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1859 – Legge Casati
Nella seconda metà dell'Ottocento la rivoluzione
industriale porta un cambiamento radicale nel mondo del lavoro e in
tutta la società. Le idee illuministiche che sostengono il principio
dell'istruzione di massa come bene nazionale si diffondono in
Europa. Con l'Unità d'Italia il problema viene fatto proprio dalla
classe dirigente piemontese e affidato al ministro della Pubblica
istruzione Gabrio Casati, con un fine ben chiaro: l'istruzione del
popolo deve servire a preparare operai meno ignoranti, quindi più
produttivi, perchè una migliore produzione significa più benessere
generale.
La legge Casati creò un ordinamento efficace, il
cui indirizzo strutturale è rimasto quasi immutato fino ad oggi,
così come sono rimaste le premesse ideologiche e le scelte
pedagogico-didattiche di fondo (compresi i modi di reclutamento e di
formazione degli insegnanti). La scuola elementare progettata da
Casati è statale, obbligatoria e gratuita.
Il suo fine è di dare un minimo di istruzione a
popolazioni analfabete, cioè il leggere, lo scrivere e il far di
conto. Il metodo di insegnamento è quello "trasmissivo mnemonico":
l'insegnante è depositario di conoscenze e valori indiscutibili che
trasmette ai suoi allievi, i quali li devono mandare a memoria,
senza la possibilità di esprimere il loro pensiero.
Ovviamente, per i figli dei borghesi che
sarebbero diventati i futuri dirigenti, questa scuola non era
adatta. Per essi era prevista la cosiddetta scuola paterna: la
famiglia provvedeva direttamente a casa o con le lezioni private a
dare ai figli una cultura adeguata ai compiti che li attendevano.
Sulla carta, dunque, la scuola statale era per
tutti; in realtà dovevano passare ancora 70 anni per vedere salire
la frequenza alla scuola pubblica a circa il 90% degli obbligati.
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Legge 13 novembre 1859, n. 3725
Titolo I – Dell’Amministrazione della pubblica istruzione
a) Amministrazione Centrale artt. 1-2
b) Amministrazione locale artt. 30-46
Titolo II – Dell’istruzione superiore
Disposizioni generali relative a tutti i titoli della
presente legge artt. 379-380
Titolo III – Dell’istruzione secondaria
classica
omissis
Capo VIII. - Degli istituti appartenenti a
corpi morali e degli stabilimenti privati di istruzione
secondaria.
244. Gli istituti di qualsivoglia denominazione con
convitto o senza, aventi per se stessi, secondo la legge,
caratteri di corpi o persone morali, od affidati dal Governo
a corpi morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone,
ai quali corre legalmente l’obbligo di dare in tutto od in
parte l’istruzione secondaria, e che non sono contemplati
all’art. 261, saranno sottoposti in quanto all’ispezione ed
ai requisiti voluti negli insegnanti al regime stesso cui
sono sottoposti gli stabilimenti o regi o comunali
d’istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli
studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati.
I sussidi che lo Stato fornisce nell’interesse di una
parte della popolazione ad alcuni istituti di tale ordine,
sono mantenuti.
245. Gli istituti di questo stesso ordine cui non corre
legalmente l’obbligo di dare, ma nei quali comechessia si dà
effettivamente l’istruzione secondaria del primo e del
secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati,
per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli
istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al
regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno
compiutamente l’istruzione delle materie prescritte dai
programmi.
246. è fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l’età di
venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti
morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento
d’istruzione secondaria, con o senza convitto, purché siano
osservate le seguenti condizioni:
1° Che le persone cui saranno affidati i diversi
insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da
questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola
secondaria pubblica, o titoli equipollenti;
2° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del
programma in cui sarà annunciata al pubblico l’apertura
dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non
possano essere affidate più di due materie d’insegnamento.
Le modificazioni che potessero essere in progresso recate
al sovra indicato programma, dovranno essere annunciate con
uguale pubblicità;
3° Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle
autorità cui è commessa l’ispezione ordinaria delle scuole
secondarie, come altresì alle persone cui il ministro avrà
data una delegazione a questo fine.
247. Il cittadino che vorrà usare di queste facoltà farà
conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua
intenzione al provveditore della rispettiva provincia.
A questa dichiarazione in cui sarà indicato il comune ed
il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi
il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti
coi titoli di cui sono muniti.
Il provveditore dovrà accertarsi, col mezzo dell’autorità
municipale, della salubrità del locale, e della sua
opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le
informazioni necessarie sulla moralità dell’individuo che fa
la richiesta, e delle persone seco lui conviventi.
Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non
interviene per parte del provveditore un’opposizione
motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo
stabilimento potrà essere aperto, e finché si mantiene nelle
condizioni accennate all’articolo precedente non potrà
essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia
impegnata la conservazione dell’ordine morale e la tutela
dei principii che governano l’ordine sociale pubblico dello
Stato o la salute degli allievi.
Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi
dal giorno in cui, a tenore di quest’articolo, può esserlo,
la dichiarazione precisata sarà considerata come non
avvenuta.
248. I motivi dell’opposizione all’apertura di uno di
questi stabilimenti potranno essere sottoposti, sull’istanza
del dichiarante, al giudizio del consiglio provinciale per
le scuola.
Al giudizio dello stesso consiglio saranno sempre
sottoposte le cause, che possono rendere necessaria la
chiusura di questi stabilimenti.
In ogni caso, tale chiusura non si farà che per decreto
ministeriale, sentito il consiglio superiore.
249. Nei casi d'urgenza il provveditore, riservate le
guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere
alla chiusura temporaria di tali stabilimenti.
250. I cittadini, che abbiano ottenuta l’abilitazione ad
un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la
facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a
quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente.
I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei
provvedimenti, né potranno essere chiusi che per cause
gravi, ai cui all'art. 247, stando ferme a questo riguardo
in favore di tali insegnanti le guarentigie, che
nell'articolo stesso sono assicurate ai capi degli
stabilimenti privati di istruzione secondaria.
251. L'istruzione secondaria che si dà nell’interno delle
famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa
legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei
congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo
d'ispezione per parte dello Stato.
252. All’istruzione di cui all'articolo precedente sarà
eguagliata quella che più padri di famiglia associati a
questo intento faranno dare sotto la effettiva loro
vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri
figli.
253. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i
loro studi, sotto la vigilanza paterna, a norma dei due
ultimi articoli, o negli stabilimenti di cui all'art. 245, o
seguendo i corsi di cui all'art. 250, sarà aperto 1' adito
agli esami di ammessione o di licenza negli stabilimenti
analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami di
ammessione negli stabilimenti di pubblica istruzione
superiore.
La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà
sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro
che avranno fatti i loro studi negli stabilimenti pubblici,
o negli istituti che a questi sono pareggiati.
254. Gli stabilimenti ed i corsi d'istruzione seconda
ria, che verranno aperti senza che si sia adempiuto al
prescritto dell'art 247, saranno senz'altro chiusi, e coloro
che li avranno aperti saranno passibili di una multa
estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di
recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che
non ecceda i tre mesi.
Capo IX. - Disposizioni generali.
255. La cittadinanza è una condizione senza la quale non
si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli
stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, né essere
posto a capo di alcun analogo stabilimento privato, nessuna
eccezione fatta per le corporazioni religiose.
Il ministro non pertanto potrà dispensare da questa
condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il
loro domicilio nello Stato, semprechè lo fissino realmente
nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal
permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal ministro a
chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo
una tale eccezione.
256. Le cause, per cui, a tenore dell'art. 167, s'incorre
nella incapacità legale di essere ammessi ai concorsi,
d'insegnare o di essere comecché impiegati negli
stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per
ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi
negli stabilimenti d'istruzione secondaria, sì pubblici che
privati.
257. Le disposizioni concernenti la lingua
dell'insegnamento negli stabilimenti universitari, sono, per
quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli
stabilimenti di istruzione secondaria.
258. L'anno accademico tanto per i ginnasi quanto per i
licei, è di dieci mesi compresi gli esami.
Nei ginnasi e nei licei le lezioni avranno luogo, meno i
giovedì, tutti i giorni della settimana, eccettuate le feste
religiose e civili.
259. I professori de' ginnasi potranno essere obbligati a
dare fino a venti ore di lezioni la settimana.
Quelli dei licei fino a quindici ore.
Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore,
si fa luogo ad un'indennità.
260. Le disposizioni concernenti le indennità da
accordarsi ai membri delle commissioni dinanzi alle quali
devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari, si
applicano egualmente alle commissioni istituite allo stesso
fine pei concorsi e pegli esami dei ginnasi e dei licei.
Capo X. - Disposizioni speciali.
261. Gli istituti retti da corporazioni religiose che in
alcune città tengono legalmente il posto dei collegi reali
saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli
insegnamenti, 1'ordine degli esami e il regime dei minervali
e delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si
riferiscono, al sistema da cui sono governati i ginnasi.
Essi saranno inoltre, per ciò che concerne 1' ispezione
superiore e la idoneità legale degli insegnamenti che vi
sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine
agli stabilimenti di cui all'art. 242.
I certificati di licenza vi saranno rilasciati col visto
del provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge.
A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in
cui sono stabiliti il posto dei ginnasi, ricevere i sussidi
annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare
d'istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o
largiti dallo Stato, o da fondazioni.
Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegna mento
in opposizione della regola sotto il regime della quale fu
riconosciuta nello Stato come corpo morale.
262. Si continueranno dal Governo i sussidi agli istituti
comunali e provinciali di scuole secondarie nelle misure
attualmente stabilite, purché concorrano le condizioni sotto
le quali furono concessi, e che gli istituti vengano
regolati a norma della presente legge.
