nel rispetto dei ritmi individuali di apprendimento, i docenti organizzeranno il proprio lavoro liberamente e in linea con i lavori degli organi collegiali di cui fanno parte, tenendo conto delle eventuali istanze e delle esigenze motivate rappresentate dagli allievi. L’Istituto espressamente vuole salvaguardare la libertà di insegnamento. Alcuni aspetti della fase di insegnamento – apprendimento non possono essere contrattati con la classe nell’ambito del contratto formativo tra Docenti (individualmente e collegialmente come C. d C.) e precisamente non possono essere contrattati gli obiettivi e i contenuti scelti in funzione degli obiettivi da perseguire così come individuati dall’Istituto attraverso gli organi competenti, nonché i criteri delle verifiche formative e sommative, che del pari sono stabiliti da organismi competenti. Altro è l’informativa cui gli alunni hanno diritto in merito alla valutazione, che sarà improntata alla massima trasparenza. La valutazione, infatti, riveste un’importanza strategica nel processo formativo, in quanto sollecita l’alunno a prendere coscienza dei livelli di conoscenze ed abilità raggiunti. A tal fine è diritto dell’allievo e non solo dei rappresentanti di classe, conoscere il contenuto del contratto formativo, i criteri di valutazione concordati a livello collegiale e i risultati delle prove scritte e orali, anche attraverso l’espressione sintetica del voto. Gli studenti hanno, inoltre, il diritto- dovere di chiedere chiarimenti . Una volta condivisi gli aspetti del contratto formativo, gli alunni sono obbligati a rispettarne i termini per quanto di loro competenza Il D.S. nel presiedere i C. di C. ha il ruolo fondamentale di garantire la trasparenza dell’iter valutativo e l’attuazione delle delibere collegiali. Gli alunni hanno il diritto di concordare con i docenti, che, nei limiti in cui ciò è possibile, non vi si sottrarranno, la distribuzione del carico di lavoro, la distribuzione temporale delle verifiche e la realizzazione di interventi compensativi per gli alunni con difficoltà di apprendimento. Le decisioni assunte collegialmente dai docenti nel C. d C. e nel C.d D. vincolano a comportamenti coerenti Durante lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con la didattica e durante le assemblee di classe, i docenti sono responsabili della classe in cui prestano servizio. Nel caso di assemblee di classe il docente è tenuto a sorvegliare la classe anche eventualmente restando al di fuori dell’aula purchè ad una distanza tale che gli consenta comunque l’adempimento del dovere in parola. Il registro di classe deve essere riportato in vicepresidenza personalmente dal docente in servizio all’ultima ora. Tutte le annotazioni sui registri vanno firmate con firma leggibile. Sul registro "personale" e su quello di classe, stante il valore legale che gli stessi rivestono,non vanno effettuate cancellature non leggibili né sovrapposizioni di voto. Eventuali errori vanno corretti e controfirmati, se del caso anche con apposite annotazioni datate. Gli elaborati corretti, scritti e pratici, devono essere consegnati alla fine del quadrimestre al docente coordinatore o eventualmente, se di tanto viene dato avviso con apposita nota, al collaboratore del Dirigente Scolastico a tale scopo espressamente incaricato Con le stesse modalità vanno riconsegnati i registri "personali" al termine degli scrutini. Per l’utilizzo delle aule speciali, linguistiche, di trattamento testi, multimediale., i docenti sono tenuti a consultare ed osservare i regolamenti affissi nei singoli laboratori. ART.7 – DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare il servizio di pulizia nei limiti delle mansioni loro affidate e a segnalare tempestivamente al Direttore Amministrativo eventuali difficoltà nell’espletamento delle stesse I collaboratori scolastici sono, inoltre, tenuti a sorvegliare gli allievi nei luoghi di competenza e a segnalare al Dirigente Scolastico comportamenti non consoni all’istituzione scolastica. Il personale di turno all’ingresso dell’edificio deve tassativamente rispettare gli orari di apertura e di chiusura fissati all’inizio di ciascun anno scolastico. I collaboratori scolastici sono tenuti a trovarsi ai propri posti di servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e al cambio dell’ora attenderanno l’arrivo del docente all’interno dell’aula , sorvegliando le classi di rispettiva competenza. A tal fine all’inizio delle lezioni, al cambio dell’ora e nel corso degli spostamenti delle classi, i collaboratori scolastici avranno cura di essere regolarmente ai posti loro assegnati, eventualmente sospendendo altre attività, per collaborare con i docenti nell’azione di vigilanza. Durante il cambio delle ore possono lasciare l’aula solo gli alunni autorizzati dal docente dell’ora precedente ( non più di due per volta) se muniti di apposito tesserino. Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, specie e tra l’altro con riferimento all’esercizio del diritto di partecipazione e di assemblea del personale in servizio nella Scuola, si fa espresso rinvio alle normative vigenti ed alle disposizioni contrattuali per ciascuna categoria. Art.8 – LIBERTA’ DI OPINIONE E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. OBBLIGHI DEL D.S. RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL D.S. Tutti le componenti della comunità scolastica, individualmente o in forma associata, hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, con ogni mezzo di diffusione, nel rispetto delle norme che regolano l’uso della stampa e della diffusione via etere o per via telematica. Stante i doveri del Dirigente Scolastico, primo fra tutti, quello di garantire l’esercizio democratico delle libertà individuali, qualunque manifestazione di pensiero in qualunque forma espressa, se è destinata a circolare all’interno dell’Istituto, su supporti magnetici o cartacei, deve essergli sottoposta perché ne abbia conoscenza e quindi vi apponga l’apposito visto. Il Dirigente Scolastico ha il potere e il dovere di negare l’autorizzazione se viene leso l’onore e la dignità di soggetti appartenenti o estranei alla Comunità Scolastica o se, attraverso il materiale pubblicizzato, appare perpetrarsi un reato. Nessuno può realizzare volantinaggio o comunque diffondere scritti o materiale se non munito del prescritto visto. In mancanza, a parte la responsabilità penale personale se il fatto costituisce reato, il trasgressore sarà altresì responsabile in via diretta e/o di rivalsa per i danni eventualmente arrecati. Eccetto le ipotesi innanzi descritte, il responsabile della circolazione nell’Istituto di materiale non autorizzato sarà chiamato a rispondere in via disciplinare secondo le norme che regolano il rapporto di lavoro, ovvero se trattasi di uno studente dell’Istituto, sarà soggetto ad allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica nelle forme e modalità di cui al presente Regolamento. Contro il provvedimento motivato del Dirigente Scolastico che neghi il "visto" , ogni studente può proporre ricorso, entro cinque giorni, all’Organo di Garanzia, costituito a norma del presente Regolamento. Per le comunicazioni di carattere sindacale e le relative responsabilità, si rinvia espressamente a quanto previsto dalle normative e dal vigente Contratto integrativo d’Istituto Nessuno può essere sottoposto a sanzioni per le opinioni e i pensieri espressi nel rispetto della libertà di opinione, della dignità e del decoro di altri soggetti, appartenenti o estranei alla Comunità Scolastica TITOLO II – PRINCIPI DEL REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (DPR 249/98)) Art.9 – DIRITTI DEGLI STUDENTI I diritti degli studentI (art.2 DPR 249/98), usufruiti nell’ambito delle disponibilità di risorse umane, finanziarie, logistiche e delle attrezzature assegnate alla scuola, attengono alla formazione professionale e culturale, al rispetto, alla valorizzazione ed orientamento, all’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, alla formulazione di richieste educative, alla solidarietà, alla riservatezza, alla partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo, alla valutazione trasparente e tempestiva, alla assemblea e alla consultazione, alla scelta tra le attività elettive, all’accoglienza, rispetto e tutela delle personali situazioni, ad adeguate strutture e tecnologie, all’accesso alle risorse culturali e tecniche, ad un ambiente salubre e favorevole alla crescita della persona, ad iniziative integrative, di recupero, promozione della salute, alla proposta e realizzazione di attività promosse dagli studenti, alla continuità del legame con ex studenti e con le loro eventuali associazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Art.10 – PARTECIPAZIONE Nello spirito di attuazione dei principi costituzionali, l’Istituto garantisce l’effettiva e responsabile partecipazione degli studenti all’organizzazione della vita della Comunità scolastica, nel rispetto delle competenze istituzionali degli altri soggetti che vi operano, con l’osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento. L’Istituto riconosce come irrinunciabile il diritto degli studenti ad un armonico e completo sviluppo della personalità e pone la realizzazione di questo diritto tra gli obiettivi primari da conseguire attraverso il dialogo educativo. A tal fine il Contratto Formativo e il POF (Piano dell’Offerta Formativa) contengono le linee di un programma educativo finalizzato alla crescita integrale della persona, attraverso un servizio educativo – didattico di qualità e attraverso offerte formative aggiuntive ed integrative. Per partecipare responsabilmente a tale programma, ogni studente ha il diritto – dovere di collaborare innanzi tutto alla sua fase ieducativi, nel rispetto delle forme di partecipazione e delle competenze riservate agli altri soggetti operanti nella Comunità Scolastica. Art.11 – DIRITTO-DOVERE DI PARTECIPAZIONE IN SPECIFICI AMBITI: LA PROGRAMMAZIONE E’ un diritto – dovere