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1. La procedura giudiziaria
Un tribunale non professionale .
L'assetto giudiziario
presupposto da questa e dalle altre orazioni a noi giunte presenta
alcune peculiarità di cui si deve tenere conto anche per la loro
differenza rispetto alle nostre consuetudini processuali, che
derivano del diritto romano. In primo luogo, il particolarismo delle
città greche comporta che non si possa parlare unitariamente di un
diritto greco, ma che ogni pòlis abbia il suo ordinamento. In
secondo luogo, la procedura giudiziaria è la proiezione dell'assetto
politico dello stato. Di conseguenza, nell'Atene democratica la
giustizia non può che fondarsi su tribunali popolari, composti da
cittadini estratti a sorte, i quali non hanno alcuna competenza di
diritto. L'assenza di professionalità caratterizza non soltanto i
giudici, ma anche le parti, accusa e difesa, che non sono
rappresentate da avvocati, ma devono pronunciare personalmente i
rispettivi discorsi. Solo eccezionalmente e per ragioni di
incapacità le parti possono essere affiancate da un
sunhgoroV
(etimologicamente «compagno di discorso»), ma in greco non esiste
l'equivalente del nostro avvocato, che anche nel nome deriva
dall'uso latino.
Il tribunale ordinario: l'Eliéa .
In Atene l'attività
giudiziaria era particolarmente intensa. Essa è indice, forse più di
ogni altro aspetto della vita pubblica, del delicato equilibrio che
lo stato riusciva a mantenere regolando i diritti. Quando le libertà
individuali venivano esplicate a dispetto del prossimo e a danno del
vicino, non rimaneva che ricorrere al tribunale per farsi
riconoscere i diritti lesi. Ne conseguiva una enorme attività
processuale, che prevedeva il funzionamento di alcune corti di
giustizia, tra le quali il tribunale ordinario che dal 461, dopo la
riforma dell'Areopago, fu detto Eliéa, con un termine che
propriamente indicava l'assemblea del popolo. Si trattava di un
tribunale popolare composto da seimila cittadini sorteggiati tra
coloro che avessero compiuto i trent'anni. Essi erano suddivisi in
varie sezioni o dicasteri, presieduti da un magistrato e composti da
un numero di membri che variava a seconda dell'importanza della
causa: i processi privati (dikai)
erano svolti in casi normali da 201 membri, in casi particolari da
401; i processi di interesse pubblico (grajai)
erano giudicati da un minimo di 501 membri a 1001 o addirittura a
1501. L'indennità di presenza per i giudici consisteva in due oboli,
portati a tre dopo il 425, l'equivalente di una mezza giornata di
lavoro, che per cittadini delle classi umili costituivano pur sempre
un'utile integrazione dei redditi esigui, senza contare la
soddisfazione di sentirsi promossi a un ruolo che faceva provare
l'ebbrezza o l'illusione del potere.
I tribunali criminali .
Le cause criminali erano invece sostenute di fronte a
tribunali diversi a
seconda del tipo di reato.
L'Areopago era così denominato
perché aveva sede sul colle di Ares, a ovest dell'acropoli, in
posizione dominante sull'agorà. Composto da arconti usciti di
carica, questo tribunale era venuto via via assumendo la fisionomia
di una suprema corte costituzionale, a tendenza aristocratica, che
manteneva il controllo sulla legislazione e sui magistrati,
ostacolando l'effettivo funzionamento del regime democratico.
Restituite dalla riforma di Efialte (462 a.C.) le prerogative
politiche agli organi competenti, Boulé ed Ecclesia, l'Areopago
aveva mantenuto le sue mansioni squisitamente giuridiche, pur
rimanendo nella considerazione comune l'istituzione più veneranda e
prestigiosa: lo testimoniano il discorso di Atena all'Areopago nel
terzo stasimo delle Eumenidi di Eschilo e anche, se vogliamo,
benché a distanza di secoli, il discorso all'Areopago di san Paolo
apostolo negli Atti degli Apostoli, XVII 22-34. La sua
giurisdizione abbracciava i reati di sangue, cioè assassinio
premeditato, ferite inferte con l'intenzione di uccidere, incendio
di case abitate e avvelenamento; in caso di assassinio ci poteva
essere la condanna a morte, in caso di ferite l'esilio e la confisca
dei beni. Il Palladio era così chiamato dal fatto che
giudicava in un santuario di Atena nel quale era venerata una
immagine arcaica ritenuta il mitico Palladio, proveniente
dall'acropoli di Troia. Giudicava le cause di omicidio involontario:
se l'uccisore dimostrava di non avere agito intenzionalmente, poteva
concedergli la sola pena dell'esilio, senza la confisca dei beni. Il
Delfinio aveva sede nel santuario di Apollo Delfinio fuori le
mura di Atene ed era incaricato della causa se l'arconte re in sede
istruttoria aveva ritenuto che l'omicidio fosse scusabile o
legittimo.
