|
LE XII
TAVOLE E IL DIRITTO ROMANO
Le XII Tavole
sono il primo diritto scritto di Roma e ben
si può dire ex ungue leonem! A
differenza di altre raccolte di disposizioni
normative antiche (Codice di Hammurabi,
Leggi di Manu), che sono mere elencazioni di
prescrizioni, esse già consentono di
individuare i germi di un sistema giuridico,
sostanziale e processuale, che cerca di
organizzarsi su di una base razionale. La
loro lettura è perciò di sicuro interesse
per gli studenti del diritto e per gli
studiosi di storia romana.
Il testo
della legge delle XII Tavole è stato
ricostruito, per quanto possibile, stante la
limitatezza dei frammenti pervenutici, da
Heinrich E. Dirksen (Lipsia 1824), da R.
Schöll (Lipsia 1966) e, infine, da Karl G.
Bruns, Theodor Mommsen e Otto Gradenvitz che
lo hanno pubblicato nella loro opera "Fontes
Iuris Romani Antiqui" (III ed., Tubinga,
1909). Nel 1941 il Riccobono lo ha
ripubblicato nella sua opera "Fontes Iuris
Romani Anteiustinianei", tenendo conto dei
frammenti di Gaio scoperti nel 1933.
In Italia
l'unica traduzione pubblicata, ormai quasi
introvabile, pare sia quella di Nereo
Cortellini nella Biblioteca Universale
Sonzogno, Milano, 1900; in tedesco è
disponibile una recente traduzione di Rudolf
Düll (Das Zwölftafelgesetz, 4. ed., Monaco,
1971), con un buon commento. Ritengo quindi
di fare cosa utile offrendo ai lettori una
traduzione moderna, con brevi note di
commento che tengono conto dei più recenti
studi sulla storia del diritto romano.
Le XII Tavole
nascono nel 451 a. C. quando, sotto la
pressione dei tribuni della plebe, che
volevano sottrarre ai patrizi il monopolio
della giurisdizione, vennero nominati i
Decemviri, tutti patrizi, per la stesura di
leggi scritte. Essi erano nominati per la
durata di un anno, ogni altra magistratura
era sospesa ed essi giudicavano senza
possibilità di ricorso ai comizi (sine
provocatione).
E' abbastanza
verosimile quanto narrano Livio ed altri
autori romani, e cioè che i Decemviri
abbiano preso a modello, se non per i
contenuti, senz'altro per la forma, analoghi
tipi di legge già scritti nel mondo greco:
Licurgo a Sparta (750 a. C.), Zaleuco a
Locri (660 a. C.), Dracone (620 a. C.) e poi
Solone (594 a. C.) ad Atene, Caronda a
Catania (550 a. C.) e, infine, le leggi di
Gortina in Creta nel 500 a. C.
Pomponio e
Plinio ci hanno tramandato anche il nome di
un certo Hermodoro di Efeso, esiliato dal
suo paese, che avrebbe servito da
interprete.
In un anno
vennero approntate dieci tavole; a causa di
alcune manchevolezze vennero nominati altri
nove Decemviri che nel 450 a. C., assieme al
precedente Decemviro Appio Claudio,
completarono l'opera con altre due tavole.
Il testo venne scritto su lastre di bronzo
(i romani usavano la parola aes sia
per il rame che per il bronzo, ma Dione ci
riferisce che in questo caso trattavasi di
bronzo), affisse poi nel Foro.
Non sappiamo
quali e quante modifiche abbiano subito le
XII Tavole nei secoli successivi per
adeguarsi al mutare dei tempi e dei costumi.
Come si è
detto, il testo, che al tempo di Cicerone
veniva ancora imparato a memoria dai
ragazzi, ci è pervenuto solo in pochi
frammenti e si stima che le disposizioni
pervenuteci, in forma diretta o indiretta,
corrispondano a meno di un terzo del testo
completo. Quindi è molto incerto il
contenuto delle singole tavole ed anche la
ricostruzione del Bruns ha dovuto basarsi su
ipotesi: in particolare che Gaio, nelle sue
Istituzioni, abbia seguito la ripartizione
della materia come offerta dalle XII Tavole.
Nel presente
testo, seguendo la tradizione del Bruns, i
frammenti pervenutici in forma diretta sono
riportati in carattere stampatello; quelli
pervenutici in forma indiretta sono
riportati in caratteri normali.
Le
annotazioni del traduttore sono in corsivo.
Qualcuno si
chiederà come mai la Legge delle XII Tavole
sia finita nella mia pagina umoristica,
visto che il diritto, è tra le cose meno
umoristiche che ci siano. Qualcuno ha detto
che la comicità nasce dal contrasto di idee:
prendetela come una spiegazione valida!
TAVOLA I
1. SE È
CHIAMATO IN GIUDIZIO, VADA. SE NON VA, SI
PRENDANO TESTIMONI: POI LO CATTURI.