Capo XI. - Disposizioni transitorie.
263. Le nomine dei professori titolari che sarà opportuno
di fare alla apertura dei ginnasi e dei licei, al fine di
assicurare ai nuovi stabilimenti i professori più distinti
fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto,
quand'anche non concorressero in essi tutte le qualità per
le quali si può prescindere dalle vie del concorso.
264. Per queste prime nomine, i municipi riservata
l’approvazione ministeriale non faranno uso di questa
facoltà se non se riguardo ai professori con nomina
definitiva che occupano presentemente un posto nei collegi
reali e nei collegi nazionali stabiliti nei rispettivi
comuni.
265. Non potranno del pari usare dei diritti che loro
conferisce la legge per rispetto alla nomina dei professori
nei loro ginnasi, se non dopo che avranno chiamati in essi
in qualità di reggenti quelli fra i professori preaccennati,
ai quali non avranno potuto assegnare la qualità di
titolari.
266. Le norme dei due precedenti articoli saranno
egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei
reggenti nei licei.
267. I professori nominati in conformità dei due articoli
precedenti non avranno, salvo il trattamento stato adottato
in proposito dei professori universitari, che lo stipendio
assegnato ai reggenti; ma saranno, del resto, sia in quanto
agli accrescimenti sessennali, sia in quanto agli altri
diritti, pareggiati ai titolari.
268. I titolari dei collegi reali e dei collegi
nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi, od
accademici, od amministrativi dei ginnasi o nei licei, o
nelle scuole o negli istituti tecnici, o
nell'amministrazione della pubblica istruzione, avranno
diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono
presentemente.
Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per
esercitare i mentovati uffizi ricuseranno di accettarli,
scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni
che loro potessero essere dovute per i servigi prestati.
269. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà
egualmente agli ufficiali ed impiegati dell'ordine
amministrativo che sono ora applicati ai collegi reali ed ai
nazionali.
270. I convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le
norme sovra stabilite, nello stesso tempo in cui saranno
ordinati i ginnasi ed i licei delle città in cui essi sono
aperti.
271. Nelle nuove province dello Stato, affine di
accelerare il definitivo riordinamento degli studi, rimane
stabilito che pel prossimo anno scolastico gli alunni che
hanno compiuto la ottava classe e superato l’esame
d’idoneità possano accedere all’università; che quelli i
quali passerebbero della settima all'ottava possano essere
ammessi al 3° anno di corso liceale; e quelli che dalla
sesta passerebbero alla settima possono essere ammessi al 2°
anno di detto corso. Essi però avranno obbligo di
frequentare le lezioni di filosofia insieme cogli alunni del
primo anno di liceo, alla qual cosa i presidi dovranno aver
riguardo nel fissare l'orario scolastico. Gli alunni che
hanno compito la classe quinta entreranno nel 1° anno di
corso liceale.
Con un regolamento si determinerà quali parti della
presente legge saranno poste ad immediata esecuzione. |
La prima legge che cercò di ovviare a tale stato
di cose fu quella che porta il nome del ministro Gabrio Casati.
Questo provvedimento legislativo sulla scuola italiana è costituito
dall’estensione al Regno d’Italia del decreto promulgato per il solo
Regno di Sardegna il 13 novembre 1859, su iniziativa del Ministro
Gabrio Casati rimanendo in vigore salvo lievi modifiche, fino al
1923, quando fu varata la riforma Gentile.
La secolare incuria dei governi dello stato
Pontificio e del Regno delle Due Sicilie aveva consolidato nel
Mezzogiorno una condizione di ignoranza ancestrale . Si comprendono
,cosi, le difficoltà dinanzi alle quali viene a trovarsi questo
documento legislativo che pur e’ stato giudicato unanimemente come
il testo normativo più organico. La scarsa sensibilità da parte
delle popolazioni meridionali verso il problema culturale,la carenza
di edifici scolastici , la difficoltà di comunicazione , la mancanza
di personale insegnante sono alcune delle cause che impediscono di
fatto alla Legge Casati un’applicazione generalizzata su tutto il
territorio nazionale.
La legge , rispondeva al principio generale di
governo del nuovo Regno, e cioè ad un principio centralistico ed
unificatore , reso necessario proprio dalla enorme disparità della
situazione economica , sociale , politica e culturale degli ex stati
indipendenti della penisola,confluiti poi nel Regno d’Italia.
La legge consta di 380 articoli , tratta
dell’amministrazione della Pubblica Istruzione centrale e locale,
dell’Istruzione superiore (università) , dell’Istruzione secondaria
Classica, dell’Istruzione Tecnica e dell’Istruzione Elementare
impartita per un corso di 4 anni, suddiviso in 2 gradi di 2 anni
ciascuno. La frequenza del primo biennio è obbligatoria e gratuita
,perciò fu detta la "Magna Charta"della scuola italiana, almeno fino
alla Riforma del Gentile del 1923.