Il Freato sedeva nel santuario
dell'eroe omonimo sulla sponda del mare presso il porto di Zea, in
luogo non ben identificato. Giudicava coloro che, esuli per omicidio
involontario, erano accusati di avere commesso un altro delitto con
premeditazione.
Tutti i tribunali criminali sedevano
all'aperto per evitare che l'impurità dell'accusato contagiasse i
giudici e l'accusatore. Nel Freato, l'imputato si difendeva da una
barca per non contaminare il suolo della patria. In origine, cioè
presumibilmente dall'età di Solone fino alla riforma dell'Areopago,
i giudici dei tribunali criminali, in numero di cinquantuno, erano
detti «efeti» (da ejihmi,
«lascio andare», in quanto, se l'imputato veniva assolto, gli
'concedevano' di entrare nel tempio e di purificarsi del sangue
sparso): non è chiara la procedura della loro nomina né se
operassero come collegio riunito sotto la presidenza dell'arconte re
o se sedessero a sezioni separate. Si ritiene che, a partire dalla
metà del V secolo, quando il tribunale popolare dell'Enea fu portato
a seimila membri, gli stessi giudici eliastici fossero investiti
delle competenze criminali.
L'accusa e l'istruttoria .
Un altro aspetto peculiare
del diritto greco è l'assenza della procedura d'ufficio: anche di
fronte a un reato grave come l'omicidio, lo stato non interveniva,
come avviene invece oggi, attraverso un suo procuratore, che - una
volta individuati gli estremi per procedere — sostiene in giudizio
la pubblica accusa (il cosiddetto 'pubblico ministero'). Nelle cause
private toccava dunque alla parte lesa citare il colpevole e
sostenere l'accusa, mentre in quelle di interesse pubblico qualsiasi
cittadino poteva sporgere denuncia per un illecito contro gli
interessi comuni della città. Di fatto, i moventi di un'accusa
nell'ambito pubblico potevano essere, come nel caso dell'orazione
Per il soldato di Lisia, l'inimicizia personale e la volontà di
danneggiare l'avversario, oppure il desiderio di screditare un
nemico politico o, ancora, la deflazione per motivi di lucro quale
era praticata dai cosiddetti 'sicofanti", sorta di ricattatori che
taglieggiavano un cittadino facoltoso con la minaccia di una accusa.
L'accusa veniva presentata in forma scritta al
magistrato responsabile a seconda del genere di causa (per es. gli
arconti tesmoteti per le cause di interesse pubblico come nel caso
del soldato Polieno; l'arconte re per le cause religiose; l'arconte
eponimo per le cause di diritto privato), il quale dava inizio alla
fase istruttoria ( anakrisiV).
Questa comprendeva il giuramento delle parti, che fissavano le
rispettive posizioni, il pagamento delle tasse giudiziarie e, a
partire dal 390, anche la deposizione di testimonianze, confessioni
e di tutti i materiali che dovevano essere escussi e messi per
iscritto agli aatti, per poi essere presentati ai giudici al momento
del dibattimento. L'arconte assegnava poi la causa al tribunale
competente e fissava il giorno dell'udienza.
Il dibattimento .
La fase del dibattimento si risolveva in una sorta di agone
oratorio tra le parti, mentre i giudici si limitavano ad ascoltare.