La
disposizione stabilisce le modalità di
convocazione avanti al magistrato (di regola
il Pretore, almeno in periodo storico): il
convenuto citato deve presentarsi; se non
compare si fa constatare ciò da testimoni e
poi l'attore può usare la forza fisica per
catturarlo e condurlo avanti al giudice. Non
è ben chiaro se i testimoni dovevano essere
presenti alla constatazione dell'assenza o
alla cattura o ad entrambe le fasi.
2. SE [IL
CONVENUTO] INDUGIA O VUOL FUGGIRE, GLI PONGA
LE MANI ADDOSSO.
In questo
caso non è richiesta quindi la presenza di
testimoni.
3. SE
MALATTIA O VECCHIAIA SONO CAUSA DELLA
MANCATA COMPARIZIONE, VENGA DATO
[DALL'ATTORE AL CONVENUTO] UN SEMPLICE
VEICOLO. SE LO RIFIUTA, [L'ATTORE] NON È
TENUTO A DARGLI UN CARRO COPERTO.
Il termine
escit è una forma antiquata per erit. Il
termine iumentum, come chiarito da Gellio,
indicava un semplice carro trainato da
bestie da soma.
4. PER UNA
PERSONA POSSIDENTE, FACCIA DA GARANTE UN
POSSIDENTE. PER UN PROLETARIO FACCIA DA
GARANTE QUALUNQUE CITTADINO LO VOGLIA.
Non è chiaro
che cosa si intendesse per assiduus.
Cicerone fa derivare il termine da assis
dare e quindi si tratterebbe del cittadino
che pagava tasse. Il vindex garantiva che il
convenuto sarebbe comparso avanti al
magistrato.
5.
OBBLIGAZIONE ... PLEBEI PATRIZI ...
Secondo il
Mommsen la prima parte del frammento era
nexi mancipiique idem ius esto e si voleva
intendere che per le obbligazioni nella
forma del nexum o del mancipium vi era
eguaglianza di diritti per i patrizi
(fortes) e per i plebei (sanati).
6. SE LE
PARTI SI ACCORDANO, [IL MAGISTRATO] DECIDA.
Si deve
intendere che se fra le parti si addiveniva
ad una pactio, il magistrato poteva e doveva
decidere senz'altro. Questi decideva sulla
addictio, vale a dire all'autorizzazione
all'attore di tener prigioniero il convenuto
non garantito dal vindex, e la fissazione
dei termini della questione da decidere.
7. SE NON SI
ACCORDANO, [LE PARTI] ESPONGANO LA CAUSA NEL
COMIZIO O NEL FORO PRIMA DI MEZZOGIORNO.
ESPONGANO LA CAUSA, PRESENTI ENTRAMBI.
8. DOPO
MEZZOGIORNO [IL MAGISTRATO] AGGIUDICHI LA
LITE A FAVORE DELLA PARTE PRESENTE.
La disposizione regola il
caso di contumacia di una delle parti.
9. SE
ENTRAMBE LE PARTI SONO PRESENTI, IL TRAMONTO
DEL SOLE SIA IL LIMITE ULTIMO [PER LA
DISCUSSIONE].
10. In quanto
scomparvero le antiche denominazioni di
proletari e possidenti e clienti, di garanti
e subgaranti, dei 25 assi e della legge del
taglione e tutta quell'anticaglia delle XII
Tavole rimase come assopita dopo la
pubblicazione della legge Ebuzia ...
Per il
significato dei 25 assi, si veda la Tavola
VIII, 4
TAVOLA II
1. a) Per le
liti che avevano un valore di mille assi o
più si scommetteva con giuramento una somma
di cinquecento assi, per le liti di minor
valore una somma di cinquanta assi; così era
stabilito infatti nella legge delle XII
Tavole. Ma se si trattava di una lite sulla
libertà di un uomo, anche se il suo valore
era grandissimo, la stessa legge stabiliva
che si scommettessero cinquanta assi [e ciò
perché gli adsertores libertatis non siano
troppo onerati].
La
disposizione concerneva la legis actio per
sacramento con cui le parti scommettevano
una somma confermando con giuramento le
affermazioni sul proprio buon diritto. Le
questioni sullo status di libero
riguardavano schiavi o persone ritenute
tali.
b) Si agiva
mediante richiesta di un giudice, se tale
tipo di azione era stabilita da una legge,
come avveniva nella legge delle XII Tavole
rispetto a ciò che veniva richiesto sulla
base di una stipulazione. Chi agiva così
diceva: "IO AFFERMO CHE TU MI DEVI DARE
DIECIMILA SESTERZI IN BASE AD UNA SPONSIO.
IO CHIEDO CHE TU AMMETTA O NEGHI".
L'avversario doveva di non dover dare.
L'attore diceva: "POICHÉ TU NEGHI, CHIEDO A
TE PRETORE DI ASSEGNARMI UN GIUDICE O UN
ARBITRO."
E così in
questo tipo di azione ognuno poteva negare
senza penalità. Egualmente per la divisione
dell'eredità fra i coeredi, la stessa legge
imponeva di agire mediante la richiesta di
un giudice.
