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Da Casati a Moratti
Commenti alla Moratti

 

1859 – Legge Casati

Nella seconda metà dell'Ottocento la rivoluzione industriale porta un cambiamento radicale nel mondo del lavoro e in tutta la società. Le idee illuministiche che sostengono il principio dell'istruzione di massa come bene nazionale si diffondono in Europa. Con l'Unità d'Italia il problema viene fatto proprio dalla classe dirigente piemontese e affidato al ministro della Pubblica istruzione Gabrio Casati, con un fine ben chiaro: l'istruzione del popolo deve servire a preparare operai meno ignoranti, quindi più produttivi, perchè una migliore produzione significa più benessere generale.

La legge Casati creò un ordinamento efficace, il cui indirizzo strutturale è rimasto quasi immutato fino ad oggi, così come sono rimaste le premesse ideologiche e le scelte pedagogico-didattiche di fondo (compresi i modi di reclutamento e di formazione degli insegnanti). La scuola elementare progettata da Casati è statale, obbligatoria e gratuita.

Il suo fine è di dare un minimo di istruzione a popolazioni analfabete, cioè il leggere, lo scrivere e il far di conto. Il metodo di insegnamento è quello "trasmissivo mnemonico": l'insegnante è depositario di conoscenze e valori indiscutibili che trasmette ai suoi allievi, i quali li devono mandare a memoria, senza la possibilità di esprimere il loro pensiero.

Ovviamente, per i figli dei borghesi che sarebbero diventati i futuri dirigenti, questa scuola non era adatta. Per essi era prevista la cosiddetta scuola paterna: la famiglia provvedeva direttamente a casa o con le lezioni private a dare ai figli una cultura adeguata ai compiti che li attendevano.

Sulla carta, dunque, la scuola statale era per tutti; in realtà dovevano passare ancora 70 anni per vedere salire la frequenza alla scuola pubblica a circa il 90% degli obbligati.

Legge 13 novembre 1859, n. 3725

Titolo I – Dell’Amministrazione della pubblica istruzione

a) Amministrazione Centrale artt. 1-2

b) Amministrazione locale artt. 30-46

Titolo II – Dell’istruzione superiore

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente legge artt. 379-380

Titolo III – Dell’istruzione secondaria classica

omissis

Capo VIII. - Degli istituti appartenenti a corpi morali e degli stabilimenti privati di istruzione secondaria.

244. Gli istituti di qualsivoglia denominazione con convitto o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, caratteri di corpi o persone morali, od affidati dal Governo a corpi morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone, ai quali corre legalmente l’obbligo di dare in tutto od in parte l’istruzione secondaria, e che non sono contemplati all’art. 261, saranno sottoposti in quanto all’ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnanti al regime stesso cui sono sottoposti gli stabilimenti o regi o comunali d’istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati.

I sussidi che lo Stato fornisce nell’interesse di una parte della popolazione ad alcuni istituti di tale ordine, sono mantenuti.

245. Gli istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l’obbligo di dare, ma nei quali comechessia si dà effettivamente l’istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l’istruzione delle materie prescritte dai programmi.

246. è fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l’età di venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento d’istruzione secondaria, con o senza convitto, purché siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti;

2° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l’apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d’insegnamento.

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovra indicato programma, dovranno essere annunciate con uguale pubblicità;

3° Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle autorità cui è commessa l’ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il ministro avrà data una delegazione a questo fine.

247. Il cittadino che vorrà usare di queste facoltà farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al provveditore della rispettiva provincia.

A questa dichiarazione in cui sarà indicato il comune ed il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Il provveditore dovrà accertarsi, col mezzo dell’autorità municipale, della salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell’individuo che fa la richiesta, e delle persone seco lui conviventi.

Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del provveditore un’opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrà essere aperto, e finché si mantiene nelle condizioni accennate all’articolo precedente non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell’ordine morale e la tutela dei principii che governano l’ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest’articolo, può esserlo, la dichiarazione precisata sarà considerata come non avvenuta.

248. I motivi dell’opposizione all’apertura di uno di questi stabilimenti potranno essere sottoposti, sull’istanza del dichiarante, al giudizio del consiglio provinciale per le scuola.

Al giudizio dello stesso consiglio saranno sempre sottoposte le cause, che possono rendere necessaria la chiusura di questi stabilimenti.