degli studenti partecipare responsabilmente alle decisioni che attengono alla programmazione disciplinare ed interdisciplinare attraverso la discussione e la condivisione del Contratto Formativo, all’elaborazione degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e all’acquisto del materiale didattico. A tal fine, a parte i casi di partecipazione istituzionalizzata agli organi di istituto, ogni studente, singolarmente o attraverso proprie rappresentanze e associazioni, ha il diritto – dovere di far pervenire liberamente osservazioni, proposte, progetti, ai soggetti (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, ) di volta in volta interessati. A tal fine le studenti riceveranno notizia delle riunioni e dei lavori degli operatori scolastici attraverso apposite circolari affisse all’Albo dell’Istituto, con l’indicazione del referente, studente e/o docente, cui è possibile rivolgersi per l’esercizio del diritto in oggetto. Art.12 – REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO O SUA MODIFICA In relazione a quanto previsto dalle disposizioni che precedono, è espressamente e tra l’altro, garantito il diritto degli studenti a partecipare alla redazione e/o modifica del Regolamento di Istituto, così come vi hanno diritto le famiglie e il personale ATA. Verrà costituita un’apposita commissione composta,tra gli altri, di almeno due rappresentanti degli studenti, un rappresentante delle famiglie e un rappresentante del personale ATA. Il Regolamento può essere elaborato e modificato in sottocommissioni raccordate dal coordinatore. La proposta definitiva di regolamento deve essere approvata dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La partecipazione effettiva delle componenti della Comunità scolastica sarà garantita dal Dirigente Scolastico, che curerà, in particolare, la convocazione della Commissione. Art.13 – PARITA’ DI TRATTAMENTO E INIZIATIVE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO In attuazione del diritto allo studio, l’Istituto garantisce l’adozione progressiva di ogni iniziativa mirante a realizzare la parità di trattamento tra gli studenti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, nei limiti delle concrete possibilità e di un progressivo adeguamento. Art.14 – STUDENTI STRANIERI La Comunità Scolastica, nei modi e con le forme previste dalle normative vigenti, riconosce e garantisce la libertà di confessione religiosa e il rispetto della vita culturale degli studenti. A tal fine l’Istituto si impegna a promuovere e garantire le iniziative anche interculturali, volte all’accoglienza, alla tutela della lingua e della cultura degli studenti stranieri. Art.15 – ADEGUAMENTI E CONCRETE INIZIATIVE Nel caso di iscrizione di studenti stranieri, sarà favorito il raggruppamento per lingua e provenienza, fino ad un massimo di tre per classe. La programmazione educativa dovrà prevedere apposite attività di sostegno e integrazione, per adattare l’insegnamento della lingua italiana alle specifiche esigenze delle studenti straniere, promuovendo l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine, coordinandole con quello delle materie obbligatorie. In relazione alle specifiche esigenze, ove se ne manifesti la necessità, nel rispetto delle funzioni istituzionali, saranno previste forme di recupero attuate attraverso l’affidamento degli studenti stranieri a docenti tutor. Art.16 – RECUPERO DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO Al fine di consentire a tutte gli studenti l’attiva partecipazione, innanzitutto al processo educativo, l’Istituto garantisce il rispetto dei ritmi di apprendimento individuale. Soprattutto attraverso il dialogo e le programmazioni disciplinari e interdisciplinari, l’Istituto si impegna a realizzare i necessari adeguamenti degli strumenti educativi alle concrete esigenze delle studenti, nel rispetto dei tempi e dei contenuti programmati dalle Autorità centrali. L’Istituto, inoltre, sostiene e promuove iniziative di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, secondo quanto concretamente previsto dal POF. Art.17 – RECUPERO DEI RITARDI NELLA PREPARAZIONE CAUSATI DALLE ASSENZE In caso di assenze frequenti che superino, nel quadrimestre il 30% del monte ore di lezione programmato l’allievo è presumibile che incontrerà notevoli difficoltà nel recuperare il programma di studio non curato con i docenti. A tal fine, con lo scopo di accertare le carenze e le difficoltà e di poter intervenire tempestivamente in modo concreto e con appositi strumenti di recupero, ogni docente formalizzerà un’attenta verifica della preparazione raggiunta dall’allieva nella propria disciplina e riferirà al Consiglio di Classe i risultati. Il Consiglio di Classe avrà il compito di valutare la preparazione complessiva dell’allievo e di proporre eventuali interventi di recupero ovvero, nel corso dell’ultimo scrutinio, deliberare che l’alunno non venga ammessa a frequentare il successivo corso di studi per le gravi carenze accumulate che renderebbero impossibile affrontare gradi di difficoltà più elevati nel successivo corso di studi. In questo caso sarà cura delle famiglie, possibilmente in accordo con l’istituzione scolastica, attivare forme di intervento su eventuali situazioni di disagio. La presente norma trova applicazione anche nel corso serale per studenti lavoratori, in quanto le specifiche esigenze di tale corso non esonerano l’allievo dalla partecipazione puntuale e dall’osservanza degli obblighi scaturenti dal Contratto Formativo, del quale è obbligato a prendere coscienza nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento.Delle esigenze degli alunni lavoratori si è già tenuto conto attraverso l’articolazione pomeridiana dei corsi. Art.18 – DIRITTO DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI Gli alunni hanno il diritto di riunirsi in Assemblee di classe e di Istituto. Le assemblee rappresentano una occasione per approfondire i problemi della scuola e della società, oltre che un esercizio di partecipazione democratica. L’Istituto nei limiti del possibile assicurerà lo svolgimento degli incontri in assemblee plenarie, ovvero, ove non fosse concretamente possibile, curerà che le stesse si svolgano per classi parallele . Il coordinamento delle classi dovrà avvenire ad opera dei rappresentanti di classe costituiti in un comitato studentesco, secondo il regolamento delle assemblee che il comitato dovrà liberamente formulare, inviandone copia al Consiglio di Istituto affinché ne prenda visione. In mancanza di un regolamento formulato dal Comitato studentesco, alle assemblee di classe e di Istituto si applicheranno le norme previste dalla legge. In ogni caso in base alle normative vigenti è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe e una di Istituto al mese, la prima nei limiti di due ore giornaliere di lezione, la seconda per l’intero orario giornaliero di lezione. L’assemblea di classe non può svolgersi, per il medesimo anno scolastico, sempre lo stesso giorno della settimana. Alle assemblee di istituto possono essere invitati a partecipare esperti di problemi sociali, culturali , artistici e scientifici indicati dalle studenti unitamente agli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. A richiesta delle studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Al di fuori delle assemblee di istituto gli allievi hanno diritto di riunirsi in altra assemblea mensile che però deve svolgersi al di fuori dell’orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono essere autorizzate assemblee studentesche nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe e di istituto possono assistere il Dirigente amministrativo o un suo delegato e i docenti che lo desiderino. Non potranno essere autorizzate assemblee che si svolgano in ore notturne e comunque senza l’osservanza delle normali precauzioni per evitare danni a cose e persone appartenenti alla Comunità Scolastica. I partecipanti ad assemblee e/o riunioni non autorizzate saranno passibili di allontanamento dalla comunità scolastica, a norma e con le garanzie del presente regolamento. NORME DI FUNZIONAMENTO L’assemblea di classe e di Istituto funzioneranno secondo le norme del regolamento che gli studenti hanno il diritto – dovere di darsi all’inizio dell’anno scolastico, attraverso il comitato studentesco costituito dai rappresentanti di classe. L’assemblea di classe è convocata dai rappresentanti di classe o da un numero di alunni pari a un terzo della classe. L’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti dell’Istituto. La convocazione delle Assemblee studentesche da farsi in orario di lezione, completa dell’ ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea stessa. Il Comitato studentesco o il presidente eletto dall’assemblea garantiscono il funzionamento democratico dell’assemblea, tutelando i diritti dei partecipanti. Il presidente ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o nel caso si constati l’impossibilità a che l’assemblea si svolga ordinatamente. Il Dirigente Scolastico, nell’esercizio dei suoi poteri – doveri ha il diritto di sciogliere le assemblee che non garantiscano l’ordinata e democratica partecipazione degli aventi diritto, anche a tutela delle minoranze dissenzienti e delle norme di sicurezza. Contro il provvedimento del Dirigente scolastico gli interessati possono proporre ricorso scritto alla medesima autorità, che dovrà decidere e motivare per iscritto la propria decisione. Dello svolgimento delle assemblee di classe e di istituto dovrà essere effettuata apposita registrazione in un verbale cartaceo a cura di un segretario designato dal Presidente dell’assemblea, che provvederà a custodire il verbale fino alla successiva assemblea. I verbali dell’assemblea di Istituto redatti dalle classi verranno raccordati dal comitato studentesco, che provvederà a trasfonderli in un unico documento di Istituto. I registri dei verbali alla fine dell’anno scolastico verranno consegnati al Dirigente scolastico , che ne