2. SE VI È
UNA MALATTIA GRAVE ... O È STATO FISSATO UN
TERMINE CON UNO STRANIERO ... QUALORA UNO DI
QUESTI IMPEDIMENTI VI SIA PER IL GIUDICE,
L'ARBITRO O LE PARTI, DETTO TERMINE VENGA
DIFFERITO.
La
disposizione riguarda la fase davanti al
giudice o all'arbitro (apud iudicem) e
stabilisce i casi in cui è possibile
rinviare la trattazione della causa. Il
termine reus indica ogni parte dopo la litis
contestatio. Questo è l'unico frammento di
cui le fonti indichino l'esatta posizione
nella "seconda tavola, seconda legge".
3. QUEGLI AL
QUALE SIA MANCATO IL TESTIMONIO, VADA
GIRANDO DAVANTI ALLA CASA DEL TESTIMONIO
OGNI TERZO GIORNO, SVILLANEGGIANDOLO.
La
disposizione prevede questa forma di
pressione pubblica per costringere il
testimonio a presentarsi avanti al giudice.
Il riferimento "ogni tre giorni" può essere
inteso come "nei giorni di mercato".
TAVOLA III
1. IN CASO DI
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO IN GIUDIZIO O DI
CONDANNA PRONUNZIATA, VI SARANNO TRENTA
GIORNI FISSATI DALLA LEGGE [PER
L'ADEMPIMENTO].
2. DOPO TALE
TERMINE ABBIA LUOGO LA CATTURA [DEL
DEBITORE]. VENGA CONDOTTO AVANTI AL
MAGISTRATO.
3. SE NON
ADEMPIE AL GIUDICATO O SE NESSUNO DÀ
GARANZIA PER LUI AVANTI AL MAGISTRATO, IL
CREDITORE LO PORTI CON SÉ E LO LEGHI CON
CORREGGE O CEPPI DI QUINDICI LIBBRE; NON PIÙ
PESANTI, MA SE VUOLE DI MINOR PESO.
4. SE [IL
DEBITORE] LO VUOLE, VIVA A SUE SPESE. SE NON
VIVE DEL SUO, CHI LO HA CATTURATO GLI DIA
UNA LIBBRA DI FARRO AL GIORNO. SE VUOLE
ANCHE DI PIÙ.
5. Vi era
però nel frattempo il diritto di trovare un
accordo; se esso non si trovava i debitori
restavano prigionieri per sessanta giorni.
Durante questi giorni veniva condotto per
tre giorni di mercato consecutivi avanti al
pretore nel comizio e veniva annunziato
l'ammontare della somma che era stato
condannato a pagare. Nel terzo giorno di
mercato veniva giustiziato oppure mandato al
di là del Tevere per essere venduto.
6. NEL TERZO
GIORNO DI MERCATO SIA TAGLIATO IN PARTI. SE
[I CREDITORI] NE TAGLIERANNO PIÙ O MENO DEL
DOVUTO, NON ANDRÀ A LORO PREGIUDIZIO.
7. NEI
CONFRONTI DELLO STRANIERO LA VALIDITÀ [DEL
POSSESSO] È ETERNA.
La
disposizione va riferita all'inusucapibilità
perpetua di beni da parte dello straniero.
TAVOLA IV
1. Subito
ucciso, come secondo le XII Tavole avviene
per un bambino particolarmente deforme.
2. SE IL
PADRE HA VENDUTO PER TRE VOLTE IL FIGLIO, IL
FIGLIO SIA LIBERO DALLA PATRIA POTESTÀ.
3.Egli ordinò
a quella sua [donna], secondo le XII Tavole,
di riprendersi le sue cose, le tolse le
chiavi e la cacciò di casa.
4. Seppi che
una donna aveva partorito un figlio
nell'undicesimo mese dalla morte del marito
e che questo fatto fosse la causa di
ritenere come se avesse concepito dopo la
morte del marito; infatti i decemviri nelle
loro leggi hanno scritto che un uomo viene
generato in dieci mesi e non
nell'undicesimo.
TAVOLA V
1. Gli
antichi vollero che le donne, anche se di
età matura, fossero soggette a tutela,
eccettuate le vergini vestali, che vollero
fossero libere: e ciò è stabilito anche
nella legge delle XII Tavole.
2. Le res
mancipi di una donna che era sotto la tutela
degli agnati, non potevano essere usucapite,
salvo che esse fossero state consegnate da
essa stessa con il consenso del tutore: così
anche era stabilito nella legge delle XII
Tavole.
Le res
mancipi erano i beni più importanti,
immobili, schiavi, bestiame, che potevano
essere trasferiti solo mediante la
mancipatio o la in iure cessio.
3. SE IL
PATER FAMILIAS HA DISPOSTO CIRCA IL PROPRIO
DANARO E CIRCA LA TUTELA DELLE SUE COSE, CIÒ
ABBIA VALORE LEGALE
La
disposizione si riferiva al testamento di
fronte ai comizi in caso mancassero eredi
legittimi.