Essa in effetti postula un sistema unico di organizzazione nelle
Scuole delle varie regioni d’Italia , ed afferma alcuni principi
generali molto importanti. Questi sono:
- Il principio della gratuità e
dell’obbligatorietà dell’istruzione elementare,
prevedendo pene per i trasgressori (non
specificando però quali siano queste pene);
- L’affermazione dell’uguaglianza dei due sessi di fronte alla
necessità
dell’educazione;
- La rivendicazione esclusiva alle scuole
pubbliche della facoltà di concedere
diplomi e licenze
- norme precise per l’abilitazione
all’insegnamento (il candidato deve essere munito di una patente di
idoneità e di un attestato di moralità "art. 328", a cura delle
amministrazioni comunali attribuiti in una scuola normale per
abilitare all’insegnamento,che ha al termine un periodo di tirocinio
" art. 332").
Negli anni successivi all’ unità i governi si
confrontano con i problemi connessi alla attuazione della legge, che
ha notevoli difficoltà strutturali proprio nel campo della
istruzione di base, dove le deleghe ai comuni, prive di sanzioni, la
rendono spesso disattesa nello spirito o nella sostanza. La
formazione dei maestri, assunti dai comuni stessi, lascia così
spesso a desiderare. I loro stipendi, nella maggior parte dei casi,
sono molto bassi, e li obbliga a cercare di integrare con attività
extrascolastiche. I numeri di alunni previsti per attivare una
scuola (almeno cinquanta bambini) e per costituire una classe (con
un tetto massimo di settanta alunni!) fanno sì che molti comuni non
vi provvedano o provvedano in maniera tale da rendere molto scarsa
l’efficacia di quanto realizzato.
Pur riconoscendo il dato significativo di avere
essa contribuito a ridimensionare il gravissimo fenomeno
dell’analfabetismo, la si considera l’espressione dell’interesse
delle classi privilegiate le quali, nel mentre smuovono le
popolazioni verso l’ideale etico-politico di una presa di coscienza
nazionale, di fatto riservano a sè il privilegio dell’iniziativa
politica.
Di fatto l’istituzione scuola in Italia ebbe
all’origine un marchio che l’indusse a rispecchiare le
stratificazioni sociali con l’intento di conservarle: così al
ginnasio-liceo,gestito dallo stato, andavano i figli delle classi
abbienti; alle scuole tecniche, gestite dalle province, andavano i
figli del ceto medio destinati a coprire ruoli subalterni
nell’apparato produttivo della società; alla scuola elementare,
gestite dai comuni andavano i figli del popolo proletario.
1860 – I programmi del ministro Mamiani
I primi programmi approvati dal Ministro Mamiani
nel 1860 , includono la religione fra le materie fondamentali e si
propongono di assicurare un’alfabetizzazione culturale di base per
tutta la popolazione.
I programmi hanno uno scopo formativo, assolto
dall’educazione morale, religiosa e civile, ed uno scopo pratico,
assolto essenzialmente dallo studio dell’aritmetica.
Resta, comunque, il dato emblematico di una legge
che rimane per oltre un secolo il documento legislativo basilare
della scuola italiana, nonostante i molti tentativi di riforma.
1867 - I programmi del ministro Coppino
I programmi Coppino apportano solo ritocchi alla
legge Casati per risolvere alcuni problemi. I principali sono
l'analfabetismo (circa l'80% della popolazione) e la scarsa
preparazione culturale degli insegnanti elementari.
Il problema di fondo che traspare dalle
Istruzioni è sempre l'unificazione del popolo italiano sul piano
linguistico, e l'uso della scuola per educare i giovani al "bene",
cioè alla virtù dell'obbedienza.
Le Scuole normali che preparano i maestri, hanno
indicazioni chiare in questo senso: esse hanno il dovere di "educare
la classe modesta ma preziosa dei maestri elementari che sono a loro
volta destinati a spargere tra i figli numerosi dell'agricoltore e
dell'operaio germi di cultura bastevoli a sollevarli dalla
corrompitrice ignoranza di cui rimarrebbero preda". Viene confermata
la funzione di educatore popolare del maestro.
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TESTO DEFINITIVO
approvato dal Senato del Regno nella
seduta del 1 giugno 1877
e ripresentato alla Camera il 4 giugno.
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Art. 1. I fanciulli e le
fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali
i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino
la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai
termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre
1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere
inviati alla scuola elementare del comune.
L'istruzione
privata si prova davanti all'autorità municipale, colla
presentazione al sindaco del registro della scuola, e la
paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene
il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi
dell'insegnamento.
L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti,
degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia,
accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori
degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano
affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al
capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.
Art.2. L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al
corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai
nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo
e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti
della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema
metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga
con buon esito sulle predette materie un esperimento che
avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico,
presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento
fallisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.
Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e
almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco
dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle,
aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene
il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei
fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i
mancanti.