In ogni caso, tale chiusura non si farà che per decreto ministeriale, sentito il consiglio superiore.

249. Nei casi d'urgenza il provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali stabilimenti.

250. I cittadini, che abbiano ottenuta l’abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente.

I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei provvedimenti, né potranno essere chiusi che per cause gravi, ai cui all'art. 247, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso sono assicurate ai capi degli stabilimenti privati di istruzione secondaria.

251. L'istruzione secondaria che si dà nell’interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

252. All’istruzione di cui all'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto la effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli.

253. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi, sotto la vigilanza paterna, a norma dei due ultimi articoli, o negli stabilimenti di cui all'art. 245, o seguendo i corsi di cui all'art. 250, sarà aperto 1' adito agli esami di ammessione o di licenza negli stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammessione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore.

La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatti i loro studi negli stabilimenti pubblici, o negli istituti che a questi sono pareggiati.

254. Gli stabilimenti ed i corsi d'istruzione seconda ria, che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dell'art 247, saranno senz'altro chiusi, e coloro che li avranno aperti saranno passibili di una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che non ecceda i tre mesi.

Capo IX. - Disposizioni generali.

255. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, né essere posto a capo di alcun analogo stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le corporazioni religiose.

Il ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprechè lo fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo una tale eccezione.

256. Le cause, per cui, a tenore dell'art. 167, s'incorre nella incapacità legale di essere ammessi ai concorsi, d'insegnare o di essere comecché impiegati negli stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli stabilimenti d'istruzione secondaria, sì pubblici che privati.

257. Le disposizioni concernenti la lingua dell'insegnamento negli stabilimenti universitari, sono, per quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli stabilimenti di istruzione secondaria.

258. L'anno accademico tanto per i ginnasi quanto per i licei, è di dieci mesi compresi gli esami.

Nei ginnasi e nei licei le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana, eccettuate le feste religiose e civili.

259. I professori de' ginnasi potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana.

Quelli dei licei fino a quindici ore.

Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore, si fa luogo ad un'indennità.

260. Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi ai membri delle commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari, si applicano egualmente alle commissioni istituite allo stesso fine pei concorsi e pegli esami dei ginnasi e dei licei.

Capo X. - Disposizioni speciali.

261. Gli istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto dei collegi reali saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, 1'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i ginnasi.

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne 1' ispezione superiore e la idoneità legale degli insegnamenti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli stabilimenti di cui all'art. 242.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati col visto del provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge.

A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui sono stabiliti il posto dei ginnasi, ricevere i sussidi annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare d'istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato, o da fondazioni.

Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegna mento in opposizione della regola sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

262. Si continueranno dal Governo i sussidi agli istituti comunali e provinciali di scuole secondarie nelle misure attualmente stabilite, purché concorrano le condizioni sotto le quali furono concessi, e che gli istituti vengano regolati a norma della presente legge.

Capo XI. - Disposizioni transitorie.

263. Le nomine dei professori titolari che sarà opportuno di fare alla apertura dei ginnasi e dei licei, al fine di assicurare ai nuovi stabilimenti i professori più distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand'anche non concorressero in essi tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie del concorso.

264. Per queste prime nomine, i municipi riservata l’approvazione ministeriale non faranno uso di questa facoltà se non se riguardo ai professori con nomina definitiva che occupano presentemente un posto nei collegi reali e nei collegi nazionali stabiliti nei rispettivi comuni.

265. Non potranno del pari usare dei diritti che loro conferisce la legge per rispetto alla nomina dei professori nei loro ginnasi, se non dopo che avranno chiamati in essi in qualità di reggenti quelli fra i professori preaccennati, ai quali non avranno potuto assegnare la qualità di titolari.

266. Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei reggenti nei licei.

267. I professori nominati in conformità dei due articoli precedenti non avranno, salvo il trattamento stato adottato in proposito dei professori universitari, che lo stipendio assegnato ai reggenti; ma saranno, del resto, sia in quanto agli accrescimenti sessennali, sia in quanto agli altri diritti, pareggiati ai titolari.

268. I titolari dei collegi reali e dei collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi, od accademici, od amministrativi dei ginnasi o nei licei, o nelle scuole o negli istituti tecnici, o nell'amministrazione della pubblica istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servigi prestati.

269. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà egualmente agli ufficiali ed impiegati dell'ordine amministrativo che sono ora applicati ai collegi reali ed ai nazionali.

270. I convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le norme sovra stabilite, nello stesso tempo in cui saranno ordinati i ginnasi ed i licei delle città in cui essi sono aperti.

271. Nelle nuove province dello Stato, affine di accelerare il definitivo riordinamento degli studi, rimane stabilito che pel prossimo anno scolastico gli alunni che hanno compiuto la ottava classe e superato l’esame d’idoneità possano accedere all’università; che quelli i quali passerebbero della settima all'ottava possano essere ammessi al 3° anno di corso liceale; e quelli che dalla sesta passerebbero alla settima possono essere ammessi al 2° anno di detto corso. Essi però avranno obbligo di frequentare le lezioni di filosofia insieme cogli alunni del primo anno di liceo, alla qual cosa i presidi dovranno aver riguardo nel fissare l'orario scolastico. Gli alunni che hanno compito la classe quinta entreranno nel 1° anno di corso liceale.

Con un regolamento si determinerà quali parti della presente legge saranno poste ad immediata esecuzione.

La prima legge che cercò di ovviare a tale stato di cose fu quella che porta il nome del ministro Gabrio Casati. Questo provvedimento legislativo sulla scuola italiana è costituito dall’estensione al Regno d’Italia del decreto promulgato per il solo Regno di Sardegna il 13 novembre 1859, su iniziativa del Ministro Gabrio Casati rimanendo in vigore salvo lievi modifiche, fino al 1923, quando fu varata la riforma Gentile.

La secolare incuria dei governi dello stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie aveva consolidato nel Mezzogiorno una condizione di ignoranza ancestrale . Si comprendono ,cosi, le difficoltà dinanzi alle quali viene a trovarsi questo documento legislativo che pur e’ stato giudicato unanimemente come il testo normativo più organico. La scarsa sensibilità da parte delle popolazioni meridionali verso il problema culturale,la carenza di edifici scolastici , la difficoltà di comunicazione , la mancanza di personale insegnante sono alcune delle cause che impediscono di fatto alla Legge Casati un’applicazione generalizzata su tutto il territorio nazionale.

La legge , rispondeva al principio generale di governo del nuovo Regno, e cioè ad un principio centralistico ed unificatore , reso necessario proprio dalla enorme disparità della situazione economica , sociale , politica e culturale degli ex stati indipendenti della penisola,confluiti poi nel Regno d’Italia.

La legge consta di 380 articoli , tratta dell’amministrazione della Pubblica Istruzione centrale e locale, dell’Istruzione superiore (università) , dell’Istruzione secondaria Classica, dell’Istruzione Tecnica e dell’Istruzione Elementare impartita per un corso di 4 anni, suddiviso in 2 gradi di 2 anni ciascuno. La frequenza del primo biennio è obbligatoria e gratuita ,perciò fu detta la "Magna Charta"della scuola italiana, almeno fino alla Riforma del Gentile del 1923.

Essa in effetti postula un sistema unico di organizzazione nelle Scuole delle varie regioni d’Italia , ed afferma alcuni principi generali molto importanti. Questi sono:

- Il principio della gratuità e dell’obbligatorietà dell’istruzione elementare,

prevedendo pene per i trasgressori (non specificando però quali siano queste pene);

- L’affermazione dell’uguaglianza dei due sessi di fronte alla necessità

dell’educazione;

- La rivendicazione esclusiva alle scuole pubbliche della facoltà di concedere

diplomi e licenze

- norme precise per l’abilitazione all’insegnamento (il candidato deve essere munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità "art. 328", a cura delle amministrazioni comunali attribuiti in una scuola normale per abilitare all’insegnamento,che ha al termine un periodo di tirocinio " art. 332").

Negli anni successivi all’ unità i governi si confrontano con i problemi connessi alla attuazione della legge, che ha notevoli difficoltà strutturali proprio nel campo della istruzione di base, dove le deleghe ai comuni, prive di sanzioni, la rendono spesso disattesa nello spirito o nella sostanza. La formazione dei maestri, assunti dai comuni stessi, lascia così spesso a desiderare. I loro stipendi, nella maggior parte dei casi, sono molto bassi, e li obbliga a cercare di integrare con attività extrascolastiche. I numeri di alunni previsti per attivare una scuola (almeno cinquanta bambini) e per costituire una classe (con un tetto massimo di settanta alunni!) fanno sì che molti comuni non vi provvedano o provvedano in maniera tale da rendere molto scarsa l’efficacia di quanto realizzato.