4. SE CHI NON
HA UN EREDE MUORE SENZA TESTAMENTO, ABBIA
TUTTA L'EREDITÀ L'AGNATO PROSSIMO.
5. SE MANCA
ANCHE L'AGNATO, ABBIANO L'EREDITÀ QUELLI CHE
APPARTENEVANO ALLA GENS DEL DEFUNTO
6. A coloro a
cui nel testamento non è stato indicato un
tutore, siano tutori gli agnati, secondo le
XII Tavole.
7. a) SE UNO
È PAZZO, ABBIANO POTESTÀ SU DI LUI SUI SUOI
BENI GLI AGNATI E [IN LORO MANCANZA] I
GENTILI.
b) ... MA SE
PER LUI NON VI È UN CUSTODE.
c) Per legge
delle XII Tavole il prodigo viene interdetto
dall'amministrazione dei suoi beni.
d) La legge
delle XII Tavole stabilisce che il prodigo
interdetto dall'amministrazione dei suoi
beni, sia affidato alla curatela degli
agnati.
8. a) La
legge delle XII Tavole attribuisce al
patrono l'eredità del liberto se questi è
morto senza testamento e senza eredi.
b) Quando la
legge parla di patrono e di liberto, dice
che [i suoi beni ritornano] in quella
famiglia dalla quale era stato liberato
9. a) Quei
diritti che consistono in pretese, vengono
divisi secondo le quote ereditarie, come
disposto dalle XII Tavole.
b) Secondo le
XII Tavole i debiti ereditari vengono
suddivisi di diritto tra le singole quote
ereditarie.
10. Questa
azione (per la divisione della comunione
ereditaria) deriva dalle XII Tavole.
TAVOLA VI
1. QUANDO UNO
FACCIA UNA SOLENNE PROMESSA DI OBBLIGARSI O
UNA MANCIPATIO, ABBIA VALORE LEGALE CIÒ CHE
È STATO DETTO NELLA FORMA SOLENNE.
2. Siccome
secondo le XII Tavole era sufficiente di
adempiere a ciò che era stato promesso con
dichiarazione solenne ed era punito con una
penale pari al doppio del dovuto chi
rinnegava [la dichiarazione], i
giureconsulti stabilirono una pena anche per
chi semplicemente taceva.
3.
L'efficacia dell'usucapione richiede per un
terreno due anni, per tutte le restanti cose
un anno.
Alcuni
leggono "usus et auctoritas" e riferiscono
la frase alla garanzia che il venditore
doveva prestare in base all' actio
autoritatis.
4. In una
legge delle XII Tavole è stabilito che una
donna la quale non voleva venire in manus
del marito [in forza dell'usucapione
annuale], doveva allontanarsi ogni anno per
tre notti [dalla casa del marito] e così
interrompere ogni anno l'usucapione.
5. a) SE
ALCUNI IN GIUDIZIO AFFERRANO RECIPROCAMENTE
... [la cosa contesa].
b) Una legge
delle XII Tavole conferma sia la mancipatio
che la in iure cessio.
La
disposizione fa riferimento alla legis actio
sacramento in cui le parti davanti al
Pretore solennemente vantavano le loro
pretese sulla cosa.
6. I
difensori di Virginia chiedono che Appio
Claudio, secondo la legge che egli stesso
aveva emanato, lasci la donna
provvisoriamente libera.
Il decemviro
Appio Claudio, che aveva partecipato
all'emanazione delle XII Tavole, si era
invaghito della plebea Virginia e aveva
incaricato il proprio cliente M. Claudio di
ripetere la donna come sua schiava. Vigeva
però il principio che la persona rivendicata
come schiavo restasse libera fino alla fine
del processo. La decisione del Pretore circa
questa "libertà provvisoria" era detta
vindicia perché il suo dico si contrapponeva
al diritto di farsi giustizia direttamente
mediante vis.
7. IL TRAVE O
PALO ALTRUI CONGIUNTO CON UNA CASA O AD UNA
VIGNA E CHE SERVE DI SOSTEGNO, NON PUÒ
ESSERE TOLTO.
8. La legge
delle XII Tavole non consente di togliere un
palo o un trave che sia stato impiegato in
una costruzione o in una vigna, né di
rivendicarne la proprietà, ma concede azione
per il doppio del suo valore contro chi si
prova averlo impiegato.
9. ...E
QUANDO TAGLIATE, FINO A CHE NON SARANNO
TOLTE...
Forse il
frammento si riferisce alla possibilità di
rivendicare i pali dopo la vendemmia o la
potatura della vigna.