I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui
all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente la
prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal
sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano
all'ufficio municipale, o non giustifichino coll'istruzione
procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri
impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola
pubblica, o non ve li presentino entro una settimana
dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda
stabilita nel successivo articolo 4.
Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura
l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente
legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, né sui
bilanci dei comuni, né su quelli delle provincie e dello
Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato
all'assistenza sanitaria, né potranno ottenere il porto
d'armi.
Art. 4. L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere
stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire
3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda
della continuata renitenza.
L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi
nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma
cominciando di nuovo dal primo grado.
Accertata dal sindaco la contravvenzione, il
contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai
termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale
vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunciata al
pretore che procede nelle vie ordinarie.
E dovere delle autorità scolastiche promuovere le
ammonizioni e le ammende. Un regolamento stabilirà le norme
per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.
Art. 5. L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza
dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non
siano giustificate. A questo scopo il maestro notificherà al
municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.
La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non
giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.
Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata
dal comune in premi e soccorsi agli alunni.
Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di
consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data
dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole
elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno
obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si
trovassero istituite. Compiuto il corso elementare
inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le
scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.
Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in
tutti i capoluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle
quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita
od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due
chilometri.
Disposizioni transitorie.
Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare
dell'anno scolastico 1877-78:
a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti,
quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante di grado
inferiore;
b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne
abbiano uno almeno per ogni 1200;
c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un
insegnante per 1500 abitanti.
In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata
gradatamente secondoché le scuole raggiungeranno le
condizioni sopra indicate.
Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le
veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1. e
che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno
figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a
giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto
l'età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno
provveduto saranno passibili delle pene sancite dagli
articoli 3 e 4.
Art. 11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più
tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la
classificazioni dei comuni nei quali si riscontrano le
condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne
pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre
pubblicazioni ufficiali.
Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi
allo adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti
circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole.
Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la deputazione
provinciale, che dovrà provvedere perché i comuni renitenti
si uniformino alla legge nel più breve termine possibile,
invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti.
Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia
del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi destinati
a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme
prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione
provinciale procedere allo stanziamento di ufficio, secondo
il disposto delle legge comunale e del titolo 5 della legge
13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le
provincie del regno senza portare variazione alle tabelle
degli stipendi dei maestri.
Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno
principalmente destinati, pei comuni nei quali
l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare
il numero delle scuole, ad ampliare e migliorarne i locali,
a fornirli degli arredi necessari, e ad accrescere il numero
dei maestri.
Per i maestri il Ministero aprirà, dove se ne manifesti
il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della
provincia, o dei circondari, o anche nei comuni più
ragguardevoli.
Il Presidente del Senato
TECCHIO |
La legge Coppino che, ribadendo l’obbligo
dell’istruzione elementare già sancito dalla legge Casati ne colma
una lacuna specificando anche le sanzioni che colpiscono gli
inadempienti. Questi nuovi programmi , non facendo menzione
dell’insegnamento catechistico (già attenuati nei programmi del
1867), sostituiscono di fatto all’insegnamento della Religione
quello dei "Diritti e doveri dell’uomo e del cittadino". Si
stabilisce l’obbligo scolastico dai 6 ai 9 anni d’età. La durata
della scuola elementare viene fissata in 5 anni secondo il modulo 3
+ 2 .
1888 - I programmi di Aristide Gabelli
Il ministro Gabelli, politico moderato e
pedagogista originale, credeva che una coscienza nazionale e moderna
si potesse formare partendo da una corretta educazione scientifica.
In polemica con l'educazione formale, che metteva
il bambino in una situazione di passività, sottolinea che fine della
"Istruzione educativa" è far acquisire al ragazzo la capacità di
ragionare, per mezzo della quale riuscirà a capire e a conoscere la
realtà in cui vive. Nei suoi programmi, ispirati al positivismo,
troviamo alcuni elementi di quella corrente di pensiero e cioè:
osservare i fatti concreti, adeguare l'insegnamento al livello
psicologico del bambino, mirare alla formazione di abitudini mentali
e operative. Vi troviamo, per esempio, accanto all'osservazione
della natura, lo studio della geografia attraverso l'esame delle
carte, lo studio pratico della matematica in modo che il giovane
impari a tenere una semplice amministrazione, il collegamento fra
studio del corpo umano e nozioni di igiene.
Aristide Gabelli (1830-1891), figura fondamentale
per la creazione della scuola elementare in Italia, concretizza
nell’azione scolastica i princìpi del Positivismo. Il compito della
scuola è per lui anzitutto quello di insegnare a "pensare", a
ragionare con la propria testa , per raggiungere la capacità di
controllare i cambiamenti in atto, di essere buoni uomini e
cittadini. Il Ministro Boselli firma i nuovi programmi per la scuola
elementare redatti da Aristide Gabelli. Per quanto concerne
l’educazione morale, Gabelli parte dalla sostanziale convinzione che
occorra soprattutto "formar teste", perché chi "pensa bene, fa
bene"; a maggior ragione questo dovrà essere attuato nel quadro di
un’educazione laica.