Pur riconoscendo il dato significativo di avere essa contribuito a ridimensionare il gravissimo fenomeno dell’analfabetismo, la si considera l’espressione dell’interesse delle classi privilegiate le quali, nel mentre smuovono le popolazioni verso l’ideale etico-politico di una presa di coscienza nazionale, di fatto riservano a sè il privilegio dell’iniziativa politica.

Di fatto l’istituzione scuola in Italia ebbe all’origine un marchio che l’indusse a rispecchiare le stratificazioni sociali con l’intento di conservarle: così al ginnasio-liceo,gestito dallo stato, andavano i figli delle classi abbienti; alle scuole tecniche, gestite dalle province, andavano i figli del ceto medio destinati a coprire ruoli subalterni nell’apparato produttivo della società; alla scuola elementare, gestite dai comuni andavano i figli del popolo proletario.

1860 – I programmi del ministro Mamiani

I primi programmi approvati dal Ministro Mamiani nel 1860 , includono la religione fra le materie fondamentali e si propongono di assicurare un’alfabetizzazione culturale di base per tutta la popolazione.

I programmi hanno uno scopo formativo, assolto dall’educazione morale, religiosa e civile, ed uno scopo pratico, assolto essenzialmente dallo studio dell’aritmetica.

Resta, comunque, il dato emblematico di una legge che rimane per oltre un secolo il documento legislativo basilare della scuola italiana, nonostante i molti tentativi di riforma.

1867 - I programmi del ministro Coppino

I programmi Coppino apportano solo ritocchi alla legge Casati per risolvere alcuni problemi. I principali sono l'analfabetismo (circa l'80% della popolazione) e la scarsa preparazione culturale degli insegnanti elementari.

Il problema di fondo che traspare dalle Istruzioni è sempre l'unificazione del popolo italiano sul piano linguistico, e l'uso della scuola per educare i giovani al "bene", cioè alla virtù dell'obbedienza.

Le Scuole normali che preparano i maestri, hanno indicazioni chiare in questo senso: esse hanno il dovere di "educare la classe modesta ma preziosa dei maestri elementari che sono a loro volta destinati a spargere tra i figli numerosi dell'agricoltore e dell'operaio germi di cultura bastevoli a sollevarli dalla corrompitrice ignoranza di cui rimarrebbero preda". Viene confermata la funzione di educatore popolare del maestro.

TESTO DEFINITIVO

approvato dal Senato del Regno nella seduta del 1 giugno 1877

e ripresentato alla Camera il 4 giugno.

Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art.2. L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente la prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino coll'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.

Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria, né potranno ottenere il porto d'armi.

Art. 4. L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunciata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

E dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

Art. 5. L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate. A questo scopo il maestro notificherà al municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.

Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.

Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.

Disposizioni transitorie.

Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78:

a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno per ogni 1200;

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondoché le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1. e che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4.

Art. 11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazioni dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perché i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale procedere allo stanziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge comunale e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliare e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari, e ad accrescere il numero dei maestri.

Per i maestri il Ministero aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.

Il Presidente del Senato

TECCHIO

La legge Coppino che, ribadendo l’obbligo dell’istruzione elementare già sancito dalla legge Casati ne colma una lacuna specificando anche le sanzioni che colpiscono gli inadempienti. Questi nuovi programmi , non facendo menzione dell’insegnamento catechistico (già attenuati nei programmi del 1867), sostituiscono di fatto all’insegnamento della Religione quello dei "Diritti e doveri dell’uomo e del cittadino". Si stabilisce l’obbligo scolastico dai 6 ai 9 anni d’età. La durata della scuola elementare viene fissata in 5 anni secondo il modulo 3 + 2 .

1888 - I programmi di Aristide Gabelli

Il ministro Gabelli, politico moderato e pedagogista originale, credeva che una coscienza nazionale e moderna si potesse formare partendo da una corretta educazione scientifica.