TAVOLA VII
1. a) Gli
interpreti delle XII Tavole spiegano il
termine ambitus come la striscia di terreno
attorno al muro della casa.
b) Si chiama
ambitus la striscia di terreno attorno agli
edifici che ha una larghezza di due piedi e
mezzo.
c) Il
sesterzio ha il valore di due assi e mezzo e
di ciò sono prova le XII Tavole in cui la
misura di due piedi e mezzo viene detta
"piede sesterzio
2. Circa
l'azione di regolamento di confini occorre
sapere che si deve osservare ciò che era
scritto nelle XII Tavole più o meno secondo
il modello di quanto scritto in quella legge
che si dice Solone abbia dato in Atene.
Perché in essa si legge: Se qualcuno pianta
una siepe vicino al fondo altrui, non può
sporgerla oltre il confine. Se si tratta di
un muro egli deve stare lontano un piede dal
confine, se pero è una casa, deve osservare
due piedi di distanza. Se egli fa una fossa
o uno scavo, deve stare tanto lontano quanta
è la loro profondità. Nel caso di un pozzo
la distanza sia di sei piedi. Un albero di
olivo o di fico può essere piantato solo a
nove piedi di distanza dal confine del
vicino, le altre piante a cinque piedi di
distanza.
3. a) Nelle
XII Tavole non si trova mai il termine villa
(casa di campagna), ma con quel significato
si dice sempre "hortus"; nel significato di
orto o giardino si usava il termine
"heredium".
Heredium era
un terreno di due iugeri.
b) Tuguri
(capanne), parola derivata dal termine
tetto, vengono dette miserabili abitazioni
dei contadini, e Messalla nella spiegazione
delle XII Tavole dice che quel nome
designava anche ...
4. Le XII
Tavole non vollero che vi fosse usucapione
per lo spazio di cinque piedi [lungo il
confine dei fondi].
5. a) SE
DISCUTONO ... ([dicono le XII Tavole].
b) E' sorta
una controversia circa i confini in cui noi
quali tre arbitri secondo le XII Tavole,
fisseremo i confini.
6. La
larghezza delle vie (servitù di passaggio
con veicoli) è, secondo una legge delle XII
Tavole, di otto piedi nei tratti rettilinei,
di 16 piedi nelle curve.
7. MANTENGANO
LA STRADA: SE NON L'HANNO ACCIOTTOLATA, SI
FACCIA PASSARE IL BESTIAME DOVE SI VUOLE.
La
disposizione si riferisce alla via pubblica
in quanto incompatibile con i principi delle
servitù private.
8. a) SE
L'ACQUA PIOVANA ARRECA DANNI ...
b) Se un rivo
d'acqua fatto passare in un luogo pubblico
reca danno ad un privato, questi, secondo le
XII Tavole, ha azione per il risarcimento
del danno al padrone [del fondo
danneggiato].
9. a) La
legge delle XII Tavole volle fare in modo
che venissero tagliati i rami di un albero
che erano a meno di quindici piedi dal suolo
[al di sopra del fondo del vicino].
b) Se un
albero che cresce sul fondo del vicino,
viene piegato sul tuo fondo, potrai
legittimamente agire secondo la legge delle
XII Tavole per farlo eliminare.
10. Le XII
Tavole stabilirono che è consentito
raccogliere le [proprie] ghiande cadute sul
fondo altrui.
E' possibile
che il termine ghiande venisse usato per
indicare anche altri frutti. Si può anche
supporre che l'estensione del concetto sia
avvenuta in epoca successiva, per
interpretazione analogica.
11. Le cose
vendute e consegnate non divengono proprietà
dell'acquirente se non quando questi abbia
pagato il prezzo al venditore o lo abbia
soddisfatto in altro modo, ad esempio avendo
dato un pegno o un terzo che si assume il
debito; così stabilisce la legge delle XII
Tavole.
12. Se il
testatore ha disposto che [il suo schiavo]
fosse libero alla condizione "se dà 10.000
[assi] all'erede", esso ottiene la libertà
anche se è stato venduto dall'erede, se dà
il danaro all'acquirente: così ordina la
legge delle XII Tavole.
TAVOLA VIII
1. a) CHI
AVRÀ CANTATO UN CANTO INFAMANTE [sarà punito
con la pena di morte].
b) Anche se
le XII Tavole stabiliscono la pena di morte
in pochissimi casi, pure ritennero doverla
stabilire in questi: se alcuno avesse offeso
pubblicamente o avesse composto una poesia
che fosse di infamia e vergogna per altri.
E' probabile
che la disposizione si riferisse piuttosto a
formule di maledizione, ad incantesimi.
2. SE UNO
ROMPE AD UN ALTRO UN MEMBRO, E NON VIENE AD
UN ACCORDO CON LUI, SUBISCA LA PENA DEL
TAGLIONE.
3. CHI CON LA
MANO O CON UN BASTONE HA ROTTO UN OSSO DI UN
LIBERO PAGHI UNA PENA DI TRECENTO [ASSI], SE
DI UNO SCHIAVO DI CENTO CINQUANTA [ASSI].
4. SE UNO HA
ARRECATO UNA LESIONE [MENO GRAVE DELLE
PRECEDENTI], SUBISCA LA PENA DI VENTICINQUE
ASSI.