I programmi dell’ 88 non sono completamente
negativi, e contengono alcune affermazioni che possiamo ritenere
valide ancora oggi. Il nucleo dell’avvertenze e’ costituito dal
metodo oggettivo, metodo e non semplice tecnica, come spesso e’
stato ribattuto dai critici. Così il metodo di insegnamento non deve
essere campato in aria, ma deve porre il fanciullo a contatto col
mondo reale. Scopo dell’educazione e’ il "dare vigore al corpo ,
penetrazione all’intelligenza, rettitudine all’anima". Grande
importanza acquista dunque l’esperienza , attraverso la quale si
acquistano buone abitudini , e l’educazione fisica, vista non solo
quale fattore di buona salute del corpo , ma come formatrice della
personalità e attraverso gli esercizi in gruppo , del sentimento
sociale. Lo scopo generale, infatti, che si propongono questi
programmi, e’ uno scopo pratico-morale: preparare il fanciullo alla
vita , rendendolo capace, una volta uomo, di soddisfare ai suoi
doveri e di comprendere meglio i suoi diritti. Fine nazionale,
dunque: gettare le basi per una effettiva unità degli animi. Una
critica tuttavia si deve anche muovere a questi programmi ed e’
quella di non aver dato il giusto valore alla spontaneità
dell’alunno.
1894-95 - I programmi del ministro Baccelli
La fine del secolo è piena di eventi sociali e
politici. La crisi dello sviluppo industriale, la disoccupazione, le
sommosse popolari, l'inizio della politica coloniale fecero
peggiorare la situazione interna. Il criterio di pensare con la
propria testa che Gabelli aveva introdotto nella scuola fu criticato
perchè si riteneva che potesse spingere i giovani, di fronte ai
problemi del loro tempo, ad assumere atteggiamenti pericolosi.
Il ministro Guido Baccelli sostituì i programmi
del 1888 con nuovi programmi che riducevano l'insegnamento al solo
"leggere, scrivere e far di conto, e diventare un galantuomo
operoso".
L’obiettivo di questi nuovi programmi, è che
l’insegnamento della storia deve tendere all’educazione morale e
patriottica degli alunni. I contenuti sono ridotti, poiché il popolo
"bisogna istruirlo quanto basti, educarlo più che si può". Si
introducono nozioni di lavori manuali, agricoli e "donneschi" ,
allargando anche lo spazio dell’educazione religiosa a scapito della
formazione scientifica. Inoltre il grado inferiore della scuola
elementare viene elevato a 3 anni , mentre quello superiore resta di
2.
1903 – Legge Nasi
E proprio sotto il governo del Ministro
Zanardelli che fu eletto Ministro dell’istruzione Nunzio Nasi , il
quale istituì una legge che porta il suo nome. Con la legge Nasi
(1903) si consolida la posizione giuridica dei maestri e si impone
ai comuni con oltre 10000 abitanti di istituire una direzione
didattica per gruppi di almeno 20 classi di scuola elementare.
1904 – La Legge Orlando
Si giunge così alla proposta di legge presentata
dal Ministro Vittorio Emanuele Orlando nel 1904, che eleva l’obbligo
scolastico fino all’età di dodici anni imponendo 4 anni di scuola
elementare agli alunni che volessero proseguire gli studi e 5 anni
di frequenza a coloro che concludono l’esperienza scolastica con le
elementari. Inoltre istituisce la scuola popolare, comprendente le
classi quinta e sesta, che funzionano soltanto per tre ore al
giorno, finita la quale viene concessa la licenza di scuola
primaria. Con questa legge furono migliorate le condizioni
economiche e giuridiche degli insegnanti.
1911 – Legge Daneo-Credaro
L’intervento statale si concretizza così, su
tutto il settore scolastico, dall’elementare a quello medio e al
superiore. Si attiva l’istruzione elementare obbligatoria per i
militari in servizio nell’Esercito e in Marina. In ogni comune si
istituisce come ente morale, dotato di personalità giuridica, il
Patronato Scolastico.
1923 - La riforma Gentile
Quando il fascismo andò al potere, Mussolini
incaricò il filosofo Giovanni Gentile di preparare la riforma
fascista della scuola. Mussolini aveva bisogno di rafforzare le sue
posizioni e vide nella Chiesa un necessario alleato. La riforma
Gentile usa infatti la religione come strumento politico in questa
direzione, in modo da orientare i giovani alla accettazione passiva
delle autorità, religiosa e civile, che si dividono il potere.
Nei nuovi programmi scompare la funzione di una
metodologia didattica che parte dall'osservazione della realtà per
formare la capacità di ragionare. Vi troviamo invece la concezione
idealistica del maestro portatore di cultura, da trasmettere agli
allievi. E la prescrizione che "a fondamento e coronamento
dell'istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento
della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione
cattolica". In sintesi la riforma di Giovanni Gentile aveva
realizzato una scuola a diversi livelli.