In polemica con l'educazione formale, che metteva il bambino in una situazione di passività, sottolinea che fine della "Istruzione educativa" è far acquisire al ragazzo la capacità di ragionare, per mezzo della quale riuscirà a capire e a conoscere la realtà in cui vive. Nei suoi programmi, ispirati al positivismo, troviamo alcuni elementi di quella corrente di pensiero e cioè: osservare i fatti concreti, adeguare l'insegnamento al livello psicologico del bambino, mirare alla formazione di abitudini mentali e operative. Vi troviamo, per esempio, accanto all'osservazione della natura, lo studio della geografia attraverso l'esame delle carte, lo studio pratico della matematica in modo che il giovane impari a tenere una semplice amministrazione, il collegamento fra studio del corpo umano e nozioni di igiene.

Aristide Gabelli (1830-1891), figura fondamentale per la creazione della scuola elementare in Italia, concretizza nell’azione scolastica i princìpi del Positivismo. Il compito della scuola è per lui anzitutto quello di insegnare a "pensare", a ragionare con la propria testa , per raggiungere la capacità di controllare i cambiamenti in atto, di essere buoni uomini e cittadini. Il Ministro Boselli firma i nuovi programmi per la scuola elementare redatti da Aristide Gabelli. Per quanto concerne l’educazione morale, Gabelli parte dalla sostanziale convinzione che occorra soprattutto "formar teste", perché chi "pensa bene, fa bene"; a maggior ragione questo dovrà essere attuato nel quadro di un’educazione laica.

I programmi dell’ 88 non sono completamente negativi, e contengono alcune affermazioni che possiamo ritenere valide ancora oggi. Il nucleo dell’avvertenze e’ costituito dal metodo oggettivo, metodo e non semplice tecnica, come spesso e’ stato ribattuto dai critici. Così il metodo di insegnamento non deve essere campato in aria, ma deve porre il fanciullo a contatto col mondo reale. Scopo dell’educazione e’ il "dare vigore al corpo , penetrazione all’intelligenza, rettitudine all’anima". Grande importanza acquista dunque l’esperienza , attraverso la quale si acquistano buone abitudini , e l’educazione fisica, vista non solo quale fattore di buona salute del corpo , ma come formatrice della personalità e attraverso gli esercizi in gruppo , del sentimento sociale. Lo scopo generale, infatti, che si propongono questi programmi, e’ uno scopo pratico-morale: preparare il fanciullo alla vita , rendendolo capace, una volta uomo, di soddisfare ai suoi doveri e di comprendere meglio i suoi diritti. Fine nazionale, dunque: gettare le basi per una effettiva unità degli animi. Una critica tuttavia si deve anche muovere a questi programmi ed e’ quella di non aver dato il giusto valore alla spontaneità dell’alunno.

1894-95 - I programmi del ministro Baccelli

La fine del secolo è piena di eventi sociali e politici. La crisi dello sviluppo industriale, la disoccupazione, le sommosse popolari, l'inizio della politica coloniale fecero peggiorare la situazione interna. Il criterio di pensare con la propria testa che Gabelli aveva introdotto nella scuola fu criticato perchè si riteneva che potesse spingere i giovani, di fronte ai problemi del loro tempo, ad assumere atteggiamenti pericolosi.

Il ministro Guido Baccelli sostituì i programmi del 1888 con nuovi programmi che riducevano l'insegnamento al solo "leggere, scrivere e far di conto, e diventare un galantuomo operoso".

L’obiettivo di questi nuovi programmi, è che l’insegnamento della storia deve tendere all’educazione morale e patriottica degli alunni. I contenuti sono ridotti, poiché il popolo "bisogna istruirlo quanto basti, educarlo più che si può". Si introducono nozioni di lavori manuali, agricoli e "donneschi" , allargando anche lo spazio dell’educazione religiosa a scapito della formazione scientifica. Inoltre il grado inferiore della scuola elementare viene elevato a 3 anni , mentre quello superiore resta di 2.

1903 – Legge Nasi

E proprio sotto il governo del Ministro Zanardelli che fu eletto Ministro dell’istruzione Nunzio Nasi , il quale istituì una legge che porta il suo nome. Con la legge Nasi (1903) si consolida la posizione giuridica dei maestri e si impone ai comuni con oltre 10000 abitanti di istituire una direzione didattica per gruppi di almeno 20 classi di scuola elementare.