Essi infatti non erano che giurati investiti di una funzione
arbitrale: non procedevano a un interrogatorio né potevano
richiedere un supplemento di indagine rispetto alle prove raccolte
dal magistrato in fase istruttoria e messe a disposizione del
tribunale. La sentenza era pronunciata a caldo, senza che vi fosse
alcuna discussione o deliberazione in camera di consiglio, ma sulla
base delle pure impressioni avute in aula nel corso del
dibattimento. Il magistrato che presiedeva (uno degli arconti a
seconda del tipo di causa) non interveniva se non per metter ordine
in aula e per regolare gli interventi: ciascuna! delle due parti, a
partire dall'accusa, poteva pronunciare due discorsi, il primo della
durata di circa mezz'ora, la replica di una decina di minuti,
misurati con una clessidra che veniva fermata durante la lettura
della legge e l'ascolto dei testimoni. Il collegio giudicante non
sempre era a conoscenza dei dati acquisiti in sede istruttoria e,
per giunta, il diritto attico muoveva dal principio che iura non
novit curia: pertanto era di competenza delle parti anche la
citazione degli articoli di legge, che non erano tratti da un vero e
proprio codice, ma da una serie di consuetudini e di sentenze, al di
sopra delle quali era sempre di sicuro effetto l'appello alle leggi
non scritte e ad principi innati della coscienza morale.
Il voto e la sentenza .
La votazione si svolgeva
inizialmente tramite un sassolino (yhjoV,
da cui yhjizw,
«voto») che il giudice deponeva in una delle due urne davanti alle
quali passava. Dopo il 390, a tutela della segretezza si adottò un
sistema più perfezionato, che ci è noto attraverso Aristotele
(Costituzione degli Ateniesi 68-69): ogni giudice riceveva due
dischi di bronzo, uno pieno per l'assoluzione e uno forato per la
condanna (tali da potere essere impugnati senza che gli altri
potessero scorgere le differenze tra i due), e deponeva quello utile
per esprimere la sua volontà di voto in un'urna di bronzo, l'altro
per la controprova in un'urna di legno. Alla votazione seguivano
immediatamente lo spoglio e la proclamazione della sentenza. Se si
trattava di un processo in cui la pena non era determinata per legge
(come nel caso del processo a Socrate), si tenevano due votazioni
distinte: la prima per stabilire la colpevolezza o l'innocenza
dell'imputato, la seconda per scegliere tra la pena proposta
dall'accusatore e quella proposta dall'imputato. Se l'accusatore non
riportava almeno un quinto dei voti, nei processi privati era tenuto
a rifondere all'avversario un indennizzo, nei processi pubblici era
assoggettato a una multa di mille dracme e a una forma di atimia,
che probabilmente comportava la perdita del diritto di accusare:
un correttivo con cui la legge intendeva dissuadere da accuse
inutili o avanzate per puro desiderio di creare fastidi a un
concittadino, non diversamente dalla terribile
grajh paranomwn,
l'accusa di illegalità che doveva servire a evitare che gli oratori
e i loro gregari potessero esercitare una forma di ostruzionismo
nell'assemblea popolare. L'esemplarità delle punizioni mirava ad
arginare gli abusi nell'esercizio delle libertà individuali,
evitando che le accuse infondate si moltiplicassero.
2. Giustizia e arte della parola
Una giustizia nell'interesse della città .
KJ. Dover, lo specialista
dell'oratoria di Lisia più volte citato, osserva nel suo libro La
morale popolare greca all'epoca di Platone e di Aristotele (cit.,
pp. 477 e 278), che i giudici, in quanto rappresentanti del popolo,
non si ponevano l'interrogativo «Costui ha o non ha commesso l'atto
di cui lo si accusa?», bensì «Che cosa si deve fare di quest'uomo
che è stato accusato del tale reato?», oppure «Quale azione, nel
contesto di questa situazione, potrà avere le conseguenze migliori
per la comunità?». In questo ordine di idee acquistano significato,
in particolare, alcuni elementi che altrimenti non sarebbero
spiegabili: l'assenza di un diritto di appello contro la sentenza e
la disponibilità dei giudici al perdono. Il primo punto si spiega
con il fatto che la sentenza non dipendeva dall'accertamento della
verità in base a prove e testimonianze, ma da una valutazione
complessiva dell'imputato, tenuto conto anche degli elementi
extra causam, dal carattere della persona alle sue eventuali
benemerenze nei confronti della città. Una volta identificata la
fisionomia dell'imputato, non c'era più ragione di rimetterla in
discussione e a nulla sarebbe servito addurre nuove prove o
testimonianze, tanto più che il giudice non manteneva nessuna
responsabilità in merito alla sentenza emessa, a differenza dei
magistrati, che all'uscire di carica erano tenuti a rendere conto
del loro operato.