5. [CHI] HA
ARRECATO UN DANNO ... DEVE RISARCIRLO.
6. Se un
quadrupede aveva cagionato un danno, la
legge delle XII Tavole volle che venisse
consegnato l'animale che aveva cagionato il
danno o che venisse offerta una somma per il
danno.
Secondo altra
interpretazione doveva essere offerto il
valore dell'animale.
7. Se la
ghianda cade dal tuo albero sul mio fondo e
io, mandandovi bestiame, la faccia mangiare,
non puoi agire né in base alla legge delle
XII Tavole con l'azione per pascolo di
bestiame poiché il pascolo non avviene sul
tuo terreno, né con l'azione di risarcimento
per danno arrecato da animali.
E' probabile
che l'actio de pauperie non venisse concessa
perché in questo caso era il proprietario
stesso che provocava il danno lasciando
sporgere i rami.
a) CHI AVRÀ
FATTO INCANTESIMI SUI FRUTTI DEI CAMPI ...
b) E SE NON
AVRAI ATTIRATO A TE [CON MAGIE] BIADE ALTRUI
...
9. Al pubere
che di notte avesse fatto pascolare o avesse
tagliato i frutti che si raccolgono nei
campi coltivati, toccava la pena di morte in
base alle XII Tavole le quali ordinavano di
impiccarlo ad un albero sacro a Cerere;
l'impubere, a scelta del pretore, veniva
fustigato oppure condannato a pagare il
danno o il doppio del danno.
Non è chiaro
se a Cerere fosse consacrato l'albero o la
vittima.
10. Chi avrà
incendiato una casa o un mucchio di cereali
ammucchiato presso la casa, deve, secondo
quanto ordinano le XII Tavole, essere
legato, fustigato e bruciato, se egli ha
agito coscientemente e volontariamente; se
invece ciò accadde piuttosto per caso
ovverosia per negligenza, verrà ordinato che
risarcisca il danno o, se non è in grado,
che venga punito con pena più lieve.
11. Nelle XII
Tavole è stabilito che colui il quale avrà
illecitamente tagliato alberi altrui, paghi
per ognuno venticinque assi.
12. SE ALCUNO
HA COMMESSO UN FURTO DI NOTTE E SE IL LADRO
È STATO UCCISO, L'UCCISIONE SIA LEGITTIMA.
13. DI GIORNO
[È LEGITTIMA L'UCCISIONE] SE IL LADRO SI
DIFENDE CON UN'ARMA E [IL DERUBATO] HA
LANCIATO GRIDA DI AIUTO.
14. Per gli
altri ladri colti in flagrante, i decemviri
stabilirono che se essi erano liberi
venissero fustigati e aggiudicati al
derubato [come schiavi]; se erano schiavi
che venissero prima fustigati e poi gettati
dalla rupe [Tarpeia]; invece i giovani
impuberi, a giudizio del Pretore, venivano
fustigati e dovevano risarcire il danno.
15. a) Per le
XII Tavole la pena per il furtum conceptum e
il furtum oblatum era il triplo del valore
[della refurtiva].
b) CON UN
PIATTO E UNA FASCIA ...
Furtum
conceptum era il furto provato mediante il
rinvenimento della refurtiva in casa del
ladro, Il derubato doveva presentarsi nudo,
coperto solo da una fascia (in modo che non
potesse occultare oggetti), e con in mano un
piatto, su cui porre poi in mostra la
refurtiva e poteva così perquisire la casa
del presunto ladro. Non è chiaro che cosa
fosse il furtum oblatum: forse si aveva
quando il ladro riportava la cosa sul fondo
del derubato o quando il ladro affermava che
altri gli aveva messo la refurtiva in casa.
16. SE [IL
DERUBATO] AGISCE PER UN FURTO NON FLAGRANTE,
IL REO SIA CONDANNATO A PAGARE IL DOPPIO DEL
VALORE DELLA COSA.
17. La legge
delle XII Tavole proibisce di usucapire la
cosa rubata.
18. a) Dalle
XII Tavole venne stabilito che nessuno
dovesse ricevere quale interesse più di un
oncia per ogni asse. Vale a dire 1/12 del
capitale e quindi l'8, 33 % annuo. b) I
nostri antenati stabilirono nelle loro leggi
che il ladro fosse condannato a pagare il
doppio del valore e l'usuraio il quadruplo.
19. Nelle XII
Tavole se si agisce per il deposito è
concessa un'azione per il doppio del valore.
Vale adire
che l'appropriazione indebita della cosa
ricevuta in deposito è equiparata ad un
furto non flagrante.
20. a) Si
deve sapere che il delitto del tutore
sospettato [di essersi approfittato dei beni
del pupillo], deriva dalle XII Tavole.
b) Nel caso
di [più] tutori che hanno sottratto i beni
del pupillo, dobbiamo vedere se in base a
quell'azione che secondo le XII Tavole può
proporsi contro il tutore per il doppio del
valore dei beni, ciascuno di essi sia tenuto
in solido [con gli altri].