ordinerà l’archiviazione. Art.19 – DIRITTO DI ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI Gli studenti hanno il diritto di associarsi liberamente. Ogni associazione studentesca deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, provvedendo a comunicarlo al Consiglio di Istituto perché ne prenda visione. Il Consiglio di Istituto potrà formulare proposte e chiedere rettifiche al regolamento. L’associazione è libera di non accogliere le richieste del consiglio di istituto, ma in questo caso dovrà motivare tale decisione. Compatibilmente con le disponibilità dell’Istituto, le associazioni hanno il diritto di riunirsi liberamente nei locali dell’Istituto stesso al di fuori dell’orario scolastico. Le associazioni saranno rappresentate da un presidente e possono prevedere nel loro interno altre cariche e responsabilità. In ogni caso nei confronti della Comunità scolastica come degli estranei, ogni componente l’associazione studentesca assume la responsabilità per le proprie azioni. Il regolamento e lo statuto dell’associazione devono garantire la partecipazione democratica di tutti i membri dell’associazione e il rispetto dei diritti individuali. Delle riunioni dell’associazione verrà redatta documentazione verbale conservata a cura del Presidente, che alla fine dell’anno consegnerà il verbale al Dirigente Scolastico che ne ordinerà l’archiviazione tra gli atti dell’Istituto. Sul rispetto dei principi democratici che devono informare la vita delle associazioni studentesche veglierà il Dirigente Scolastico che ha il potere – dovere di ordinare lo scioglimento delle riunioni o anche delle associazioni che violino i diritti dei partecipanti o rechino disturbo all’ordinato e pacifico svolgimento della vita della Comunità scolastica. Contro il provvedimento di scioglimento delle riunioni e/o delle associazioni è ammesso ricorso alla stessa autorità da parte dei soggetti interessati. Il ricorso verrà deciso in via definitiva dal Dirigente scolastico che motiverà per iscritto la decisione. Art.20 – DOVERI DEGLI STUDENTI I doveri degli studenti sono essenzialmente (art.3 DPR 249/98): 16) frequentare regolarmente e con puntualità assolvendo con assiduità agli impegni di studio; - partecipare alle attività programmate, integrative delle normali attività curricolari, costituenti parte integrante dell’attività educativa dell’Istituto; 16) comportarsi con rispetto nei confronti di tutte le componenti della scuola; 16) osservare le disposizioni di servizio ed organizzative; 16) osservare le norme di sicurezza relative all’utilizzo di laboratori ed attrezzature didattiche; 16) usare correttamente il patrimonio della Scuola, rispettando i beni di proprietà altrui e dell’ Istituto 16) condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, considerandolo fattore di qualità della vita nella Scuola. Art.21 – INGRESSO STUDENTI- ASSENZE E RITARDI – USCITE ANTICIPATE L’orario di ingresso viene fissato annualmente dal Consiglio di Istituto.sia per il corso diurno che per il corso serale Gli studenti del corso diurno e del corso serale, vigilati dai collaboratori amministrativi, al primo suono della campanella, che avverrà cinque minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni, entreranno nelle rispettive aule, dove saranno accolti dai docenti. Non è consentito l’ingresso degli studenti nell’Istituto prima del suono della campanella, salvo casi eccezionali, valutati di volta in volta dal Dirigente Scolastico o dal docente all’uopo delegato. Trascorsi quindici minuti dall’inizio delle lezioni, il portone di accesso all’edificio verrà chiuso, per motivi di sicurezza, a cura del collaboratore amministrativo in servizio all’ingresso, sul quale grava la relativa responsabilità. In casi motivati è consentito un ritardo massimo, dall’inizio delle lezioni, di quindici minuti. I ritardatari si recheranno direttamente in aula dove l’insegnante prenderà nota del ritardo sul registro di classe Nell’ipotesi in cui il ritardo superi il limite dei quindici minuti, l’allievo ritardatario sarà ammesso in classe all’inizio della seconda ora. Il ritardo sarà annotato sul registro di classe e sul libretto personale dell’allievo e tali annotazioni saranno sottoscritte dal docente in servizio. Tutti i ritardi saranno rilevati dal Coordinatore di classe che, al quinto ritardo, informerà la famiglia a mezzo comunicazione postale, telefonica o via fax, invitando i genitori ad un colloquio per trovare una spiegazione e una soluzione alla difficoltà dell’allievo a rispettare l’orario di ingresso. . In caso di reiterazione dell’infrazione, il Consiglio di Classe deciderà sulla sanzione e su eventuali recuperi dei ritardi in attività sostitutive. Le entrate dopo la seconda ora, solo se opportunamente documentate, vengono autorizzate dalla dirigenza. Le uscite anticipate rispetto al termine delle lezioni, debitamente motivate e documentate possono essere autorizzate dalla dirigenza solo tra la seconda e la terza ora, salvo casi eccezionali, previa presentazione della relativa richiesta formulata sul libretto personale. La predetta documentazione può essere consegnata anche il primo giorno utile successivo a quello in cui l’alunno ha usufruito dell’ uscita anticipata. L’istituto si riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione esibita. La presente disposizione, eccezione fatta che per le norme che riguardano la tutela dei minori e l’esercizio del diritto – dovere delle famiglie, si applica anche agli studenti del corso serale, obbligati come gli altri al rispetto degli orari di inizio e di termine delle lezioni. Art.22 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE Di tutte le assenze individuali e collettive, indipendentemente dalla motivazione, deve essere sempre richiesta la giustificazione per iscritto attraverso il libretto scolastico al docente in servizio alla prima ora. Se gli studenti sono minorenni, la richiesta deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, previo depositato la firma in segreteria . L’assenza per malattia che superi i cinque giorni consecutivi comprese le festività, viene giustificata previa esibizione del certificato medico, in mancanza del quale la studentessa non viene ammessa alle lezioni per motivi di prevenzione sanitaria. Qualora l’alunno non esibisca il libretto a norma delle disposizioni che precedono, il docente in servizio ne prenderà nota sul registro di classe e l’alunno ha l’obbligo di provvedervi entro e non oltre i successivi due giorni . Al terzo giorno, l’alunno potrà essere ammesso in classe solo se giustificata personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci. Art.23 –OBBLIGO DI PRESENZA E USCITE ANTICIPATE O INGRESSI POSTICIPATI La partecipazione degli studenti alle lezioni è obbligatoria, al pari della partecipazione a tutte le altre attività ( ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, corsi di recupero,.) che vengono svolte nel contesto delle attività scolastiche. In particolari situazioni di necessità, ove non fosse possibile programmare le eventuali sostituzioni del docente, gli allievi potranno essere autorizzate all’uscita anticipata purchè la famiglia sia avvertita in tempo utile e cioè almeno due giorni prima, tramite il libretto personale dell’allievo. La comunicazione va firmata dal genitore per i minorenni , per presa visione e controfirmata dal docente della classe. In mancanza l’allievo non verrà autorizzato ad uscire anticipatamente, ma resterà presso i locali della Dirigenza ovvero inserito in classi parallele. Resta salva la possibilità di contattare telefonicamente la famiglia.affinché uno dei genitori, munito di adeguato documento di riconoscimento, provveda a prelevare personalmente l’allievo. In nessun caso è consentita l’uscita anticipata individuale degli allievi minorenni se non prelevati personalmente dai genitori affidatari o da chi ne fa le veci. E’ tuttavia consentito a questi ultimi di richiedere personalmente l’uscita anticipata all’inizio delle lezioni del giorno per il quale viene formulata la richiesta in questione, mediante annotazione sul registro di classe a cura della Dirigenza e sottoscritta dal genitore munito di idoneo documento di riconoscimento. Disposizioni analoghe verranno applicate nel caso sia necessario posticipare l’orario di inizio delle lezioni. In tale ipotesi le famiglie saranno avvisate, almeno due giorni prima e gli alunni dovranno produrre la presa d’atto del genitore, al docente in servizio alla prima ora del giorno che precede quello interessato al differimento di orario. In mancanza di tale presa d’atto, gli allievi non saranno autorizzati ad entrare oltre la prima ora e l’eventuale ritardo dovrà essere giustificato a norma delle disposizioni che precedono. Gli studenti che, vincolati all’orario dei treni o pullman, non abbiano la possibilità di rispettare con puntualità gli orari di inizio e termine delle lezioni, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico, previa presentazione dell’opportuna documentazione, un permesso permanente per entrare posticipatamente od uscire anticipatamente ove se ne presenti la necessità. Tale autorizzazione verrà annotata sul diario di classe a cura del docente coordinatore. In ogni caso tale autorizzazione può essere concessa nel limite massimo di quindici minuti di ritardo sull’orario di ingresso e altrettanto in anticipo sull’orario di uscita, fermo restando che il genitore o chi ne fa le veci sia richiamato, a cura del Dirigente Scolastico, sulla responsabilità che si assume consentendo la riduzione dell’orario di lezione dell’allievo. La presente disposizione, con gli adattamenti imposti dalla particolare natura di alunni – lavoratori e, in particolare, eccezione fatta che per le norme che riguardano la tutela dei minori e l’esercizio del diritto – dovere delle famiglie, si applica anche agli studenti del corso serale, obbligati al rispetto delle regole che impongono la motivazione e documentazione delle uscite anticipate. I permessi