D'altra parte, la disponibilità dei giudici a
concedere il perdono o, in caso di condanna anche a morte (come nel
caso di Socrate), a tollerare la fuga dal carcere dimostra non tanto
l'incertezza del diritto attico quanto la preoccupazione di tutelare
l'interesse della città: in questa prospettiva un colpevole poteva
essere assolto in nome delle sue precedenti benemerenze, un
condannato poteva fuggire a condizione che liberasse la città della
sua presenza indesiderabile.
Procedure della decisione .
Da quanto si è detto emerge
chiaramente che il diritto attico non prevedeva l'esercizio della
giustizia da parte di specialisti, ma condivideva tutti gli aspetti
decisionali che erano propri della vita civile, dalla scelta dei
giudici per sorteggio alle modalità della decisione e della
sentenza. L'ambito in cui più vistose sono le analogie tra il
comportamento del tribunale e quello dell'Assemblea riguarda la
procedura della deliberazione, che non dipendeva da fatti tecnici
quali l'escussione delle prove o l'ascolto delle testimonianze da
parte di un magistrato professionista, ma solo dal grado di
persuasione che la parte riusciva a esercitare sui giudici.
Di per sé il numero elevato dei giudici (mai meno
di duecento per dicastero, talora oltre il migliaio, con la
confusione che ne sarà derivata) non garantiva una decisione
oculata: sappiamo che persino le deliberazioni dell'Ecclesia erano
frutto di un convincimento che non risparmiava colpi bassi a danno
dell'avversario. Così il dibattito sulla spedizione in Sicilia
durante la guerra del Peloponneso, noto attraverso il libro VI di
Tucidide, dimostra con quale leggerezza il popolo si lasciò
trascinare in un'avventura suicida dal fascino di Alcibiade e
soprattutto dal suo tempismo nel cogliere il momento favorevole per
il discorso persuasivo. Già gli antichi (per esempio l'autore della
Athenaion Politeia) riscontravano molti elementi di biasimo
nell'assetto giuridico ateniese: la remunerazione distoglieva i
giudici da un lavoro produttivo; la folla degli eliasti era
facilmente suggestionata dalle trovate patetiche di accusati che
facevano salire con sé sulla tribuna vecchi genitori e figlioletti
in lacrime; l'orgoglio di una sovranità irresponsabile, insomma,
sostituiva il senso della responsabilità professionale. Ma questa
situazione non mancava di aspetti positivi e, prima di tutto, di
determinate ragioni storiche. Seimila giudici sono un numero
spropositato per una città che contava 20-30000 cittadini, ma
l'istituzione dell'Enea (il cui nome significa «assemblea») risaliva
all'epoca in cui Solone aveva voluto creare un tribunale d'appello,
al quale partecipasse il popolo tutto, da contrapporre alle sentenze
arbitrarie dei magistrati. Quando, dopo la riforma di Efialte (462 a.C),
l'Eliéa aveva incominciato a giudicare in prima istanza, non si era
fatto altro che ripartirla in sezioni sulla base di una suddivisione
decimale. Le giurie di grandi dimensioni erano una salvaguardia
sicura dalla corruzione: un collegio giudicante incompetente forse è
un danno minore che un magistrato professionista disonesto o
corrotto. Casi clamorosi come la condanna di Socrate sono
conseguenza di un sistema giuridico ancora grezzo, ma legittimamente
preoccupato di impedire l'arbitrio dei giudici nello stabilire le
pene: a questo scopo esso costringeva i giudici a scegliere la pena
tra la proposta dall'accusa e quella della difesa, e Socrate, se
avesse opposto alla pena di morte proposta da Meleto una
controproposta più equa delle provocatorie trenta mine, non avrebbe
obbligato i giudici a condannarlo a morte.
Giudici, imputati, condannati .
Nelle Vespe (vv.
550-600) Aristofane ci ha lasciato una vivace descrizione del senso
di potere che i dicasti dovevano provare nell'esercitare le loro
funzioni. Forse le implicazioni che V. Ehrenberg (L'Atene di
Aristofane, cit., pp. 488-491) ne ricava sono troppo drastiche
nel dipingere lo stato di decadimento morale che investiva giurati e
accusatori, imputati e sicofanti, insomma tutta quella parte della
popolazione ateniese che viveva intorno al tribunale, «una specie di
spettacolo dove la gente faceva a gomiti per avere i posti
migliori». Nei confronti di imputati di città alleate, poi, il
giurato doveva provare una particolare ebbrezza di potere perché
intervenendo nelle vicende di stati soggetti all'impero, si illudeva
di «governare l'Eliade» (Vespe, v. 577). Tuttavia anche S.C.