21. SE IL
PATRONO INGANNA IL SUO CLIENTE, SIA
CONSACRATO [ALLA DIVINITÀ].
L'espressione
"consacrare alla divinità" indicava la
condanna a morte mediante sacrificio rituale
della vittima.
22. SE ALCUNO
SI SIA OFFERTO PER ESSERE TESTIMONIO O
PESATORE CON LA BILANCIA, SE POI NON RENDE
TESTIMONIANZA, SIA CONSIDERATO INFAME E
INCAPACE DI TESTIMONIARE.
Nella
mancipatio dovevano essere presenti cinque
testimoni e il libripens. E' probabile che
l' incapacità alla testimonianza implicasse
anche l'impossibilità di chiamare altri come
teste a proprio favore.
23. E se
ancora ora, in base alle XII Tavole, chi si
accerta aver fatto falsa testimonianza,
viene gettato dalla rupe Tarpeia ...
Secondo Dione
Cassio chi veniva gettato dalla rupe e
riusciva a salvarsi, aveva salva la vita.
24. a) SE
UN'ARMA SFUGGE DALLA MANO PIUTTOSTO CHE SE
DA ESSA VIENE LANCIATA, SI OFFRA UN ARIETE.
In caso di
uccisione dovuta a sola colpa, non si era
puniti ma ci si liberava offrendo agli
agnati della vittima un ariete da
sacrificare.
b)
Raccogliere di nascosto i frutti dei campi
altrui era per le XII Tavole delitto
capitale, più grave dell'omicidio.
Pena capitale
non era solo quella di morte, ma anche ogni
pena che comportava perdita di stato
(capitis deminutio).
25. Chi parla
di veleno deve anche aggiungere se si tratta
di veleno buono o di veleno cattivo, poiché
anche le medicine possono essere velenose.
26. Sappiamo
che dalle XII Tavole era stabilito che
nessuno facesse sedizioni notturne nella
città [di Roma].
27. A questi
soci di un' associazione la legge delle XII
Tavole riconobbe il diritto di darsi le
regole che vogliono purché non violino
alcuna legge pubblica; pare però che questa
disposizione sia stata presa dalle leggi di
Solone.
TAVOLA IX
1. 2. "NON SI
DEVONO STABILIRE PRIVILEGI; NON DI DEVONO
DECIDERE MISURE CHE RIGUARDANO LO STATO DEL
CITTADINO SE NON MEDIANTE LE MASSIME
ASSEMBLEE [DEL POPOLO]." Sono state
tramandate due eccellenti leggi delle XII
tavole di cui una elimina i privilegi,
l'altra vieta di decidere in merito allo
status di un cittadino se non nella massima
assemblea.
La "massima
assemblea" erano i comizi centuriati
introdotti con la costituzione serviana.
3. Trovi tu
che fosse una legge dura quella per cui il
giudice o l'arbitro assegnato dal Pretore,
riconosciuto colpevole di aver ricevuto
danaro per la questione da giudicare,
venisse punito con la pena di morte?
4. I questori
che sovraintendevano alle questioni punite
con pena capitale erano chiamati questori
parricidi, e di loro fanno menzione le anche
le XII Tavole.
Il questore
parricida era una specie di "commissario di
polizia" che perseguiva i più gravi reati.
Parricidio, che forse in origine stava ad
indicare l'uccisione volontaria di un
consanguineo, (quindi non di un pater
familias, ma di un par), poi indicò ogni
assassinio; la pena era l'annegamento in un
sacco di cuoio.
5. La legge
delle XII Tavole ordina che colui che ha
istigato i nemici o che ha consegnato un
cittadino ai nemici, sia punito con la pena
di morte.
6. Anche le
disposizioni delle XII Tavole vietarono di
uccidere chiunque prima che fosse
condannato.
TAVOLA X
1. UN MORTO
NON SIA NÉ SEPPELLITO NÉ BRUCIATO ENTRO LA
CITTÀ
2. NON SI
FACCIA PIÙ DI QUESTO: IL LEGNO DEL ROGO NON
VENGA LEVIGATO CON L'ASCIA.
3. [Voi
conoscente le disposizioni che seguono
poiché da fanciulli imparavamo per forza le
XII Tavole che ora nessuno più impara]. Dopo
aver ridotto la spesa [per il funerale] e
cioè a tre teli per il capo, una piccola
tunica di porpora e 10 suonatori di flauto,
[la legge] eliminò anche le lamentazioni
[delle prefiche]. Poco più avanti, (de leg.
2, 4, 9), Cicerone scrive ancora: "dall'
infanzia, o Quinto, imparavamo a recitare SI
IN IUS VOCAT ed altre simili leggi."
4. LE DONNE
NON SI GRAFFINO LE GUANCE E DURANTE LA
SEPOLTURA NON INTONINO LAMENTAZIONI.
5. a) DI UN
UOMO MORTO NON SI RACCOLGANO LE OSSA PER
FARE POI UN FUNERALE SOLENNE.
b) Si fa
eccezione per la morte in terra straniera o
in guerra. In questo caso si usava riportare
in patria un osso e celebrare i funerali.