La scuola di serie A (ginnasi, licei, università)
destinata a formare la classe dirigente, frequentata dai figli dei
borghesi, dei liberi professionisti, dei ricchi. In questa scuola il
lavoro manuale non era previsto perchè chi comanda... non lavora.
La scuola di serie B (Istituti tecnici,
professionali e commerciali) destinata a chi svolgeva un lavoro
subordinato.
La scuola di serie C (elementari fino alla
quinta, e professionali) per i figli dei contadini e degli operai
che sarebbero andati nei campi e nelle fabbriche
Il fascismo, in questa scuola, organizzò i
giovani in senso militaresco (dai figli della lupa, ai balilla, agli
avanguardisti, ai giovani italiani) con vere e proprie divise, armi,
campeggi e colonie organizzate come caserme. Tutto era finalizzato
alla formazione di un cittadino obbediente, disciplinato, in un
certo senso proprietà dello Stato che poteva disporre di lui in pace
e in guerra. Anche i libri di testo di quel tempo, unici e uguali
per tutti i bambini italiani inculcavano l'ideologia del fascismo
fondata sulle idee di conquista, di grandezza, di avventura facendo
leva sulla violenza e sul mito della superiorità della razza.
I punti chiave della riforma Gentile sono:
— l’estensione dell’obbligo scolastico fino al
14º anno di età con un corso elementare della durata di 5 anni e con
un corso di avviamento professionale della durata di tre anni per
coloro che non accedono alla scuola media;
— l’istituzione di scuole speciali per
handicappati sensoriali della vista e dell’udito;
— la disciplina di tutti i tipi di istituzioni
scolastiche (statali, private, parificate, etc.) nelle quali
svolgere l’obbligo scolastico;
— l’insegnamento obbligatorio della religione
cattolica;
— l’istituzione di rigidi controlli per la
inadempienza dell’obbligo scolastico;
— la creazione dell’istituto magistrale per la
preparazione dei maestri elementari.
2000 – La Riforma Berlinguer
|
LEGGE n. 30 del 10 febbraio 2000.
Legge-quadro in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione.
GU n.44 del 23 febbraio 2000.
in vigore dal: 9-3-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
[Nota: la presente Legge è stata
abrogata.]
Articolo 1 - (Sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione e'
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva,
delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le
disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di
settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro anche con riguardo alle specifiche realta'
territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella
scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la
denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che
assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema
educativo di formazione si realizza
secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n.
196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al
quindicesimo anno di eta'.
4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al
compimento del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo
le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n.144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si
realizza l'integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione
Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie,
disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo
scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e
formazione, ferma restando la responsabilita' delle
istituzioni scolastiche. […]
Articolo 4 - (Scuola secondaria)
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si
articola nelle aree classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha la finalita' di consolidare,
riorganizzare ed accrescere le capacita' e le competenze
acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le
attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la
formazione culturale, umana e civile degli studenti,
sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilita',
e di offrire loro conoscenze e capacita' adeguate
all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non
universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area e' ripartita in indirizzi, anche mediante
riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti
di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la
denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione
specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso
svolgimento del relativo curricolo, e' garantita la
possibilita' di passare da un modulo all'altro anche di aree
e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite
iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e
previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attivita' complementari e
iniziative formative per collegare gli apprendimenti
curricolari con le diverse realta' sociali, culturali,
produttive e professionali. Tali attivita' e iniziative si
attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e
centri di formazione professionale accreditati dalle
regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero
della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui
al comma 3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze
acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline
obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche
con brevi periodi di inserimento nelle realta' culturali,
produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre
promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con
l'universita'.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola
secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di
un credito formativo che puo' essere fatto valere, anche ai
fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel
passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o
nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente,
la frequenza positiva di segmenti della formazione
professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono
essere fatti valere per l'accesso al sistema
dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti
sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre
1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e
dell'indirizzo. […]
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data
a Roma, addi' 10 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto |
Da Mario Lodi e Gioacchino Maviglia –
Simone per la Scuola
2003 - La Riforma Moratti
TESTO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA
LEGGE n° 53 del 28 marzo 2003
Art. 1.