1904 – La Legge Orlando

Si giunge così alla proposta di legge presentata dal Ministro Vittorio Emanuele Orlando nel 1904, che eleva l’obbligo scolastico fino all’età di dodici anni imponendo 4 anni di scuola elementare agli alunni che volessero proseguire gli studi e 5 anni di frequenza a coloro che concludono l’esperienza scolastica con le elementari. Inoltre istituisce la scuola popolare, comprendente le classi quinta e sesta, che funzionano soltanto per tre ore al giorno, finita la quale viene concessa la licenza di scuola primaria. Con questa legge furono migliorate le condizioni economiche e giuridiche degli insegnanti.

1911 – Legge Daneo-Credaro

L’intervento statale si concretizza così, su tutto il settore scolastico, dall’elementare a quello medio e al superiore. Si attiva l’istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio nell’Esercito e in Marina. In ogni comune si istituisce come ente morale, dotato di personalità giuridica, il Patronato Scolastico.

1923 - La riforma Gentile

Quando il fascismo andò al potere, Mussolini incaricò il filosofo Giovanni Gentile di preparare la riforma fascista della scuola. Mussolini aveva bisogno di rafforzare le sue posizioni e vide nella Chiesa un necessario alleato. La riforma Gentile usa infatti la religione come strumento politico in questa direzione, in modo da orientare i giovani alla accettazione passiva delle autorità, religiosa e civile, che si dividono il potere.

Nei nuovi programmi scompare la funzione di una metodologia didattica che parte dall'osservazione della realtà per formare la capacità di ragionare. Vi troviamo invece la concezione idealistica del maestro portatore di cultura, da trasmettere agli allievi. E la prescrizione che "a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica". In sintesi la riforma di Giovanni Gentile aveva realizzato una scuola a diversi livelli.

La scuola di serie A (ginnasi, licei, università) destinata a formare la classe dirigente, frequentata dai figli dei borghesi, dei liberi professionisti, dei ricchi. In questa scuola il lavoro manuale non era previsto perchè chi comanda... non lavora.

La scuola di serie B (Istituti tecnici, professionali e commerciali) destinata a chi svolgeva un lavoro subordinato.

La scuola di serie C (elementari fino alla quinta, e professionali) per i figli dei contadini e degli operai che sarebbero andati nei campi e nelle fabbriche

Il fascismo, in questa scuola, organizzò i giovani in senso militaresco (dai figli della lupa, ai balilla, agli avanguardisti, ai giovani italiani) con vere e proprie divise, armi, campeggi e colonie organizzate come caserme. Tutto era finalizzato alla formazione di un cittadino obbediente, disciplinato, in un certo senso proprietà dello Stato che poteva disporre di lui in pace e in guerra. Anche i libri di testo di quel tempo, unici e uguali per tutti i bambini italiani inculcavano l'ideologia del fascismo fondata sulle idee di conquista, di grandezza, di avventura facendo leva sulla violenza e sul mito della superiorità della razza.

I punti chiave della riforma Gentile sono:

— l’estensione dell’obbligo scolastico fino al 14º anno di età con un corso elementare della durata di 5 anni e con un corso di avviamento professionale della durata di tre anni per coloro che non accedono alla scuola media;

— l’istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell’udito;

— la disciplina di tutti i tipi di istituzioni scolastiche (statali, private, parificate, etc.) nelle quali svolgere l’obbligo scolastico;

— l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica;

— l’istituzione di rigidi controlli per la inadempienza dell’obbligo scolastico;

— la creazione dell’istituto magistrale per la preparazione dei maestri elementari.

2000 – La Riforma Berlinguer

LEGGE n. 30 del 10 febbraio 2000.
Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.
GU n.44 del 23 febbraio 2000.
in vigore dal: 9-3-2000

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

[Nota: la presente Legge è stata abrogata.]

Articolo 1 - (Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realta' territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza
secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di eta'.
4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilita' delle istituzioni scolastiche. […]

Articolo 4 - (Scuola secondaria)
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha la finalita' di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacita' e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilita', e di offrire loro conoscenze e capacita' adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area e' ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, e' garantita la possibilita' di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attivita' complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realta' sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attivita' e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realta' culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'universita'.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che puo' essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo. […]

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Da Mario Lodi e Gioacchino Maviglia – Simone per la Scuola

2003 - La Riforma Moratti

TESTO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
LEGGE n° 53 del 28 marzo 2003

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5.