6. a) Ed
ancora le seguenti disposizioni si trovano
nelle leggi: "vengono eliminate le unzioni
[del cadavere] da parte degli schiavi e ogni
giro di bevute [al banchetto funerario]",
"nessuna costosa aspersione, né lunghe
corone né incensieri.
b) Un indizio
del fatto che gli antichi usavano bevande
alla mirra, è che le XII Tavole vietano di
usarle per un morto.
7. A CHI È
STATO INCORONATO PER MERITO SUO O DELLA SUA
FAMIGLIA O PER PARTICOLARE VALORE, PUÒ
ESSERE MESSA LA CORONA [sul cadavere].
8. E NON DEVE
ESSERE USATO ORO [NELLA SEPOLTURA]. NEPPURE
SE [AL DEFUNTO] I DENTI SONO STATI LEGATI
CON ORO. SE PERÒ EGLI VIENE SEPOLTO O
BRUCIATO CON L'ORO, NON SIA CONSIDERATO
ILLECITO.
Il termine
pecunia o familia pecuniaque stava ad
indicare tutti gli averi (il bestiame e le
persone soggette).
9. Vi sono
inoltre due leggi sui sepolcri; una che
vieta di fare un rogo o di innalzare una
nuova sede per roghi a meno di sessanta
piedi dalla casa altrui senza il consenso
del proprietario [al fine di evitare gli
incendi]. L'altra che vieta l'usucapione del
vestibolo del sepolcro o della sede per i
roghi.
TAVOLA XI
1. Dopo che i
decemviri avevano redatto le dieci tavole
con somma equità e saggezza, l'anno
successivo fecero eleggere al loro posto
altri decemviri i quali, aggiunte due tavole
di inique leggi, ordinarono con una legge
assolutamente inumana che non vi fosse
diritto di connubio tra plebei e patrizi.
Il divieto di
connubio venne abolito poi dal plebiscito di
Canuleio (lex Canuleia).
2. Tuditano
riferisce che i decemviri che aggiunsero due
tavole alle dieci esistenti, interrogarono
il popolo sull'inserimento di giorni
intercalari [nel calendario]. Anche Cassio
scrive che essi furono gli autori [di tale
disposizione].
3. Fra questi
libri sullo Stato ricerchi uno "istorikòn"
su Cn. Flavio, figlio di Annio. Questi però
non visse prima dei decemviri. Che cosa ha
quindi ottenuto rendendo pubblici i giorni
fasti? Si crede che quella tavola sia stata
tenuta nascosta per un certo tempo, affinché
nei giorni in cui si poteva agire pochi si
presentassero a far richiesta.
Si poteva
agire davanti al Pretore solo nei giorni
fasti il cui elenco era tenuto dai pontefici
i quali si riservavano la sua conoscenza.
TAVOLA XII
1. Con una
legge fu poi introdotta la possibilità di
prendere il pegno, come già disponevano le
XII Tavole verso colui che aveva comperato
un animale da sacrificare e non ne pagava il
prezzo; egualmente verso colui che non
pagava la mercede per un animale da soma che
qualcuno aveva dato in affitto per poter
impiegare il danaro [ricevuto dall'affitto]
per vivande da usare per un sacrificio.
2. a) SE LO
SCHIAVO COMMETTE UN FURTO O ARRECA UN DANNO
b) Per azioni
illecite di figli in potestà e di schiavi
sono state emanate azioni nossali così che
il padre o [rispettivamente] il padrone
potessero subire o la stima del risarcimento
oppure consegnare la persona del
responsabile. Le azioni sono stabilite parte
in leggi, parte in editti pretorili; nelle
leggi, ad esempio in quella delle XII Tavole
concernente il furto.
3. SE
QUALCUNO HA OTTENUTO INGIUSTAMENTE
L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL BENE CONTESO
[IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA LITE], IL
PRETORE, SE LA CONTROPARTE LO VUOLE, DEVE
NOMINARE TRE ARBITRI E IN BASE AL LORO
GIUDIZIO L'ALTRO VENGA CONDANNATO A
RISARCIRE IL DANNO PAGANDO IL DOPPIO DEI
FRUTTI.
La
disposizione regola il problema dei frutti
nel caso in cui il bene provvisoriamente
assegnato ad una delle parti in attesa della
fine della lite, e quindi da lei percepiti,
fosse poi invece aggiudicato all'altra
parte.
4. Ci è
vietato (legge delle XII Tavole) di
destinare a scopi sacri la cosa oggetto di
una controversia; altrimenti subiamo la pena
del doppio del valore del bene; ma non è
indicato se questa somma sia da pagare al
fisco oppure all'avversario.
5. Nelle XII
Tavole è stabilito che qualunque cosa il
popolo avrà sanzionato per ultimo, sia
considerato come diritto approvato.
Come già
visto il popolo decideva nei comizi
centuriati. |