individuali ad uscite anticipati verranno sospesi nei quandici giorni che precedono gli scrutini e il termine dell’anno scolastico. Art.24 – NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE Gli alunni, muniti di tutti i sussidi previsti per il normale svolgimento delle lezioni, sono tenuti a partecipare alle lezioni senza arrecare disturbo allo svolgimento delle stesse. A tal fine sono obbligati a non usare in aula i telefoni portatili (come da C.M. n.362 del 25.12.1998 e espressamente previsto nel presente regolamento) e a non lasciarli incustoditi. Ne è consentito l’uso, fuori dall’aula, solo in caso di assoluta necessità e previa autorizzazione richiesta al docente in servizio nella classe. Gli alunni sono altresì obbligati a non interrompere il lavoro della classe con conversazioni private e frequenti richieste di uscite brevi dall’aula. In caso di violazione della presente norma, il docente che rileva il comportamento indisciplinato procederà al richiamo verbale dell’allievo o degli allievi, dandone comunicazione al coordinatore attraverso il registro di classe. Nel caso i predetti comportamenti arrecanti disturbo dovessero ripetersi per più di tre volte, il coordinatore provvederà a prenderne nota sul diario di classe, ammonendo, contestualmente l’alunno o gli alunni interessati. Laddove le ammonizioni dovessero superare il numero di tre in un anno, l’alunno in questione verrà escluso dalle visite di istruzione con l’obbligo, di contro, di frequenza in classi parallele. Tale sanzione viene irrogata dal D. S, , sentito il Consiglio di Classe e l’alunno interessato, che, se minorenne, dovrà essere assistito dai genitori o da chi ne fa le veci. Art. 25 – COMPORTAMENTO SCORRETTO DELL’ALLIEVO Qualunque altro comportamento scorretto, comunque si manifesti e nei confronti di qualsiasi persona, membro della comunità scolastica o suo ospite, provocherà l’applicazione della sanzione disciplinare costituita dal richiamo verbale del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti o qualunque altro appartenente alla comunità scolastica che rilevi l’infrazione, nonché le ragioni dell’alunno stesso. Nel caso che all’alunno si rimproveri di aver violato le norme sul fumo o sull’uso di sostanze non consentite, l’alunno stesso sarà obbligato ad attività di approfondimento individuale su argomenti collegati al tipo di infrazione commessa. Tale lavoro non sarà valutato ai fini del profitto, ma solo ai fini del regolare adempimento della sanzione comminata.La sanzione in parola verrà comminata dal D.S., sentito il C.di C., che all’uopo appronterà, relativamente alle discipline coinvolte, una integrazione al programma individuale dell’allievo. Nel caso di offese gravi (minacce, percosse o altri comportamenti violenti) o di ripetuti comportamenti offensivi ad opera del medesimo allievo, salvo le ipotesi in cui il fatto possa costituire più grave reato, il docente coordinatore, previa annotazione sul diario di classe, convocherà "ad horas " il Consiglio della Classe per l’adozione dei provvedimenti disciplinari del caso. L’allievo non potrà in ogni caso essere privato del diritto di difesa, esercitato, se minorenne, in presenza dei genitori o di chi ne fa le veci.. Tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall’allievo, della gravità del fatto e di ogni altra circostanza, prima fra tutte la ripetitività del comportamento, i provvedimenti disciplinari potranno consistere, a discrezione del Consiglio di Classe, anche nella sospensione dell’allievo per un periodo massimo di quindici giorni. Contro l’adozione di tali provvedimenti, i soggetti interessati (genitori, allieve, ecc.) potranno proporre ricorso a norma del presente Regolamento. Stante il carattere innanzitutto ieducativi della sanzione disciplinare, mirante, tra l’altro all’inserimento dell’alunno nella società di cui fa parte, a richiesta dei genitori dell’alunno o di chi ne fa le veci o dell’alunno stesso se maggiorenne, anche su proposta del Dirigente Scolastico, potrà essere applicata la sanzione sostitutiva. Tale sanzione dovrà consistere nell’ impegno documentato dell’alunno ad una attività di impegno sociale, per un periodo non inferiore a trenta giorni. In mancanza troverà applicazione la sanzione originaria dell’allontanamento dalla Comunità scolastica per il tempo stabilito. Art.26 – FURTO E DANNEGGIAMENTO Nel caso si verifichino furti o operazioni vandaliche ai danni di beni di proprietà dell’Istituto o di taluno dei componenti della Comunità scolastica o di terzi estranei, sia nei locali dell’Istituto che in ogni altro luogo ove si stia svolgendo l’attività programmata dall’Istituto (stage, visite guidate, viaggi di istruzione.) l’alunno responsabile, ove individuato e salvo maggiori conseguenze di carattere penale e/o civile nei confronti del soggetto competente, sarà sottoposto al procedimento disciplinare. L’Istituto si riserva in ogni caso il diritto di agire giudizialmente in via diretta o di rivalsa per l’accertamento delle responsabilità e il risarcimento dei relativi danni. Art. 27 – BREVI USCITE DALL’AULA E CAMBIO DELL’ORA Gli alunni, a partire dalla seconda ora di lezione, possono chiedere al docente di uscire brevemente dall’aula, preferibilmente uno per volta e comunque non più di due alunni per volta.. La richiesta non potrà essere accolta, salvo assoluta necessità, se sono in corso attività didattiche. Gli alunni sono tenuti a munirsi dell’apposito tesserino a riprova dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’aula All’alunno che per più di tre volte è stato contestato (con relativa annotazione sul registro di classe) di essersi trattenuto fuori dall’aula più del tempo in cui può ragionevolmente parlarsi di "uscita breve" rispetto all’unità oraria, il docente coordinatore contesterà per iscritto sul registro di classe la relativa infrazione, provvedendo a darne comunicazione alle famiglie, come fatto incidente sulla valutazione del corretto comportamento dell’allievo medesimo. Gli spostamenti della classe per recarsi nei laboratori o in palestra avverranno, laddove possibile, sotto la sorveglianza del docente oppure del personale ausiliario e del rappresentante di classe. Durante il cambio delle ore gli alunni dovranno attendere ordinatamente nella propria aula. E’ compito delle rappresentanti di classe vigilare affinché ciò avvenga. Nel cambio delle ore è fatto divieto assoluto di lasciare l’aula. A tal fine possono essere autorizzati solo due alunni per volta, muniti di tesserino che attesti l’autorizzazione ricevuta dal docente dell’ora precedente. E’ tassativamente vietato uscire dall’edificio durante l’orario scolastico. Art. – 28 USO DELL’ASCENSORE L’uso dell’ascensore, appena attivato in adempimento degli obblighi all’eliminazione delle c.d. barriere architettoniche, da parte delle alunni è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni: 16) richiesta scritta e firmata da uno dei genitori o dall’alunno minorenne o personalmente dall’alunno maggiorenne; 16) contestuale presentazione di certificato medico che ne attesti la necessità; 16) accompagnamento, se necessario, nell’uso dello stesso. I docenti e il personale ausiliario, a tal fine, si renderanno disponibili, dietro presentazione da parte dell’allievo dell’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. Art.29 – ACCESSO AL BAR INTERNO ALL’ISTITUTO E DIVIETO DI FAR ARRIVARE CIBI E BEVANDE DALL’ESTERNO Durante le uscite brevi , regolamentate a norma dell’art. 27 che precede, gli studenti potranno consumare cibi e bevande esclusivamente presso il bar interno all’Istituto. E’ fatto divieto assoluto di richiedere e far pervenire dall’esterno cibi e bevande. La mancata osservanza delle norme del presente articolo costituisce un’aggravante rispetto alla violazione delle disposizioni sulle uscite brevi, pertanto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, fatto salvo il diritto a far valere le proprie ragioni. In aula come in altri locali dell’Istituto diversi dal Bar è vietato a chiunque consumare cibi e/o bevande. I collaboratori scolastici in servizio presso la portineria sorveglieranno l’ordinato accesso al Bar, collocato nei pressi della portineria medesima. La presente norma trova applicazione anche per la sede succursale, con gli adattamenti riferiti alla mancanza di un Bar, che presso la succursale è sostituito dal distributore automatico di cibi e bevande, collocato al primo piano dell’edificio di pertinenza dell’Istituto e posto sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico addetto al piano. Il consumo di cibo e bevande acquistati può essere effettuato solo presso il distributore. Art.30 – DIRITTO AL DECORO Tutti i componenti della comunità scolastica hanno diritto di lavorare in un ambiente civile e decoroso. Carenze nella pulizia dei locali scolastici vanno denunciate per iscritto al Direttore dei Servizi Amministrativi che provvederà ad accertare le relative responsabilità. La denuncia compete alle rappresentanti di classe o di istituto delle allieve, a ciascun docente, a ciascun collaboratore e impiegato amministrativo. Ogni aula deve essere mantenuta dalla classe nel rispetto delle più elementari regole di igiene, pulizia e ordine. I rifiuti vanno depositati esclusivamente nell’apposito contenitore. Ove i rifiuti vengano lasciati nelle aule al di fuori dei contenitori ivi preposti, verrà sospeso il diritto all’intervallo per una settimana nei confronti della classe che, da ultima, ha occupato l’aula in oggetto, su provvedimento del coordinatore e su segnalazione del Dirigente Scolastico, al quale riferisce sia il Direttore dei Servizi Amministrativi che il docente coordinatore. Del provvedimento verrà fatta annotazione sul registro di classe. La classe potrà impugnare il provvedimento, motivando per iscritto il ricorso, sul quale decide, in via definitiva, il Dirigente Scolastico sentito, se del caso, il Direttore dei Servizi Amministrativi. Ogni docente in servizio, le rappresentanti di classe e i