(Delega in materia di norme
generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o
più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno
rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche
offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del
personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e
continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto
- dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione
degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle
strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e
all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco
della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla
civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e
in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso
adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione
dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto
all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito
ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della
Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai
decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti
a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7,
comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed
il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità
e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i
3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito
dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando
la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata
in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di
primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo
è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con
il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li
compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la
scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi,
ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione
europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per
l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola
secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza
ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata
dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione
sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce
lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è
finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative
all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal
sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei
artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere
ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un
quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in
materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali
di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento
di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e
le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione
e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche
ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche
senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di
passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi,
specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari,
dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione
tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura,
le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota,
riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli
apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e
di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi
docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti
nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e
formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre
alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge
stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18
anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa,
sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati
ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza
negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i
due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il
reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo
formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione
dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei
rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli
insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono
dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si
svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il
cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione
dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale,
nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e
all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di
laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla
lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi
predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione
iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per
la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza
della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della
laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per
uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli
organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di
ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le
istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o
d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri
di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano
anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad
assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono
dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti
di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del
diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso
degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso
didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno
ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al
fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale
e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e
attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a
norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di
valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per
la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti
all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1,
lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in
forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei
posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono
iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a
modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2,
primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
· Con la riforma Inglese e informatica si
studieranno dalle elementari e già da settembre i primi due anni
della scuola elementare andranno a regime.
· Per iscriversi alla prima elementare sarà
sufficiente compire, per il 2004, cinque anni e mezzo entro il
prossimo 28 febbraio (per gli anni successivi entro il 30 aprile).
· Il primo ciclo dell'istruzione durerà otto anni
dei quali cinque per le elementari e tre per la scuola secondaria di
I grado. Spariscono gli esami di V elementare e si passerà
direttamente alle medie. E' anche previsto lo studio di una seconda
lingua straniera. Al termine del ciclo di otto anni vi sarà l'esame
di Stato che viene caratterizzato da una prova uniforme sul
territorio nazionale.
· Il percorso di studi sarà comune fino alla
terza media, poi si dovrà scegliere tra scuola superiore o
formazione professionale.
· Il sistema dei licei sarà articolato in otto
indirizzi: artistico, classico, delle scienze umane, economico,
linguistico, musicale, scientifico e tecnologico tutti basati su una
scansione di due bienni più quinto anno che servirà da
approfondimento e orientamento per gli studi universitari. Il ciclo
si chiude, come adesso, con l'esame di Stato.
· Per il canale della formazione professionale
sono previsti quattro anni di frequenza. Dai quindici anni di età si
potrà continuare a studiare alternando periodi di frequenza a stage
lavorativi che non sono comunque esclusivi del canale professionale.
E' prevista la possibilità di un quinto anno facoltativo che si
concluderà con un esame che consentirà di accedere all'università.
E' ribadita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno dei
licei e di passare da questi ultimi alla formazione professionale e
viceversa: tale previsione è indispensabile vista anche la scelta
precoce del canale di studi da intraprendere.
· La riforma, coerentemente con il ruolo delle
Regioni, prevede che i programmi scolastici pur basati su un nucleo
essenziale omogeneo sul territorio nazionale, abbiano una quota
destinata a programmi di interesse regionale, ciò comunque nel
rispetto dell'autonomia scolastica.
· Viene introdotta nel sistema scolastico la
valutazione biennale e gli studenti che non raggiungeranno il
livello minimo non passeranno alla classe superiore Pur non
comportando bocciature resta la valutazione periodica e annuale.
Nella valutazione entrerà anche il comportamento, con il rientro
dell'ormai scomparso voto di condotta.
· L'Istituto di Valutazione Invalsi avrà il
compito di verificare la qualità dell'insegnamento e il livello
culturale degli studenti portando a regime le esperienze del
progetto pilota uno e due.
· Il disegno di legge dedica un apposito articolo alla formazione
iniziale e in servizio degli insegnanti: dopo la laurea triennale è
previsto un corso specialistico abilitante all'insegnamento, cui
seguirà un periodo di tirocinio nelle scuole.
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I problemi restano: quando si parte cucendo un
vestito stretto all’organizzazione scolastica e poi, di fronte
all’impossibilità di reggere le contestazioni della categoria,
dell’utenza e dell’opinione pubblica (tanto più se sancite da
sconfitte elettorali), si pensa di dare indietro solo la stoffa
tagliata, dicendo magari: "ricucitevela voi, magari anche subito con
una sperimentazione", è evidente che l’abito non riesce bene.
E a una signora elegante come il nostro Ministro
questo particolare non può sfuggire.
No! occorre rivoltare l’abito se si vuole andare avanti e partire
dal fatto che, date queste risorse, che sono il livello a cui si
attesta una scuola in una società come la nostra, occorre
riorganizzarle, non tagliarle e poi riaggiungerle, per ottenere il
risultato. E occorre lasciare lo spazio perché il corpo all’interno
dell’abito possa respirare.
Perchè, anche se il sarto restituisce la stoffa
avanzata al cliente, l’abito stretto, alla prima prova, farà sentire
tutte le punture degli spilli messi per tenerlo insieme.
Ed è ciò che accadrà con questa sperimentazione,
tanto più che essa viene fatta più per anticipare che per provare.
(Documento pubblicato sul sito www.flcgil.it in
varie puntate dal 18 luglio al 1° agosto 2005)
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