Humphreys (Leggi, tribunali, processi, cit., pp. 553-554)
osserva che «il tribunale era un foro in cui si discuteva di
questioni morali, una finestra attraverso cui gettare uno sguardo
nella vita degli altri. Il suo linguaggio era un minestrone di
ideali morali e pettegolezzi di strada, tanto che le argomentazioni
di carattere strettamente legale ne risultavano spesso sommerse.
[...] La concezione secondo cui la giuria rappresentava l'opinione
pubblica è la caratteristica tipica dei tribunali greci del periodo
classico». In queste condizioni subire un processo doveva essere
un'esperienza decisamente traumatica, soprattutto all'idea che il
giudizio non si appoggiasse a nulla di obiettivo, ma dipendesse da
pure impressioni, concepite da una giuria distratta e soggetta alle
astuzie avvocatesche del discorso dell'accusa. La trepidazione che
anche nell'orazione Per il soldato si coglie nelle parole
dell'imputato è un luogo comune della logografia, che probabilmente
rispecchia uno stato d'animo realmente provato da chi si trovava di
fronte a una corte di incompetenti, ai quali era consentito anche
pronunciare il verdetto più assurdo e nei quali non aveva fiducia.
Il condannato doveva avere l'impressione che fosse trattato
ingiustamente e che i giudici si lasciassero ingannare, e questo
avrà contribuito ad alimentare la sfiducia nella giustizia.
Giustizia e libertà di parola .
L'elemento più caratteristico
della giustizia attica è lo stretto rapporto che la lega all'uso
della parola. Anche da questo punto di vista l'oratoria giudiziaria
manifesta il suo legame con le restanti istituzioni dell'Atene
democratica, dagli organi politici deputati ad assumere decisioni,
Ecclesia e Boulé, ai discorsi rivolti dai comandanti all'esercito in
armi, agli agoni tragici che spesso presentano opere in cui
compaiono veri e propri duelli oratori tra i protagonisti. Questa
civiltà della parola presuppone uno schema antropologico di base da
ravvisare in quella che lo storico svizzero J. Burckhardt denominò
«cultura agonale», vale a dire una tendenza alla competizione che,
dall'originaria e primitiva conflittualità bellica, si raffina negli
agoni ginnici e si sublima nelle gare intellettuali: agoni
rapsodici, agoni tragici, gare oratorie sono altrettante forme di
una performance in cui un concorrente mira a prevalere su un
avversario. Il secondo presupposto di questo uso pervasivo della
parola è la cosiddetta parrhsia,
cioè la «libertà di parola» che è concessa in pari misura a tutti i
cittadini. La parrhsia
è nello stesso tempo causa e condizione dell'esercizio forense della
parola, nel senso che da un lato alimenta la conflittualità tra i
cittadini (nel caso della presente orazione all'origine dei guai
dell'imputato c'è un discorso offensivo nei confronti degli
strateghi), dall'altro concede a ciascuno la possibilità di accusare
e di difendersi in tribunale. Quando nel Gorgia platonico il
sofista agrigentino Polo, rimproverato da Socrate per la prolissità
dei suoi discorsi, esclama: «Ma come? Non mi sarà permesso di dire
tutto quello che voglio?», Socrate gli risponde: «Un grave torto
davvero subiresti, amico, se, giunto in Atene, dove si gode la più
ampia libertà di parola che ci sia in Grecia, poi tu solo fossi
privato di questo diritto». Proprio la sofistica, infatti, aveva
potenziato enormemente questa risorsa tipica di un civiltà orale
illetterata, scoprendone le immense potenzialità, che dovevano
prendere corpo nell'esercizio della democrazia. In essa il popolo
era sovrano, come gli scrittori attici amano spesso ribadire, anche
se la sua sovranità - che trovava la massima espressione
nell'Assemblea e nel tribunale - di fatto si riduceva ad ascoltare
gli oratori «a bocca aperta, come se masticasse fichi secchi» (Aristofane,
Cavalieri, v. 755).