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

· Con la riforma Inglese e informatica si studieranno dalle elementari e già da settembre i primi due anni della scuola elementare andranno a regime.

· Per iscriversi alla prima elementare sarà sufficiente compire, per il 2004, cinque anni e mezzo entro il prossimo 28 febbraio (per gli anni successivi entro il 30 aprile).

· Il primo ciclo dell'istruzione durerà otto anni dei quali cinque per le elementari e tre per la scuola secondaria di I grado. Spariscono gli esami di V elementare e si passerà direttamente alle medie. E' anche previsto lo studio di una seconda lingua straniera. Al termine del ciclo di otto anni vi sarà l'esame di Stato che viene caratterizzato da una prova uniforme sul territorio nazionale.

· Il percorso di studi sarà comune fino alla terza media, poi si dovrà scegliere tra scuola superiore o formazione professionale.

· Il sistema dei licei sarà articolato in otto indirizzi: artistico, classico, delle scienze umane, economico, linguistico, musicale, scientifico e tecnologico tutti basati su una scansione di due bienni più quinto anno che servirà da approfondimento e orientamento per gli studi universitari. Il ciclo si chiude, come adesso, con l'esame di Stato.

· Per il canale della formazione professionale sono previsti quattro anni di frequenza. Dai quindici anni di età si potrà continuare a studiare alternando periodi di frequenza a stage lavorativi che non sono comunque esclusivi del canale professionale. E' prevista la possibilità di un quinto anno facoltativo che si concluderà con un esame che consentirà di accedere all'università.
E' ribadita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno dei licei e di passare da questi ultimi alla formazione professionale e viceversa: tale previsione è indispensabile vista anche la scelta precoce del canale di studi da intraprendere.

· La riforma, coerentemente con il ruolo delle Regioni, prevede che i programmi scolastici pur basati su un nucleo essenziale omogeneo sul territorio nazionale, abbiano una quota destinata a programmi di interesse regionale, ciò comunque nel rispetto dell'autonomia scolastica.

· Viene introdotta nel sistema scolastico la valutazione biennale e gli studenti che non raggiungeranno il livello minimo non passeranno alla classe superiore Pur non comportando bocciature resta la valutazione periodica e annuale. Nella valutazione entrerà anche il comportamento, con il rientro dell'ormai scomparso voto di condotta.

· L'Istituto di Valutazione Invalsi avrà il compito di verificare la qualità dell'insegnamento e il livello culturale degli studenti portando a regime le esperienze del progetto pilota uno e due.
· Il disegno di legge dedica un apposito articolo alla formazione iniziale e in servizio degli insegnanti: dopo la laurea triennale è previsto un corso specialistico abilitante all'insegnamento, cui seguirà un periodo di tirocinio nelle scuole.

I problemi restano: quando si parte cucendo un vestito stretto all’organizzazione scolastica e poi, di fronte all’impossibilità di reggere le contestazioni della categoria, dell’utenza e dell’opinione pubblica (tanto più se sancite da sconfitte elettorali), si pensa di dare indietro solo la stoffa tagliata, dicendo magari: "ricucitevela voi, magari anche subito con una sperimentazione", è evidente che l’abito non riesce bene.

E a una signora elegante come il nostro Ministro questo particolare non può sfuggire.
No! occorre rivoltare l’abito se si vuole andare avanti e partire dal fatto che, date queste risorse, che sono il livello a cui si attesta una scuola in una società come la nostra, occorre riorganizzarle, non tagliarle e poi riaggiungerle, per ottenere il risultato. E occorre lasciare lo spazio perché il corpo all’interno dell’abito possa respirare.

Perchè, anche se il sarto restituisce la stoffa avanzata al cliente, l’abito stretto, alla prima prova, farà sentire tutte le punture degli spilli messi per tenerlo insieme.

Ed è ciò che accadrà con questa sperimentazione, tanto più che essa viene fatta più per anticipare che per provare.

(Documento pubblicato sul sito www.flcgil.it in varie puntate dal 18 luglio al 1° agosto 2005)


        

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Ultimo aggiornamento:  19-03-07