collaboratori amministrativi vigileranno sullo stato delle cose e segnaleranno tempestivamente eventuali trasgressioni e responsabilità. I docenti e le rappresentanti di classe faranno riferimento al docente coordinatore di classe, i collaboratori amministrativi al Direttore Amministrativo. Art. 31 – ASSENZE COLLETTIVE DEGLI STUDENTI Non costituisce democratica espressione della libertà di manifestazione del pensiero l’astensione in massa, breve o prolungata, dalle lezioni. A parte i casi in cui ciò potrebbe costituire reato, l’interruzione delle lezioni viola il diritto delle altre studenti, non sempre dichiaratamente dissenzienti, ad usufruire di un servizio garantito innanzitutto dalla Costituzione Italiana e come tale costituisce illecito disciplinare. A tal fine l’astensione in massa dalle lezioni, a livello di classe e/o di classi o di Istituto costituisce assenza ingiustificata. Eventuali giustificazioni individuali devono essere addotte ai sensi del presente regolamento. In caso di assenza in massa della classe, reiterata per più di due volte, gli alunni saranno ammessi alle lezioni solo se accompagnate dai genitori o da chi ne fa le veci che ne giustificheranno l’assenza. Per gli alunni maggiorenni l’eventuale accompagnamento ha lo scopo di rendere partecipi le famiglie del comportamento della classe.In mancanza dell’accompagnamento, per gli allievi maggiorenni è prevista la sospensione temporanea per un tempo massimo di due mesi, dei permessi si entrata e uscita. Tale sanzione trova applicazione, ove possibile, anche se il provvedimento che posticipa l’entrata o anticipa l’uscita riguardi tutta la classe. La sanzione in parola viene comminata dal Dirigente Scolastico. Non costituisce forma lecita di manifestazione del pensiero l’occupazione dell’Istituto, sue pertinenze ed accessori. L’uso non autorizzato (occupazione) dei locali della scuola costituisce reato punibile ai sensi del codice penale vigente. Art. 32 – LIBRETTO PERSONALE – VARIAZIONI DI RECAPITO Ciascun studente, all’atto dell’iscrizione, sarà dotata di un libretto personale, che ritirerà presso la segreteria scolastica.. Sarà cura della segreteria ritirare il libretto dell’anno scolastico precedente prima di consegnare quello relativo all’anno in corso. Il libretto personale costituisce documento identificativo dell’allievo, ne attesta l’appartenenza all’Istituto e, ove richiesto per ragioni di sicurezza, deve essere esibito al personale dell’Istituto per consentire il riconoscimento dell’allievo stessa. Il libretto viene ritirato personalmente dagli alunni maggiorenni, mentre per le alunne minorenni viene consegnato ai genitori o a chi ne fa le veci dietro deposito della firma in segreteria. Per la sede succursale tale ultimo adempimento viene assolto presso il coordinatore di classe. Il libretto contiene spazi per la giustifica delle assenze, dei ritardi e per le uscite anticipate, nonché spazi per le comunicazioni alle famiglie, le annotazioni e le autorizzazioni alle visite di istruzione. Il libretto personale costituisce anche un utile e pratico strumento di comunicazione fra scuola e famiglia. Pertanto le famiglie sono tenute a controllare giornalmente le annotazioni sul libretto per essere informate sulla frequenza e il rispetto delle regole da parte dell’alunno. Per rendere effettivi gli scambi e le comunicazioni Scuola Famiglia è fatto obbligo alle famiglie comunicare tempestivamente in Segreteria ogni variazione di recapito. Tutte le comunicazioni firmate dal genitore o da chi ne fa le veci e controfirmate dal docente fanno fede circa l’avvenuta presa visione delle stesse da parte delle famiglie. Le falsificazioni di firma e le alterazioni del libretto o di altri documenti scolastici daranno luogo a provvedimenti di legge. Lo smarrimento del libretto personale va denunciato tempestivamente dal genitore dell’alunno minorenne o dall’alunno stesso, se maggiorenne, direttamente al Dirigente Scolastico che disporrà affinché venga consegnato un duplicato al genitore o a chi ne fa le veci o direttamente all’allievo se maggiorenne, con le stesse modalità di cui sopra. Art.33 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Il regolamento di disciplina e ogni provvedimento disciplinare hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’istituto, inteso come comunità educante e prevedono , ove possibile, la compensazione del danno morale o materiale prodotto. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto che non abbia compiuto per colpa (negligenza, imperizia, imprudenza) o dolo. L’ignoranza delle norme di legge o di regolamento non esimono da responsabilità, a meno che non si provi l’assoluta impossibilità a venirne a conoscenza. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata, non lesiva dell’altrui personalità. Il regolamento di disciplina trova applicazione anche nelle attività didattiche e formative all’esterno della scuola, come visite e viaggi di istruzione, corsi di formazione relativi all’area professionale, tirocini aziendali, attività integrative e sportive, In ciascuna di queste iniziative gli studenti sono tenuti ad un comportamento costruttivo, corretto e rispettoso, a tutela dell’immagine propria e dell’istituto. Sui reclami proposti dagli studenti in merito all’applicazione dello Statuto delle Studenti e degli Studenti, si procede a norma dell’art.5 comma 4 dello Statuto medesimo. Art.34 – MANCANZE DISCIPLINARI Si esemplificano, come mancanze disciplinari, i seguenti comportamenti che possono essere soggetti a sanzioni (elencati senza ordine di priorità), fermo restando il riferimento più ampio ai doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti e all’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno all’interno della comunità scolastica: 16) frequenza irregolare non giustificata, ivi comprese entrate in ritardo ed uscite anticipate; 16) mancato rispetto delle norme organizzative che disciplinano la partecipazione alla vita dell’istituto in tutte le sue forme (assemblee, lezioni, gruppi di studio, corsi professionali, visite guidate e viaggi di istruzione, tirocini aziendali, esercitazioni in laboratorio, studio individuale, attività sportiva…); 16) inosservanza delle regole previste dal Regolamento d’istituto; 16) mancanza di rispetto della libertà di pensiero, espressione e apprendimento (forme varie di intolleranza…, turpiloquio…, bestemmia…, disturbo continuo del lavoro scolastico.e simili..); 16) mancanza di rispetto verso le persone che operano nella scuola e verso gli altri studenti (forme di violenza fisica, verbale, danneggiamento o sottrazione di beni altrui, scorrettezza nello svolgimento dell’attività didattica a danno di altri studenti …); 16) utilizzo scorretto delle strutture e del patrimonio della scuola (macchinari, laboratori, palestra, arredi, servizi igienici, libri e sussidi didattici); 16) inosservanza delle norme di sicurezza ed igiene (compreso il divieto di fumo nei locali scolastici e di uso di sostanze non consentite); 16) inosservanza del dovere di mantenere pulito ed ordinato l’ambiente scolastico. Per quanto non elencato nel presente articolo si rinvia espressamente a quanto stabilito nel Regolamento. Art.35 – SANZIONI DISCIPLINARI E CONVERTIBILITA’ DELLE SANZIONI Le sanzioni previste, in rapporto alla gravità e alla reiterazione, sono: 16) richiamo verbale (privato o pubblico, a seconda della circostanza) da parte del docente in servizio, del coordinatore o del Dirigente Scolastico); b) ammonizione scritta sul diario di classe a cura del docente in servizio, del docente coordinatore o, nei casi più gravi, del Dirigente Scolastico; c)Accompagnamento per gli alunni minorenni.Tale sanzione è comminata dal D.S d) Sospensione temporanea dei permessi di entrata e di uscita, per un periodo massimo di due mesi. La sanzione, comminata dal Dirigente Scolastico riguarda gli nei confronti degli alunni maggiorenni; e) obbligo di attività di approfondimento individuale su argomenti connessi al tipo di infrazione commessa. Tale lavoro è obbligatorio e non è valutabile ai fini del profitto, ma solo ai fini del regolare adempimento della sanzione comminata a cura del Dirigente Scolastico sentito il C.di C.; f) Sospensione temporanea dei permessi di entrata e di uscita, per un periodo massimo di due mesi. La sanzione, comminata dal Dirigente Scolastico riguarda gli nei confronti degli alunni maggiorenni; g) allontanamento temporaneo dalle lezioni (fino a 15 giorni), in caso di gravi o reiterate infrazioni, h) allontanamento dalle lezioni (per un periodo superiore a 15 giorni), quando siano stati commessi reati o permanga una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone; 16) allontanamento dall’Istituto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e al rispetto dell’individuo. Esse tengono conto della diversa situazione personale ed età dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, in impegni di solidarietà. Art.36 – ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTO Prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni. Il docente in servizio, il Coordinatore di classe e, nei casi più gravi, il Dirigente Scolastico ( o il collaboratore che lo sostituisce) sono competenti a comminare le sanzioni previste ai punti a), b). Il Consiglio di Classe è competente per le sanzioni previste ai punti c) d) e). Il Dirigente Scolastico può assumere i provvedimenti d’emergenza richiesti per la sicurezza della scuola (art.396 D.lgs. 297/94), compreso l’allontanamento quando la gravità del fatto lo richieda e/o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia, in modo da preparare il rientro nella comunità scolastica. Il docente Coordinatore curerà la comunicazione periodica alle famiglie dell’allievo circa gli sviluppi della programmazione didattica. E’ fatto obbligo all’allievo momentaneamente allontanato di informarsi diligentemente e curare lo studio individuale. Dopo un allontanamento per gravi motivi, qualora l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva (rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente) sconsiglino il rientro dell’allievo nella scuola, può essere consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame, sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Ogni sanzione disciplinare comminata agli studenti viene inserita nel fascicolo personale, notificata allo studente e, nel caso di studenti minorenni, notificata alla famiglia. Ciascun componente del Consiglio di classe si asterrà dalla deliberazione relativa alla mancanza disciplinare in cui è stato personalmente coinvolto (anche se come parte lesa). Art.37 – IMPUGNAZIONI, RICORSI E DISPOSIZIONI FINALI (Art.5 DPR 249/98) Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello studente, entro 15 giorni dalla notificazione della sanzione, all’Organo di Garanzia di Istituto. L’Organo di Garanzia di Istituto è composto da 5 membri: presieduto dal D.S. o da un suo Collaboratore all’uopo espressamente delegato e composto dal Presidente del Consiglio di Istituto per la componente genitori o dal Vicepresidente in caso di incompatibilità, da due Docenti designati dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante ATA designato dall’ Assemblea ATA e da due Studenti designati dal Comitato Studentesco.. Per ciascun componente dell’Organo di Garanzia di Istituto si designerà un supplente, nel caso in cui il rispettivo membro sia assente o si astenga, quando sia personalmente coinvolto (anche come parte lesa). L’Organo di Garanzia, rinnovato annualmente su richiesta di chiunque vi abbia interesse, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è competente anche a risolvere i conflitti che sorgano all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente Regolamento. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione, al Dirigente Scolastico Regionale, che decide con parere vincolante dell’Organo di Garanzia Provinciale (composto da 2 studenti designati dalla Consulta provinciale, da 3 docenti e un genitore, designati dal Consiglio Scolastico Provinciale, presieduto da persona di elevate qualità morali e civili designata dall’Organo competente). Art.38 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA Nei casi in cui ricorre la necessità di utilizzare i locali dell’istituto per l’effettuazione di pubblici concorsi, disinfestazioni, interventi di sicurezza sugli immobili, elezioni politico-amministrative ecc., gli allievi saranno avvisati con due giorni di anticipo della sospensione delle attività. In caso di sciopero di taluna categoria di lavoratori della comunità scolastica, se a parere del Dirigente Scolastico potrebbe non essere possibile garantire l’espletamento regolare dei servizi offerti, le famiglie degli alunni minorenni saranno avvisate con almeno tre giorni di anticipo e saranno tenute ad apporre la firma "per presa visione" in calce alla comunicazione stessa redatta su foglio da consegnarsi al docente coordinatore della classe. A discrezione del Dirigente Scolastico, le classi potranno essere autorizzate ad uscire anticipatamente. TITOLO III – RAPPORTI E COMUNICAZIONI CON I GENITORI Art.39 – GIUSTIFICA DELLE ASSENZE E DEI RITARDI DEGLI ALLIEVI Le famiglie hanno il diritto – dovere di seguire le fasi dello sviluppo scolastico delle proprie figlie. A tal fine hanno il diritto-dovere di mantenere un costante rapporto con la Comunità scolastica. Uno degli aspetti di tale rapporto consiste nel motivare sempre le assenze degli alunni in modo da consentire un intervento tempestivo da parte dell’Istituto nei casi in cui l’assenza rappresenti un segnale di difficoltà dell’allievo. La necessità di intervenire nell’interesse dell’allievo spiega il rigore con cui, nel presente regolamento, sono disciplinate le assenze e i ritardi. Art.40– COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE Sarà cura dell’alunno comunicare alla famiglia le circolari e gli avvisi disposti dalla scuola. I provvedimenti disciplinari, registrati sul diario di classe, saranno comunicati ai genitori attraverso l’annotazione sul libretto personale dell’allievo a cura del Coordinatore di classe o del D.S… Il genitore è tenuto ad apporre la firma per presa visione delle comunicazioni ricevute. Tale adempimento sarà verificato dal docente in servizio alla prima ora di lezione ovvero all’ultima ora. Comunicazioni alle famiglie potranno essere inoltrate a mezzo del servizio postale, telefono o fax, a norma del presente Regolamento. Art.41 – INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA Al fine di rendere effettivo il diritto-dovere di partecipazione delle famiglie, nel quadro di una proficua collaborazione con l’istituzione scolastica, sono previsti due incontri quadrimestrali dedicati alle udienze generali, le cui date saranno comunicate alla famiglia attraverso gli allievi. Al termine degli scrutini conclusivi dell’ultimo quadrimestre, le famiglie riceveranno una comunicazione scritta a mezzo posta, sia nell’eventualità che l’alunno sia stata promosso con debito/i che nell’eventualità non sia stata ammesso a frequentare la classe successiva. Nel primo caso i docenti annoteranno anche suggerimenti sulle strategie da usare per permettere agli allievi di recuperare nelle materie/debito. Attraverso la predetta comunicazione, le famigli saranno avvisate anche del giorno in cui potrà incontrare il Consiglio di Classe, soprattutto allo scopo di individuare la strategia utile a consentire il recupero dell’allievo nel corso del successivo anno scolastico. I docenti sono disposti ad incontrare le famiglie, nel caso queste lo ritenessero utile e/o necessario, ogni giorno al termine del proprio orario di lezione, ovvero previo appuntamento. Art.42– ACCESSO DELLE FAMIGLIE AGLI UFFICI Ogni componente dell’istituzione scolastica determina autonomamente l’orario di ricevimento dei genitori al quale gli stessi devono rigorosamente attenersi per poter effettuare un servizio efficiente ed ordinato. Degli orari di ricevimento sarà data notizia attraverso la carta dei servizi. E la pubblicazione negli appositi spazi all’uopo destinati. Per motivi di sicurezza il genitore è tenuto a munirsi dell’autorizzazione, anche verbale, in vicepresidenza, con contestuale consegna del documento di identità. Il collaboratore del D.S.o il personale in servizio in Vicepresidenza provvederà a dare avviso al personale addetto al piano cui il familiare dell’alunno è stato autorizzato ad accedere. In casi straordinari ed urgenti, il genitore che abbia assoluta necessità di comunicare con la dirigenza scolastica potrà richiedere di essere ricevuto previa comunicazione telefonica. Eventuali atteggiamenti offensivi, al di fuori dei casi in cui costituiscano reato punibile a norma di legge, determineranno l’immediato invito a lasciare i locali dell’Istituto. Ove il soggetto persista e rifiuti di ottemperare all’invito, sarà richiesto l’intervento della Forza Pubblica. Nella sede succursale i genitori saranno ricevuti dal Coordinatore di classe o dal docente in relazione alla classe di cui trattasi. A tal fine il genitore potrà accedere all’Istituto solo se accompagnato dal collaboratore scolastico in servizio all’ingresso dell’edificio o del piano. TITOLO IV – ATTREZZATURE DIDATTICHE Art.43 – PRESTITO DEI LIBRI DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO Il prestito è un servizio individuale assicurato a tutti i componenti della Comunità scolastica Chi smarrisce o danneggia i libri di proprietà dell’Istituto è tenuto a risarcire il danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico o, se ciò non fosse possibile, versando una somma corrispondente a ciò che si deve restituire. Il danneggiamento volontario e il furto costituiscono reati penali e potranno comportare l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. Presso l’Istituto esiste un apposito locale – biblioteca, attrezzato per la raccolta dei libri di proprietà dell’Istituto. Il funzionamento dell’Istituto è disciplinato dall’apposito regolamento, riportato nella Carta dei Servizi. Art.44 – UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SUSSIDI DIDATTICI Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza nonché ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici in modo da non arrecare danni alle persone e al patrimonio della scuola. L’uso delle macchine presenti nei laboratori deve avvenire sotto la vigilanza e secondo le disposizioni dei docenti di volta in volta in servizio. E’ fatto divieto assoluto agli studenti di trattenersi nei laboratori senza la presenza del docente e/o del responsabile di laboratorio, su cui ricade l’obbligo della vigilanza. Il nominativo del responsabile è affisso in ciascun laboratorio ed è fatto obbligo agli studenti di prenderne nota. Salva l’applicazione di sanzioni disciplinari a norma del presente regolamento, per i danni arrecati a beni di proprietà dell’Istituto, questi, a mezzo del D.S., si riserva il diritto di agire in via diretta o di rivalsa nei confronti degli allievi, o dei loro genitori o di chi ne fa le veci per gli allievi minorenni. Art.45 – ACCESSO E PERMANENZA NEI LABORATORI Qualora non utilizzati, i laboratori e le aule speciali devono essere sempre chiusi con la chiave che viene custodita dai collaboratori scolastici all’uopo designati nell’ordine di servizio. Tutti i laboratori e le aule speciali sono dotate di un orario e di un regolamento di utilizzo di cui è data comunicazione nel laboratorio stesso mediante affissione in un luogo ben visibile e che gli utenti sono tenuti ad osservare. I docenti dovranno assicurarsi che, al termine dell’esercitazione, le attrezzature siano lasciate in ordine, che gli interruttori siano disinseriti, affidando le chiavi al personale in servizio. Gli studenti devono, al termine della lezione, lasciare i posti di lavoro in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni delle attrezzature vanno segnalate dai docenti al Dirigente Scolastico. Art.46 – UTILIZZAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE La fotocopiatrice è a disposizione del personale della scuola per uso didattico, compatibilmente con le norme che regolano il diritto d’autore. E’ fatto divieto assoluto al responsabile del servizio di fotocopiare parte di testi o altro materiale, se non previa richiesta scritta autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. In nessun caso è possibile riprodurre interi libri. La fotocopiatrice e/ il ciclostile sono altresì utilizzabili: 16) per tutte le necessità della presidenza e della segreteria; 16) per la migliore diffusione e conoscenza delle disposizioni di servizio, degli atti e comunicati degli organi collegiali e di ogni altra informazione relativa al funzionamento ed alla vita della scuola, incluse le notificazioni delle assemblee sindacali autorizzate in orario di lavoro; 16) per la riproduzione di materiale di interesse professionale per gli insegnanti da utilizzare anche per uso personale; 16) nell’ambito delle attività di aggiornamento contemplate dal C.C.N. L.; 16) per ogni altro impiego con esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico; L’uso degli strumenti di riproduzione è affidato esclusivamente al personale incaricato; gli utenti di questi strumenti indicheranno su un apposito "diario" il numero di copie prodotte e gli altri dati richiesti: Il Consiglio d’Istituto in accordo con le RSU per quanto di competenza, può limitare l’uso degli strumenti di riproduzione qualora i costi di gestione, rilevati nel precedente anno finanziario, fossero superiori alle possibilità economiche della Scuola. Art.47 – RIENTRI POMERIDIANI DEGLI STUDENTI PER USO AULE E LABORATORI Gli studenti che intendono accedere di pomeriggio, in orario extra-scolastico ai locali della scuola per fare uso dei laboratori, computer o per gruppi di studio, devono presentare richiesta al Dirigente Scolastico. L’autorizzazione potrebbe venire negata laddove esigenze organizzative e di servizio lo rendessero necessario. Se è stata rilasciata l’autorizzazione di cui trattasi, ovvero sono in corso attività programmate, gli studenti, vigilati dai collaboratori scolastici di turno, dovranno mantenere un comportamento corretto a norma del presente regolamento e secondo il particolare uso dell’attrezzatura di cui trattasi. Nel caso di uso scorretto e/o di comportamento indisciplinato, la relativa autorizzazione potrà essere sospesa anche "ad horas" su iniziativa del docente in servizio, che provvederà a darne tempestiva comunicazione al D.S. per l’adozione dei provvedimenti del caso. TITOLO V – ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE Art.48 – ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE (Viaggi di istruzione, attività culturali, professionali, ecc.) Le attività di tipo culturale e professionale che si svolgono nell’orario scolastico sono obbligatorie per tutti gli studenti. Essi rappresentano un momento fondamentale didattico e culturale, al quale gli allievi devono partecipare anche nel momento della relativa programmazione. Su indicazione del Consiglio di Istituto, previa delibera del Collegio docenti, i Consigli di classe decidono i tempi, modi e termini di svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, costituenti attività integrative dei curricoli di studio. Nelle riunioni di programmazione di ottobre, i consigli di classe elaborano un progetto di massima per i viaggi di istruzione e le visite guidate che sarà successivamente articolato e consegnato al Dirigente . Nelle riunioni di novembre/dicembre il consiglio di classe riesamina il progetto definitivo, ne verifica l’effettiva possibilità di svolgimento e, nell’ipotesi di valutazione positiva, lo approva. Le famiglie e gli allievi hanno il diritto – dovere di partecipare attivamente con proposte e suggerimenti alle decisioni di cui al presente articolo. Il coordinatore consegna al Dirigente Scolastico il progetto e il verbale di approvazione del consiglio di classe entro e non oltre il 20 dicembre, onde consentire il tempestivo svolgersi delle fasi organizzative successive, ove le attività proposte debbano svolgersi in primavera. Soltanto le visite guidate a mostre o manifestazioni di carattere professionale possono essere approvate in ogni tempo dell’anno scolastico, con analoga procedura (progetto, approvazione del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto). Un mese prima della partenza per le visite guidate e due mesi prima della partenza per i viaggi di studio, il docente coordinatore deposita presso la segreteria didattica la distinta contenente, classe per classe, i nomi dei partecipanti e le rispettive autorizzazioni; le ricevute del versamento di tutte le quote. Le quote di partecipazione a carico dell’allievo dovranno essere corrisposte a cura di quest’ultimo , esclusivamente a mezzo versamento su c/c postale intestato all’Istituto, all’uopo utilizzando i bollettini prestampati forniti dalla segreteria. L’effettuazione tardiva del versamento e/o la mancata allegazione delle autorizzazioni richieste impedirà all’allievo di partecipare all’attività programmata. L’incarico di accompagnare le classi viene conferito dal Dirigente Scolastico, tenuto conto, possibilmente, delle preferenze e delle disponibilità offerte dai docenti. I docenti designati possono chiedere ed ottenere di essere esonerati solo per gravi e documentati motivi. Il docente accompagnatore, che è responsabile della classe secondo quanto previsto dalle normative vigenti, specie e tra l’altro dalle norme del codice civile, come integrate dalle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato e dalle norme del Contratto Collettivo, dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico se nel corso dell’attività programmata si siano verificati fatti che possano richiedere l’applicazione di sanzioni disciplinari, fermo il dovere di denunciare all’autorità di pubblica sicurezza fatti che possano costituire illeciti penali. In ogni caso il docente – accompagnatore sarà tenuto a consegnare al coordinatore relazione scritta della attività espletata, fornendo ogni notizia utile circa le ricadute didattiche. TITOLO VI – ORGANI COLLEGIALI Art.49 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai cinque giorni. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Eventuali documenti sui quali dovranno svolgersi le discussioni poste all’O. d G. dovranno essere portati a conoscenza dell’assemblea, a cura dei diretti interessati e/o degli organi o dei soggetti proponenti nei cinque giorni che precedono la riunione. Il D.S. garantisce l’osservanza dei predetti termini e l’assolvimento degli adempimenti. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro con pagine numerate. Alle riunioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe possono partecipare, su invito degli stessi, tutte le persone, associazioni o enti, con modalità autonomamente stabilite dagli organi stessi. Ciascun organo collegiale programma le proprie attività con quelle degli altri organi collegiali e con modalità autonome. Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico e comunque nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Art.50 – ASSEMBLEE DEI GENITORI I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe e di istituto, utilizzando i locali della scuola, negli orari che verranno di volta in volta concordati con il Dirigente Scolastico. In relazione al numero di partecipanti, l’assemblea di istituto si svolgerà per classi parallele o in assemblea plenaria. Se articolata per classi parallele, i genitori avranno cura di raccordare le assemblee stesse a mezzo del Comitato dei genitori costituito dai rappresentanti di classe e redigendo infine un’unica verbalizzazione dell’assemblea a cura del segretario del Comitato dei genitori. Il registro o i registri dei verbali verranno consegnati in presidenza a cura dei rappresentanti di classe dei genitori e archiviati al termine dell’anno scolastico per disposizione del Dirigente Scolastico. Il comitato dei genitori dell’istituto deve darsi un regolamento per il funzionamento delle relative Assemblee e lo svolgimento dei propri compiti. Il regolamento deve essere trasmesso in visione al Consiglio di Istituto. Ove quest’ultimo formuli indicazioni al riguardo, queste non sono vincolanti, ma se disattese, è necessario motivare adeguatamente la decisione. Le assemblee di classe vengono convocate su richiesta dei genitori rappresentanti di classe eletti in apposite sedute indette dal Dirigente Scolastico per ogni anno scolastico. Le assemblee di istituto sono convocate ad istanza del presidente dell’assemblea ove eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori o quando lo richiedano duecento genitori. Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione. I genitori che se ne sono fatti promotori ne danno avviso, completo dell’ordine del giorno, mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto. Le assemblee si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni. Alle assemblee può partecipare il Dirigente Scolastico e i docenti, rispettivamente della classe o dell’Istituto, con diritto di parola. Art.51 – CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEL COLLEGIO DEI DOCENTI Il Consiglio di classe, presieduto dal D.S. o dal Coordinatore all’uopo delegato all’inizio di ciascun anno scolastico. per ogni altro impiego con esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico;è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa e su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità, oppure quanto ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti o il Consiglio di Istituto. Le riunioni del Collegio hanno luogo, di regola, in orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. I supplenti, anche se temporanei, sono tenuti a partecipare. Il C d D può operare sia in forma plenaria, obbligatoria quando ciò sia richiesto da norme che presuppongono tale modalità ovvero quando la trattazione di argomenti di carattere generale lo esige, sia in forma articolata in Commissioni, Dipartimenti, Gruppi di lavoro o altro. Art.52 – CONSIGLIO DI ISTITUTO I lavori del Consiglio di Istituto sono disciplinati da un separato regolamento al quale espressamente si rinvia. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIe Il presente Regolamento sostituisce ogni norma di regolamento precedentemente in vigore e troverà applicazione in ogni ambiente dell’ITC "DIAZ" di Napoli, in ogni sua pertinenza, sede o succursale, come in ogni altro ambiente ove si esplichi l’attività dell’Istituto. Nel corso degli esami che si svolgano nell’Istituto il presente Regolamento trova applicazione anche nei confronti di alunni ed operatori esterni. Al presente Regolamento verrà data ampia diffusione a cura del Dirigente Scolastico. A tal fine sono chiamate a collaborare tutte le componenti della Comunità Scolastica, specie e tra l’altro coloro che rivestono ruoli ufficiali: Direttore Amministrativo, Docenti Coordinatori, Figure Strumentali, Referenti dei Dipartimenti Coordinatori di classe, Rappresentati delle Famiglie e delle loro associazioni e comitati, Rappresentanti delle Studenti, Rappresentanti del Comitato Studentesco e delle Associazioni degli Studenti. Copia del presente Regolamento verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto, dove resterà affisso per un tempo non inferiore a quindici giorni, nel corso dei quali è fatto obbligo di prenderne conoscenza a tutti i soggetti della Comunità Scolastica. Il Regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo. Ogni interessato ha il diritto di estrarre copia del Regolamento, secondo la priorità delle richieste, a cura del Direttore Amministrativo o di un suo delegato, il cui nominativo verrà reso noto mediante apposito avviso pubblicato all’Albo. E’ fatto obbligo di osservare il presente Regolamento a tutti coloro che fanno parte della Comunità Scolastica. Non è ammessa l’ignoranza delle disposizioni in esso contenute, a meno che non si provi l’assoluta impossibilità a venirne a conoscenza. Al fine di consentire la responsabile partecipazione di ciascuno alla vita della Comunità Scolastica, ogni classe riceverà copia per estratto del Regolamento di Istituto. In particolare, una copia del Regolamento verrà consegnata, a cura del Dirigente Scolastico, ai rappresentanti di classe e di Istituto degli alunni e delle famiglie, ai presidenti delle rispettive associazioni e e/o comitati, fermo restando il diritto di ciascuno ad estrarne copia integrale a norma delle disposizioni che precedono. Al fine di favorire e agevolare la partecipazione attiva e responsabile di ciascuno alla vita della Comunità scolastica, una volta al mese, a far data dalla seconda metà del mese di settembre di ciascun anno, secondo quanto verrà di volta in volta comunicato a mezzo affissione all’Albo, nei luoghi e con le modalità che verranno previsti, l’Istituto metterà a disposizione di chiunque vi abbia interesse, personale abilitato a fornire chiarimenti ed indicazioni sulla Carta dei Servizi e le sue concrete articolazioni (Regolamento, POF), nonché sulle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed eventuali altre normative. Tale servizio potrà essere svolto anche dagli alunni a vantaggio della componente di cui fanno parte, secondo le modalità stabilite dalle organizzazioni studentesche. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 16) Le competenze del C.I. sono stabilite dall’art. 6 Decreto Presidenziale 31 Maggio 1974 n. 416 e successive modificazione e disposizioni ministeriali. 2) Il Presidente rappresenta il Consiglio: ne convoca e presiede le riunioni. In caso di assenza e impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente. 3) Il C.I. è convocato: su iniziativa del Presidente; su richiesta del D.S.; su richiesta della Giunta Esecutiva; su richiesta di 1/3 dei componenti; su richiesta di 1/3 dei docenti della Scuola; su richiesta del Collegio dei docenti; su richiesta di ½ dei non docenti dell’Istituto; su richiesta dell’assemblea dei genitori e/o degli studenti; su richiesta dei rappresentanti dei genitori di almeno 5 classi. 4) Le riunioni ordinarie del C.I. sono tenute di norma una volta al mese nel periodo Settembre / Giugno e in via straordinaria quando richiesto dalle singole componenti come da art. 3. La loro durata dovrà essere, di norma, non superiore alle due ore e trenta. 5) Le riunioni del C.I. si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti il C.I.. Trascorsi 20 minuti dall’ora stabilita senza la presenza di metà più uno dei componenti il C.I., la riunione viene rinviata. 6) Le riunioni del C.I., ai sensi della legge n. 748 dell’11/10/1977 art. 2 sono aperte a tutte le componenti della scuola e ai consiglieri di circoscrizione con facoltà di intervento, su invito specifico del Presidente, il C.I. invita alle proprie sedute rappresentanti della Provincia, del Comune, del Quartiere, del Distretto scolastico, dei sindacati quando ritenga che gli argomenti all’o.d.g. vengano meglio chiariti ed approfonditi con la loro partecipazione. Le sedute sono aperte anche ad altri C.I., ad associazioni con finalità culturali, sportive, ricreative, assistenziali, previo invito del C.I. Il Presidente del Consiglio può accertare il diritto di presenza alle riunioni. 7) L’avviso di convocazione del C.I., firmato dal Presidente, deve contenere l’o.d.g., e deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione. Comunicazione deve essere data a tutte le componenti della scuola, agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. In caso di particolare urgenza, valutata a discrezione del Presidente e del Presidente della G.E. , il C.I. può essere convocato con un preavviso di 24 ore a mezzo telefonico e telegrafico. Tutti gli atti e documenti preparatori predisposti dalla G.E. dovranno essere disponibili alla consultazione dei Consiglieri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione stessa. 8) E’ dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti iscritti nell’o.d.g. nella successione in cui compaiono. Prima che inizi la discussione di un argomento ognuno dei consiglieri può presentare una mozione d’ordine nel senso che la discussione non debba svolgersi (questione "pregiudiziale") oppure che la discussione debba subire un rinvio (questione "sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. La mozione d’ordine determina la sospensione sull’argomento all’o.d.g.- Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Sull’argomento dell’eccezione si pronuncia poi il Consiglio. 9) I lavori del Consiglio e gli argomenti all’o.d.g. sono predisposti dalla Giunta esecutiva. Il Consiglio può votare a maggioranza il mutamento dell’ordine dei punti da discutere o inserirne di nuovi con delibera a maggioranza. Il Presidente regola l’andamento della discussione previa l’iscrizione dei membri a prendere la parola. Anche sulle modalità di conduzione dei lavori si possono presentare mozioni d’ordine che devono essere messe subito in discussione con un intervento a favore e uno contro per la durata massima di due minuti. Dal momento in cui inizia la votazione su un argomento sottoposto al giudizio del Consiglio, nessuno può più prendere la parola. Ogni proposta è approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 10) I verbali delle riunioni del C.I. saranno redatti dal segretario su apposito registro depositato presso il Presidente della G.E., a disposizione di tutte le componenti della scuola. Ciascun verbale dovrà contenere l’o.d.g. della riunione, la sintesi delle discussioni, il testo delle delibere presentate, l’esito delle votazioni, il nominativo dei componenti il C.I. in ordine agli interventi compiuti, nonché le dichiarazioni che i componenti chiedono espressamente che vengano iscritte. Copie delle delibere sarà esposta all’albo della scuola entro cinque giorni dalla data di approvazione. Il verbale viene letto e approvato all’inizio della seduta successiva. 11) Le proposte di delibera devono essere discusse, votate, verbalizzate su un testo scritto, consegnato al segretario. Le delibere del C.I. si intendono approvate quando sia favorevole la maggioranza dei voti validamente espressi. Ai sensi dell’art. 6 D.P.R. del n. 416/1974 la G.E. darà esecuzione alle delibere approvate dal C.I.- Per le delibere di spesa darà assenso, accertata la copertura finanziaria dei capitoli di bilancio interessati e la disponibilità di fondi; tutte le delibere, che comportano oneri per la scuola, dovranno stabilire anche i capitoli di spesa sui quali tali oneri dovranno essere addebitati. 12) Il C.I. può costituire al proprio interno per materie specifiche e di particolare importanza, delle commissioni di lavoro, che svolgono la loro attività secondo le direttive e i tempi stabiliti dal C.I.- Dette commissioni sono composte da rappresentanza di ciascuna componente. I risultati dei lavori sono esposti dal coordinatore al C.I. 13) I componenti il C.I. i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal D.P.R. 416 /1974. 14) La G.E. è convocata dal suo Presidente ogni qual volta è indetta la riunione del C.I., o su richiesta di almeno due dei suoi membri. La convocazione può essere telefonica con un preavviso di almeno 48 ore e l’orario dovrà essere compatibile con gli impegni di lavoro dei suoi componenti. Le riunioni della G.E. sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti, e la seduta non supererà, di norma, le due ore. 15) Entro i termini previsti dalle normative vigenti …………………………………………. 16) Il C.I. si prefigge di mantenere contatti con il Collegio dei Docenti, con il personale non docente, con i Consigli di Classe, con il Comitato dei Genitori a mezzo del D. S., che curerà il raccordo tra le diverse componenti e le loro articolazioni all’interno dell’Istituto e sul territorio, anche delegando le relative funzioni ai collaboratori che agiranno in raccordo con le Figure Strumentali di volta in volta competenti. |
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Ultimo aggiornamento: 06-08-08