La tecnica della persuasione .
Anche oggi, leggendo
l'orazione Per il soldato, si finisce per giungere alle
stesse conclusioni dell'oratore: che cioè Polieno sia un brav'uomo,
vittima di un'ingiustizia da parte di magistrati probabilmente
corrotti, ma le cose saranno andate veramente così? Sarà attendibile
la contrapposizione manichea tra un irreprensibile Polieno, che
muove a pietà perfino i tesorieri, disposti a rischiare l'illegalità
pur di annullare un provvedimento ingiusto, e la perfidia degli
strateghi e dei loro amici, risoluti a cacciare quest'uomo da Atene
per una sciocca suscettibilità? Come il tribunale ateniese, noi non
disponiamo di prove obiettive per decidere: siamo persuasi
soprattutto da elementi extra causam, che cioè Polieno era
una persona moderata ed equilibrata, che di fronte a una palese
ingiustizia non perde la calma (par. 4), che non ha mai approfittato
di un'amicizia importante per danneggiare il suo prossimo e che
anzi, se si tenesse conto delle sue benemerenze, gli avversari
dovrebbero beneficare piuttosto che perseguire in giudizio (par.
14). Ma il vittimismo dell'imputato è una delle tecniche più
comunemente adottate per commuovere i giudici e, del resto, bastava
travisare leggermente i fatti per creare scenari surrettizi, false
angolazioni, situazioni plausibili e suggestive, ma non per questo
vere. Alcune di queste strategie di sfasamento sono già emerse dalla
lettura dell'orazione: per esempio, si ha l'impressione che il
termine legale en sunedriw
(«nell'ufficio», parr. 6 e 9) sia inteso riduttivamente da Lisia
come sinonimo di en tw arceiw
(«nella sede»), ma che nel testo di legge potesse significare «nella
funzione» e che pertanto il reato di Polieno si configurasse come
oltraggio a pubblico ufficiale, punibile ovunque fosse stato
commesso. Analogamente, si è detto che l'annullamento della multa
operato dai tesorieri (par. 7) doveva rispondere a ragioni formali,
non a una scelta di giustizia assunta a proprio rischio, tanto più
che essi erano funzionari amministrativi e non certo una corte
d’appello; ma l'enfasi con cui l'orazione si appella alla loro
autorità anche nel seguito (par. 12) mostra che Lisia sta volgendo
abilmente a favore dell’imputato il provvedimento dei tesorieri,
anche a costo di stravolgerne il senso.
L'arte retorica .
Il procedimento
processuale ateniese si fonda dunque sulle orazioni pronunciate
dalle parti, contrapposte secondo la tecnica del contraddittorio.
Accusa e difesa devono presentarsi all'agone oratorio con discorsi
vincenti: ecco perché in Atene ebbe grande successo la disciplina
che regola il discorso persuasivo, cioè la retorica.
Aristotele insegnava che il primo maestro di
retorica fu Empedocle, di cui furono allievi i siracusani Corace e
Tisia, autori di un manuale che conteneva i precetti adatti a chi
doveva farsi valere nelle cause seguite alla caduta del tiranno di
Siracusa Trasibulo nel 466 a.C. Fu però il siciliano Gorgia di
Lentini, giunto ad Atene in un'ambasceria nel 427, il primo a
introdurre e a insegnare in città la retorica, che divenne lo
strumento privilegiato dai sofisti nelle loro dispute dialettiche,
finalizzate a «rendere forte il discorso debole», secondo il detto
di Protagora. Il connubio tra retorica e sofistica, infatti, si
regge su un presupposto ideologico di base: la convinzione che la
verità sia inconoscibile o incomunicabile. L'obiettivo della
comunicazione non è dunque il vero, ma semplicemente il verosimile ( eikoV),
che chi parla deve perseguire attraverso la persuasione, mirando sia
ad argomentare razionalmente le proprie ragioni sia a trascinare
emotivamente l'uditorio con la forza del sentimento e con l'influsso
subliminale e magico della parola, «una signora potente, che con un
un corpo piccolissimo e invisibile sa compiere opere divine: essa
può infatti far cessare la paura e togliere il dolore e destare la
gioia e accrescere le compassione» (Gorgia, Encomio di Elena,
fr. 11, 8).
(da "Per il soldato" di Lisia – A. Roncoroni)
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